Con la legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2017 (l. n. 124 del 14 agosto 2017), poi profondamente modificata dal c.d. “Decreto Crescita” (D.L. n. 34 del 30 aprile 2019), è stato introdotto per i soggetti percettori l’obbligo di rendere trasparenti le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi, i contributi o gli aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di qualunque genere, ricevuti dalla Pubblica Amministrazione e dalle società in partecipazione pubblica o società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Pubblica Amministrazione. Tale disciplina si applica fin dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

 l’obbligo di pubblicazione si applica nel momento in cui l’importo monetario effettivamente introitato dei richiamati benefici supera, nel corso del periodo considerato, il valore di € 10.000. Si precisa che il richiamato limite di € 10.000 è riferito alla somma di tutti i benefici ricevuti in un anno
Tutte le altre imprese (società di capitali e cooperative sociali che redigono il bilancio in forma abbreviata, micro imprese, società di persone, imprese individuali a prescindere dal regime contabile adottato e quindi anche soggetti in contabilità semplificata, in regime dei minimi e/o forfetario) devono dare comunicazione dei contributi pubblici ricevuti nell’esercizio precedente, attraverso l’inserimento nel proprio sito internet o, in mancanza di tale sito, nei portali delle Associazioni di Categoria, entro il 30 giugno di ogni anno.

Le informazioni che devono essere fornite, preferibilmente in forma schematica, sono:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione del soggetto erogante;
  • somma incassata (per ogni singolo contributo);
  • data di incasso;
  • causale.

In relazione agli aiuti di Stato ed agli aiuti de minimis, contenuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato in modo analitico (indicando cioè il profilo individuale di ciascun beneficiario), è stato precisato che la registrazione nel predetto sistema è sostitutiva degli obblighi di comunicazione posti a carico dei soggetti interessati dalla disciplina in commento, a condizione che, nella nota integrativa o sul sito internet oppure sul portale dell’associazione, ne venga dichiarata l’esistenza anche per il tramite di un rinvio al Registro medesimo.

FEDERALBERGHI FIRENZE PUBBLICA QUESTA PAGINA PER LE IMPRESE CHE ABBIANO NECESSITA’ DI ADEMPIERE A QUESTO OBBLIGO DI LEGGE.

VI CHIEDIAMO DI INVIARE IL MODULO ALL’INDIRIZZO MAIL MANIA@FEDERALBERGHIFIRENZE.IT OPPURE CHIAMARE IN SEGRETERIA 055219951 PER RICHIEDERLO.

CONTRIBUTI PUBBLICI

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 e ss.mm.ii., pubblichiamo di seguito l’elenco delle sovvenzioni pubbliche ricevute dai nostri associati: