L’ospitalità a Firenze dal 1945
|
- WELFARE AZIENDALE – RIMBORSI PER ISTRUZIONE E ASSISTENZA AI FAMILIARI – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISPOSTE A INTERPELLO N. 159 E 163 2026
- INCENTIVO PER LA STABILIZZAZIONE DEGLI UNDER 35 – INPS, MESSAGGIO 29 LUGLIO 2026, N. 2518
- PREVIDENZA COMPLEMENTARE – INCLUSIONE LAVORATORI INTERMITTENTI – MINISTERO DEL LAVORO – AGGIORNAMENTO FAQ
|
|
|
|
1. WELFARE AZIENDALE – RIMBORSI PER ISTRUZIONE E ASSISTENZA AI FAMILIARI – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISPOSTE A INTERPELLO N. 159 E 163 2026
|
L’Agenzia delle Entrate ha fornito due importanti chiarimenti in materia di welfare aziendale, ampliando e precisando l’ambito di applicazione delle agevolazioni previste dall’articolo 51, comma 2, lettere f-bis) e f-ter), del TUIR.
I chiarimenti riguardano, in particolare, due situazioni di notevole interesse operativo:
1) il rimborso delle spese di istruzione sostenute nell’interesse dei familiari del dipendente;
2) il rimborso delle spese di assistenza sostenute per familiari anziani o non autosufficienti del dipendente.
Nello specifico, con la risposta n. 159/2026, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di spese di istruzione sostenute nell’interesse dei figli del dipendente, regolarmente documentate e riconducibili alle finalità previste dall’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR, ma materialmente pagate dal coniuge mediante un conto corrente a lui esclusivamente intestato.
Secondo l’Agenzia tali somme possono essere rimborsate nell’ambito del piano di welfare aziendale senza concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Ai fini dell’agevolazione, pertanto, non è necessario che il pagamento sia materialmente eseguito dal lavoratore beneficiario del credito welfare.
Assume, invece, rilievo la riconducibilità della spesa alle finalità agevolate e al familiare destinatario del servizio. La documentazione deve consentire di individuare il soggetto che ha fruito del servizio o della prestazione e la relativa tipologia, così da verificare la coerenza della spesa con le finalità previste dalla norma.
Resta fermo il principio del divieto di duplicazione del beneficio. La spesa rimborsata in regime di esenzione non potrà essere utilizzata dal dipendente o dal coniuge per beneficiare anche di una deduzione o detrazione fiscale. A tal fine, il datore di lavoro dovrà acquisire una dichiarazione sostitutiva attestante che le medesime fatture/ricevute non siano già state, né saranno, oggetto di ulteriori richieste di rimborso, anche presso altri soggetti.
Per quanto concerne l’assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, con la risposta n. 163/2026, l’Agenzia affronta il rimborso, nell’ambito di un piano di welfare aziendale, delle spese sostenute per il ricovero e l’assistenza del genitore del dipendente presso una residenza sanitaria assistenziale (RSA), nonostante quest’ultimo non sia convivente con il lavoratore.
L’Agenzia ritiene che, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla normativa, il rimborso delle spese RSA sostenute in favore del genitore non convivente non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del TUIR.
Anche per questa casistica, al pari di quanto già detto per le spese di istruzione, è importante che il datore di lavoro acquisisca la documentazione riguardante la spesa affrontata dal dipendente e una dichiarazione sostitutiva attestante il fatto che non richiederà il rimborso della spesa ad altri soggetti (ad esempio altri datori di lavoro), ovvero che non beneficerà di deduzione o detrazione fiscale.
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISPOSTE A INTERPELLO N. 159 E 163 2026
|
2.INCENTIVO PER LA STABILIZZAZIONE DEGLI UNDER 35 – INPS, MESSAGGIO 29 LUGLIO 2026, N. 2518
|
L’INPS ha diramato ulteriori indicazioni operative in merito all’incentivo alla stabilizzazione previsto dall’articolo 4 del c.d. decreto lavoro 1° maggio (decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62).
Il beneficio consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026, riguardanti giovani che, alla data della trasformazione, non abbiano compiuto trentacinque anni di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.
È possibile presentare la domanda di esonero per le trasformazioni effettuate o da effettuarsi a decorrere dal 1° agosto 2026, accedendo, con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3 e CNS), al sito istituzionale www.inps.it, sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi decreto Lavoro 2026 – Articolo 4 – ESTA”, e compilando il relativo modulo di istanza on-line.
Qualora la domanda sia inviata per una trasformazione già effettuata, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con il riconoscimento dell’importo spettante.
Se invece la domanda è relativa a una trasformazione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione al datore di lavoro o all’intermediario tramite posta elettronica certificata (PEC), o tramite posta elettronica ordinaria (e-mail) qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con la quale invita il medesimo a provvedere alla trasformazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di dieci giorni.
In questo periodo l’INPS consulta quotidianamente l’archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav/Unisomm relativa al rapporto di lavoro da incentivare sia stata effettivamente inviata e accoglie la richiesta di incentivo laddove rilevi la presenza di tale comunicazione.
Nei casi di trasformazione dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato o di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova inoltre applicazione l’articolo 2, c. 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell’1,40% – se dovuto – prevista per i contratti a tempo determinato dal c. 28 del medesimo articolo.
INPS, MESSAGGIO 29 LUGLIO 2026, N. 2518
|
3.PREVIDENZA COMPLEMENTARE – INCLUSIONE LAVORATORI INTERMITTENTI – MINISTERO DEL LAVORO – AGGIORNAMENTO FAQ
|
L’articolo 1, commi 201 e seguenti, della legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), modificando l’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2026, un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato, in sostituzione del precedente meccanismo dell’adesione con modalità tacite.
Il nuovo meccanismo si applica sia ai dipendenti di prima assunzione che, con alcune specificità, ai dipendenti non di prima assunzione, mentre non riguarda chi ha già un rapporto di lavoro dipendente in essere e non è interessato, successivamente al 30 giugno 2026, da una nuova assunzione come lavoratore dipendente.
Per favorire la conoscenza delle novità, il Ministero del lavoro realizzato un Portale della previdenza complementare e messo a disposizione di datori di lavoro e lavoratori delle FAQ.
Per quanto riguarda i lavoratori intermittenti, il Ministero del lavoro ha modificato il proprio orientamento, ricomprendendoli tra le categorie di lavoratori per i quali trova applicazione l’adesione automatica alla previdenza complementare.
In particolare, alla sezione “Adesione automatica alla previdenza complementare e destinazione del TFR” la FAQ dal titolo “A chi si applica?” è stata riscritta nella parte relativa alle esclusioni: mentre prima prevedeva che restassero esclusi dall’adesione automatica alla previdenza complementare “il pubblico impiego, i lavoratori domestici e, salvo diversa indicazione del decreto attuativo, i lavoratori intermittenti”, ora restano esclusi solo “il pubblico impiego e i lavoratori domestici”.
|
|
|
|
|