L’articolo 33, c. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 prevede che i lavoratori dipendenti possano fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, anche frazionabili in ore, per assistere familiari in condizione di disabilità che non siano ricoverati a tempo pieno.
Possono fruire del permesso i genitori (anche adottivi o affidatari), il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto o, a determinate condizioni, i parenti o affini entro il terzo grado di familiari con disabilità in situazione di gravità.
Per accedere al beneficio è necessaria la presentazione, da parte del lavoratore dipendente, della domanda, che attiva il relativo procedimento.
Verificata la sussistenza dei requisiti di legge, l’INPS riconosce il diritto ai permessi, nel limite massimo complessivo di tre giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti gli aventi diritto, autorizzando il datore di lavoro a compensare le somme corrisposte a tale titolo con i contributi dovuti dallo stesso.
Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ha eliminato il principio del c.d. referente unico dell’assistenza, in base al quale la fruizione dei giorni di permesso non poteva essere concessa a più di un lavoratore dipendente – a esclusione dei genitori – per l’assistenza alla stessa persona in condizione di disabilità. Sulla scorta di questa modifica, il diritto alla fruizione dei permessi può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra gli aventi diritto, fermo restando il principio di fruizione in via alternativa tra gli aventi diritto e il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza alla medesima persona in condizione di disabilità.
L’INPS ha fornito chiarimenti relativi al limite complessivo precisando che, in caso di superamento del limite, sarà l’ultimo familiare ad aver usufruito del permesso a dover restituire quanto percepito indebitamente, mentre, in caso di fruizione contestuale dei permessi, il recupero dovrà essere ripartito proporzionalmente tra i diversi beneficiari.