Le aziende che realizzano interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori per legge, possono ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa INAIL per prevenzione.
La riduzione consiste in una percentuale che si applica al tasso medio delle voci di tariffa in cui risultano assicurate le lavorazioni aziendali. La riduzione si aggiunge all’eventuale riduzione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico favorevole.
L’INAIL ha fornito alcuni chiarimenti in ordine ai controlli sull’osservanza delle disposizioni obbligatorie in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro quale prerequisito per il riconoscimento della riduzione del tasso medio per prevenzione.
La nota dell’istituto precisa che, già a partire dall’anno 2025, nella guida al modello OT23 è stata eliminata l’indicazione secondo cui l’osservanza delle disposizioni obbligatorie in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro deve riferirsi alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce la domanda.
L’indicazione risulta infatti superata dalla modifica normativa introdotta dall’articolo 29, c. 1, del decreto-legge 4 marzo 2024, n. 19, secondo cui il datore di lavoro conserva il diritto ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale in caso di regolarizzazione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge.