Con il messaggio numero 269 del 23 gennaio 2025 l’INPS è intervenuta in materia di contributo addizionale NASpI e del relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui rinnovi relativi ai contratti cosiddetti “stagionali” individuati dalla contrattazione collettiva secondo quanto previsto dall’articolo 21, c. 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Il messaggio, ripercorrendo le disposizioni di cui all’articolo 2, c. 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 successivamente modificate, limita l’esclusione del pagamento del contributo addizionale e del relativo incremento ai soli rapporti di lavoro a tempo determinato nell’ambito di attività stagionali di cui al decreto Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.
Secondo l’avviso espresso dall’INPS, tale interpretazione è da ricondursi alla mancata reiterazione della disposizione esonerativa di cui all’articolo 2, c. 29, lett. b), della legge n. 92 del 2012.
L’interpretazione fornita con il messaggio in oggetto modifica l’orientamento in precedenza espresso dall’INPS con la circolare 4 agosto 2020, n. 91, con la quale l’istituto aveva chiarito che ai contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali “definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative” non si applica il contributo addizionale NASpI né, conseguentemente, l’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo.
Tale circolare circoscrive l’esclusione dal versamento del contributo in argomento ai soli “contratti di lavoro a tempo determinato – sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2020 per lo svolgimento di attività stagionali come sopra intese – stipulati in forza di contratti collettivi nazionali intervenuti, tra le stesse parti e per il medesimo settore, successivamente al 31 dicembre 2011, qualora detti rinnovi contrattuali contengano – tempo per tempo senza soluzione di continuità – espresso riferimento a quelle attività stagionali individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, ossia senza modificare le attività produttive definite stagionali e fermo restando che, conseguentemente, l’esonero non si applica alle eventuali ulteriori attività individuate come stagionali in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale”.
Alla luce della suddetta ricostruzione, nonché della non sovrapponibilità e sostituibilità tra i profili lavoristici connessi all’articolo 11 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 con quelli contributivi collegati alle previsioni di cui all’articolo 2, commi 28 e 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, Federalberghi Nazionale e FIPE, organizzazioni imprenditoriali firmatarie dei contratti collettivi comparativamente più rappresentativi del settore, si stanno adoperando con le istituzioni competenti, in accordo con la Confederazione, a propugnare una diversa soluzione interpretativa.