Con l’articolo 13 quater del decreto legge “crescita” (decreto legge 30 aprile 2019 n. 34), come modificato dalla legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020 n. 178, articolo 1 comma 597) è stata prevista l’istituzione di una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi presenti sul territorio nazionale.

Il Ministro del turismo ha firmato il decreto attuativo che stabilisce le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati, le modalità di accesso alle informazioni ivi contenute, nonché di acquisizione dei codici identificativi regionali, ove adottati.

Nella banca dati sono raccolte e ordinate le seguenti informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi: a) tipologia di alloggio; b) ubicazione; c) capacità ricettiva; d) estremi dei titoli abilitativi richiesti, ai fini dello svolgimento dell’attività ricettiva, dalla normativa nazionale, regionale o provinciale in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico­sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro; e) soggetto che esercita l’attività ricettiva, anche in forma di locazione breve; f) codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico generato dalla banca dati sulla base dei dati sopra elencati.

La banca dati è realizzata e gestita, attraverso apposita piattaforma informatica, da un soggetto selezionato secondo le procedure previste dalla normativa vigente, al quale le Regioni e le Province autonome sono tenute a trasmettere i dati in loro possesso.

Ai fini dell’alimentazione della piattaforma, con protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero del turismo, le Regioni e le Province autonome sono stabiliti i parametri tecnici utili a definire macro-tipologie omogenee a livello nazionale entro le quali far confluire le diverse fattispecie presenti a livello regionale e provinciale, tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri: servizi offerti per l’ospitalità, ivi compresi quelli inerenti all’accessibilità; numero dei posti letto e relative dotazioni; attrezzature e strutture a carattere ricreativo; attività legate al benessere della persona; aree di sosta e assistenza per autovetture e imbarcazioni.

Le Regioni e le Province autonome che non sottoscrivono il protocollo d’intesa forniscono, direttamente al gestore della banca dati, i dati sopra elencati, nonché i relativi aggiornamenti, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.

Il protocollo disciplina, anche attraverso la collaborazione con il Sistema Camerale, il contenuto e le modalità di trasmissione dei dati, le modalità di aggiornamento della banca di dati, il monitoraggio dell’efficacia delle soluzioni tecniche prescelte e le modalità di conoscenza del codice identificativo o alfanumerico e il momento di decorrenza dell’obbligo di indicazione in ogni comunicazione, offerta e promozione.

Le informazioni contenute nella banca di dati, nonché il codice alfanumerico, vengono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero del turismo. Le informazioni sono rese accessibili agli utenti previa registrazione degli stessi e la riutilizzazione dei dati avviene nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

I titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo ai sensi della normativa vigente in materia, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per l’offerta di alloggi a fini turistici saranno quindi tenuti a indicare il codice identificativo regionale o, in mancanza, il codice alfanumerico generato dalla banca dati, in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza. Il codice dovrà essere indicato ed esposto in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell’utenza.

L’inosservanza di tale obbligo comporterà l’applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione verrà maggiorata del doppio.

Sarà nostra premura tenervi aggiornati sull’argomento.