L’ospitalità a Firenze dal 1945
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- DECRETO LAVORO 1° MAGGIO – ESONERI CONTRIBUTIVI DONNE, GIOVANI E ZES – ISTRUZIONI OPERATIVE – INPS, MESSAGGI 11 GIUGNO 2026, N. 1966, N. 1968 E N. 1970
- ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE – LIMITI DI REDDITO DAL 1° LUGLIO 2026 AL 30 GIUGNO 2027 – INPS, CIRCOLARE 26 MAGGIO 2026, N. 61
- INTERESSI DI DIFFERIMENTO E DILAZIONE E SANZIONI CIVILI – NUOVE MISURE – INPS, CIRCOLARE 16 GIUGNO 2026, N. 64
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1. DECRETO LAVORO 1° MAGGIO – ESONERI CONTRIBUTIVI DONNE, GIOVANI E ZES – ISTRUZIONI OPERATIVE – INPS, MESSAGGI 11 GIUGNO 2026, N. 1966, N. 1968 E N. 1970
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L’INPS ha diramato le istruzioni operative per la fruizione degli esoneri contributivi:
bonus donne 2026;
bonus giovani 2026;
bonus ZES 2026;
introdotti dal decreto lavoro 1° maggio.
La fruizione delle agevolazioni è subordinata alla corresponsione, da parte delle imprese, del c.d. salario giusto, ossia un salario almeno pari al trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 7, c. 5).
Per la disamina delle modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens si fa rinvio alle specifiche istruzioni diramate dall’istituto (riportate in calce).
INPS, messaggi 11 giugno 2026:
1966,
1968,
1970
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2.ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE – LIMITI DI REDDITO DAL 1° LUGLIO 2026 AL 30 GIUGNO 2027 – INPS, CIRCOLARE 26 MAGGIO 2026, N. 61
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L’INPS ha definito i nuovi criteri per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) in vigore dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027.
Secondo quanto previsto dal decreto-legge 13 marzo 1988 n. 69, i livelli di reddito familiare vengono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI). Per il periodo di riferimento, la variazione percentuale è risultata pari all’1,4%.
Si ricorda che, a seguito dell’introduzione dell’assegno unico e universale (decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230), la disciplina ANF non si applica più ai nuclei con figli o orfanili. Di conseguenza, i nuovi scaglioni reddituali interessano esclusivamente i nuclei composti da coniugi, fratelli, sorelle e nipoti.
INPS, circolare 26 maggio 2026, n. 61
ALLEGATO
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3. INTERESSI DI DIFFERIMENTO E DILAZIONE E SANZIONI CIVILI – NUOVE MISURE – INPS, CIRCOLARE 16 GIUGNO 2026, N. 64
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L’INPS ha comunica l’adeguamento degli interessi di dilazione e differimento e delle sanzioni civili applicabili in caso di omissioni contributive, a seguito dell’aumento al 2,40% del tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR), disposto dalla Banca centrale europea con decorrenza 17 giugno 2026.
In conseguenza della variazione, dal 17 giugno 2026:
l’interesse di dilazione per la rateazione dei debiti contributivi e delle relative sanzioni civili è fissato al 4,40% annuo; lo stesso tasso si applica ai provvedimenti di differimento del termine di versamento dei contributi;
la sanzione civile per omesso o ritardato versamento dei contributi è pari al 7,90% annuo (tasso BCE del 2,40% maggiorato di 5,5 punti);
in caso di regolarizzazione spontanea entro centoventi giorni dalla scadenza, prima di contestazioni dell’ente, si applica la sola misura del 2,40% annuo;
nelle ipotesi di evasione contributiva resta confermata la sanzione del 30% annuo, entro il limite del 60% dei contributi non versati, con riduzioni previste in caso di denuncia spontanea e pagamento entro trenta o novanta giorni.
INPS, circolare 16 giugno 2026, n. 64
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