È stato pubblicato il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. decreto ristori), recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Il provvedimento, in vigore dal 29 ottobre 2020, contiene numerose disposizioni di natura giuslavoristica e previdenziale, quali la proroga di sei settimane, fino al 31 gennaio 2021, dei trattamenti di integrazione salariale previsti per l’emergenza, la proroga del divieto di licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo al 31 gennaio 2021, la proroga del termine per la presentazione del modello 770, novità sull’esonero contributivo per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, nuove erogazioni di indennità di sostegno al reddito, novità in tema di lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente.

Di seguito sono riassunti i contenuti di interesse, con riserva di successive comunicazioni all’atto dell’emanazione delle istruzioni operative da parte degli enti interessati.

integrazione salariale (articolo 12, commi 1-8, 12, 13)

Il decreto ristori prevede la concessione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e in deroga per la durata massima di sei settimane collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane in esame. Le sei settimane di trattamenti sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, decorso il periodo autorizzato, e ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. I datori di lavoro che presentano domanda per la concessione del trattamento in questione devono versare un contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Il contributo è determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, con le seguenti modalità:

  • 9%: per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • 18%: per i datori di lavoro che non hanno avuto riduzione di fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, dai datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019, nonché dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive. Ai fini dell’accesso alle sei settimane, il datore di lavoro deve presentare all’INPS domanda di concessione, nella quale autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. Le domande devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto ristori (29 ottobre 2020). In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto, se tale ultima data è posteriore alla data prevista in via ordinaria (la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale). Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. La scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra l’1 e il 10 settembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020.

blocco dei licenziamenti (articolo 12, commi 9-11)

Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo (articoli 4, 5 e 24, legge 23 luglio 1991, n. 223) e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto. Fino al 31 gennaio 2021, resta preclusa, al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, legge 15 luglio 1966, n. 604), e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge. Le preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del Codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASpI. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

sgravio contributivo (articolo 12, commi 14-17)

Per i datori di lavoro privati non agricoli che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale sopra esposti, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2020, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. I datori di lavoro che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2020 possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto in esame. L’efficacia del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

sospensione del versamento dei contributi (articolo 13)

Per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 1 al decreto in esame e che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL dovuti per la competenza del mese di novembre 2020. I pagamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione. I benefici in oggetto sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.

indennità per i lavoratori non occupati (articolo 15)

È prorogata l’erogazione dell’indennità una tantum di 1.000 euro ai beneficiari individuati dall’articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ed è prevista l’erogazione della medesima indennità alle altre categorie di lavoratori già destinatari di misure di sostegno. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto in commento e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro.  Alle medesime condizioni l’indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo. Una indennità di 1.000 euro è riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso requisiti sottoelencati:

  1. titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del provvedimento in esame di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  2. titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  3. assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore decreto in esame, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro è riconosciuta ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, così individuati:

  1. lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del provvedimento in esame e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  2. lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del provvedimento in esame;
  3. lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del provvedimento siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Le indennità non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con il Reddito di emergenza. La domanda per le indennità è presentata all’INPS entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dall’istituto.

 

lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente (articolo 22)

Modificando l’articolo 21-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, il decreto ristori dispone che un genitore lavoratore dipendente potrà accedere allo smartworking non solo se il figlio minore di 16 anni (in precedenza il limite di età era di 14 anni) è stato posto in quarantena a seguito di contatto all’interno del plesso scolastico, nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati o all’interno di strutture frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche, ma anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di 16 anni. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, e comunque in alternativa allo smartworking, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio minore di anni 14, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14. Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

proroga del termine per la presentazione del modello 770 (articolo 10)

Il termine per la presentazione del modello 770 relativo all’anno di imposta 2019, è prorogato al 10 dicembre 2020.