entità e durata degli esoneri
La misura è costituita dall’esonero del 100% dei contributi previdenziali datoriali (esclusi i premi INAIL), nel limite di:
650 euro mensili per lavoratrici svantaggiate e molto svantaggiate fuori ZES (riproporzionati a 20,96 euro giornalieri per rapporti instaurati e risolti nel mese);
800 euro mensili per lavoratrici molto svantaggiate o svantaggiate residenti nella ZES unica (riproporzionati a 25,80 euro giornalieri).
La durata massima degli esoneri è di 24 mesi per le categorie A, B e D (donne molto svantaggiate) e di 12 mesi per la categoria C (donne svantaggiate). Il periodo di fruizione può essere sospeso in caso di assenza obbligatoria per maternità.
Sono escluse dall’agevolazione le seguenti contribuzioni: premi INAIL; contributo al fondo TFR ex articolo 1, c. 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; contributi ai fondi di solidarietà bilaterali ex articoli 26, 27, 29 e 40, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; contributo al Fondo trasporto aereo (decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269); contribuzione ex articolo 25, c. 4, legge 21 dicembre 1978, n. 845 (0,30% per i fondi interprofessionali); contributi di solidarietà ex decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, decreti legislativi 30 aprile 1997, n. 166 e n. 182.
rapporti di lavoro incentivabili
Sono incentivate esclusivamente le assunzioni a tempo indeterminato, compresi i contratti part-time (con massimale proporzionalmente ridotto) e quelli in cooperative di lavoro, nonché le assunzioni a scopo di somministrazione (anche se la somministrazione è a tempo determinato). Sono esclusi: contratti a tempo determinato, le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, i rapporti di lavoro domestico, i rapporti apprendistato, il lavoro intermittente e le prestazioni occasionali.
condizioni di spettanza
condizioni generali
L’esonero è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 31 (Principi generali di fruizione degli incentivi) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dell’articolo 1, c. 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (DURC regolare, assenza di violazioni giuslavoristiche, applicazione dei CCNL leader), dell’obbligo di pubblicazione della vacancy sul SIISL ex articolo 14, decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 (obbligo sospeso nelle more del decreto attuativo).
La legittima fruizione del beneficio in trattazione è, infine, subordinata all’applicazione in favore dei lavoratori del trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 7, c. 5, del medesimo decreto-legge n. 62 del 2026.
condizioni specifiche
Rappresentano condizioni specifiche per la fruizione del beneficio:
l’assenza di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi (legge 23 luglio 1991, n. 223), nella stessa unità produttiva, nei sei mesi precedenti l’assunzione;
divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi successivi (pena revoca e recupero del beneficio fruito; la revoca non pregiudica il periodo residuo spettante al successivo datore di lavoro, ex articolo 1, commi 4 e 7, decreto-legge n. 62 del 2026);
incremento occupazionale netto (calcolato in ULA ex articolo 2, punto 32, reg. (UE) 651/2014), verificato mensilmente per ciascuna assunzione; il venir meno comporta la perdita del beneficio per il mese di riferimento, recuperabile dal mese di ripristino.
il beneficio non può superare il 50% dei costi salariali ex articolo 2, punto 31, reg. (UE) 651/2014; il datore non deve essere impresa in difficoltà ex articolo 2, punto 18, del medesimo regolamento, né destinatario di aiuti incompatibili non rimborsati (clausola Deggendorf, articolo 46, legge 24 dicembre 2012, n. 234).
cumulabilità con altri incentivi
Gli esoneri non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote datoriali (articolo 1, c. 9, decreto-legge n. 62 del 2026), inclusi: Decontribuzione Sud (articolo 1, commi 406-422, legge 30 dicembre 2024, n. 207); incentivo per disabili (articolo 13, legge 12 marzo 1999, n. 68); incentivo per beneficiari NASpI (articolo 2, c. 10-bis, legge 28 giugno 2012, n. 92); riduzioni contributive per territori montani e settore edilizia; contribuzione speciale per lavoratori in paesi extra-UE non convenzionati (decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317).
Sono invece compatibili con: la maggiorazione del costo deducibile per nuove assunzioni ex articolo 1, commi 399-400, della legge n. 207 del 2024; l’esonero per Certificazione parità di genere (1%, massimo 50.000 euro annui) ex articolo 5, legge 5 novembre 2021, n. 162; gli esoneri sulla quota IVS a carico della lavoratrice madre ex articolo 1, commi 180-181, legge 30 dicembre 2023, n. 213.
richiesta di accesso
Il datore di lavoro deve presentare domanda telematica tramite il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus donne 2026” su www.inps.it. La domanda può essere presentata sia per assunzioni già effettuate sia per rapporti non ancora instaurati. In quest’ultimo caso, l’INPS accantona le risorse e notifica via PEC (o e-mail ordinaria) e tramite MyINPS l’invito a trasmettere la comunicazione Unilav/Unisomm entro il termine perentorio di dieci giorni. Il mancato rispetto del termine comporta la perdita degli importi accantonati.
INPS, CIRCOLARE 14 MAGGIO 2026, N. 57