L’ospitalità a Firenze dal 1945
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- FESTA NAZIONALE DI SAN FRANCESCO D’ASSISI – 4 OTTOBRE – RIFLESSI SUI RAPPORTI DI LAVORO
- PREVIDENZA COMPLEMENTARE – FONDO FON.TE. – NUOVE ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE AZIENDE ATTIVE DAL 1° OTTOBRE 2026
- VARIAZIONE DELLA MISURA DELL’INTERESSE DI DILAZIONE E DI DIFFERIMENTO E DELLE SOMME AGGIUNTIVE PER OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI – INPS, CIRCOLARE 11 SETTEMBRE 2026, N. 98
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1. FESTA NAZIONALE DI SAN FRANCESCO D’ASSISI – 4 OTTOBRE – RIFLESSI SUI RAPPORTI DI LAVORO
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La legge 8 ottobre 2025, n. 151 ha disposto la reintroduzione della festa nazionale di San Francesco d’Assisi, celebrata il 4 ottobre.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, la ricorrenza è ricompresa nell’elenco delle festività nazionali infrasettimanali, ai sensi della legge 27 maggio 1949, n. 260 e della legge 31 marzo 1954, n. 90.
Pertanto, la giornata del 4 ottobre è a tutti gli effetti soggetta alla disciplina contrattuale prevista per le festività (articolo 127, CCNL Turismo 20 febbraio 2010), la quale prevede che:
– nessuna detrazione dovrà essere fatta sulle normali retribuzioni in caso di mancata prestazione di lavoro nelle festività;
– al personale assente nelle giornate di festività per riposo settimanale, malattia, infortunio dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione;
– al personale che presta la propria opera nelle festività è riconosciuta, oltre alla normale retribuzione, quella per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione del venti per cento per lavoro festivo.
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2.PREVIDENZA COMPLEMENTARE – FONDO FON.TE. – NUOVE ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE AZIENDE ATTIVE DAL 1° OTTOBRE 2026
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L’articolo 1, comma 204, lett. b), c), d), e) e comma 205 della legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha disposto, a decorrere dal 1° luglio 2026, che i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione aderiscano automaticamente alla previdenza complementare. Il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica o scegliere una forma diversa entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione.
A seguito di tali novità, il Fondo Fon.Te. – che rappresenta la forma pensionistica complementare contrattualmente riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo – ha inviato alle aziende interessate le nuove istruzioni operative (allegate) al fine di ottimizzare i processi interni in vista della scadenza del versamento trimestrale prevista per il mese di ottobre.
NUOVE ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE AZIENDE ATTIVE DAL 1° OTTOBRE 2026
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3.VARIAZIONE DELLA MISURA DELL’INTERESSE DI DILAZIONE E DI DIFFERIMENTO E DELLE SOMME AGGIUNTIVE PER OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI – INPS, CIRCOLARE 11 SETTEMBRE 2026, N. 98
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Con decisione del 10 settembre 2026, la Banca centrale europea ha fissato il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex tasso ufficiale di riferimento) al 2,65%, con decorrenza dal 16 settembre 2026.
L’INPS ha comunicato le conseguenti variazioni per gli adempimenti previdenziali:
interessi di dilazione e differimento: il tasso annuo per rateazioni e differimenti dei versamenti sale al 4,65%. Si applica alle domande di rateazione presentate dal 16 settembre 2026 e ai differimenti autorizzati dalla contribuzione di agosto 2026. Restano invariati i piani di ammortamento già emessi e notificati;
sanzioni per omissione: la misura ordinaria annua passa all’8,15% (TUR + 5,5 punti). Con ravvedimento operoso entro 120 giorni dal termine di legge, la sanzione è ridotta al 2,65%;
sanzioni per evasione: in caso di denuncia spontanea entro 12 mesi dalla scadenza, la sanzione è ridotta all’8,15% per versamenti entro 30 giorni e al 10,15% per versamenti entro 90 giorni;
procedure concorsuali: le sanzioni ridotte ammontano al 2,65% in caso di omissione e al 4,65% per evasione.
INPS, CIRCOLARE 11 SETTEMBRE 2026, N. 98
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