L’INPS ha fornito indicazioni sulla data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia, ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale.
Per il riconoscimento della prestazione previdenziale della malattia erogata dall’INPS il lavoratore deve presentare il certificato di malattia redatto il primo giorno dell’evento e attestante l’incapacità temporanea al lavoro.
Nel Regolamento per le prestazioni economiche adottato con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INAM del 10 aprile 1963, ratificato con il decreto del Ministero del lavoro 16 maggio 1963, all’articolo 2, c. 3, viene disposto che: “L’indennità giornaliera […] è corrisposta a decorrere dal quarto giorno di malattia, computandosi tale termine dal giorno della chiamata del medico curante risultante dal certificato […]. Oppure dalla data di effettuazione della prima visita medica, ove sia stata omessa, nel certificato medico la data del giorno della chiamata del medico”.
Sulla base di tale disposto, l’istituto ha precisato che il primo giorno dell’evento viene computato, in generale, dalla data di rilascio della certificazione medica. Tale giorno è determinante ai fini del conteggio della c.d. carenza (i primi tre giorni non indennizzati dall’INPS), delle percentuali di indennizzo, del periodo massimo assistibile, nonché dell’eventuale applicazione delle sanzioni a vario titolo comminate (es. assenza alla visita medica di controllo).
L’INPS riconosce, comunque, ai fini della tutela previdenziale, anche il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio del certificato medico purché il medico curante valorizzi nel medesimo i seguenti campi:
“Dichiara di essere ammalato dal…”, con l’indicazione del giorno immediatamente precedente alla visita;
Visita domiciliare.
Le citate sezioni, già presenti nel certificato cartaceo (modulo OPM/1), sono state successivamente recepite nel certificato telematico di malattia.
La circolare precisa che il criterio adottato – valido anche per la certificazione di continuazione e ricaduta della malattia – deriva dalla necessità di non penalizzare il lavoratore nei casi in cui la visita medica non venga effettuata nel giorno della chiamata al medico curante.
Occorre, infatti, tenere conto della facoltà, disciplinata nei contratti di lavoro per i medici di medicina generale, di effettuare la visita medica domiciliare richiesta dal paziente entro le ore 12.00 del giorno immediatamente successivo e solo ove ritenuto strettamente necessario.
Il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia dal giorno immediatamente precedente alla data di rilascio del certificato medico viene meno se la data indicata nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…” è anteriore di oltre un giorno. In tal caso, infatti, è da escludere che la data possa riferirsi a quella della chiamata del lavoratore al medico curante.
Il medesimo riconoscimento viene altresì meno nei casi in cui il giorno immediatamente precedente a quello di rilascio del certificato medico sia un giorno festivo infrasettimanale o cada di sabato o di domenica. In tali circostanze, infatti, il lavoratore è tenuto a ricorrere al servizio di continuità assistenziale.
Infine, il riconoscimento in argomento è escluso nelle ipotesi di visita effettuata presso l’ambulatorio del medico curante.
Pertanto, pur ribadendo che l’evento di malattia ai fini della tutela previdenziale decorre, in via generale, dalla data di redazione del certificato rilasciato dal medico che attesta, sulla base della valutazione clinica effettuata, la sussistenza dello stato di incapacità temporanea al lavoro, superando il precedente orientamento applicativo l’INPS comunica che, nel rispetto del periodo massimo assistibile previsto per legge, a decorrere dal 4 settembre 2026 la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche nel caso di visita ambulatoriale, purché tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica, in quanto in tali casi è garantita la continuità assistenziale.
INPS, CIRCOLARE 4 SETTEMBRE 2026, N. 92