Il Consiglio della Regione Toscana con la Legge n.9 del 16 giugno 2026 ha approvato le modifiche al testo Unico del Turismo (L.R.61/2024) e al Codice del Commercio (L.R. 62/2018), evidenziamo in neretto le modifiche più rilevanti per il settore ricettivo rimandando ad una completa lettura del TESTO.
Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2024, n.61 (Testo unico del turismo)
Art. 2 – Turismo accessibile.
Modifiche all’articolo 3 della l.r. 61/2024
1. In attuazione dell’articolo 30 della convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla Repubblica italiana con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), la Regione assicura alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, o con comprovate forme di intolleranza alimentare, agli anziani e ai genitori con passeggino, la fruizione dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia, affinché ricevano il medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture che soffrono di temporanea mobilità ridotta.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni di persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.
3. Al fine di facilitare la fruizione dell’offerta turistica da parte delle persone con disabilità, le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari pubblicano le informazioni sull’accessibilità delle strutture e degli stabilimenti medesimi, utilizzando l’apposita piattaforma telematica predisposta dai competenti uffici della Giunta regionale, con le modalità previste nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 5.
4. Per la stessa finalità di cui al comma 3, chi esercita la locazione per finalità turistiche, sia in forma imprenditoriale sia che non imprenditoriale, comunica ai competenti uffici della Giunta regionale le informazioni sull’accessibilità utilizzando l’apposita piattaforma telematica, con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. le informazioni sull’accessibilità con la SCIA di cui all’articolo 61 o la comunicazione di cui all’articolo 60.
Art. 3 – Elenchi regionali.
Modifiche all’articolo 16 della l.r. 61/2024
1. Presso la Giunta regionale sono tenuti e aggiornati, ai fini di pubblicità, promozione e marketing turistico, nonché implementazione del sistema informativo regionale del turismo, i seguenti elenchi:
a) strutture ricettive turistiche;
b) locazioni turistiche;
c) stabilimenti balneari;
d) accompagnatori turistici e guide ambientali;
e) associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi.
Art. 4 – Subingresso.
Modifiche all’articolo 52 della l.r. 61/2024, che snellisce la burocrazia e permette un risparmio di tempi e di costi, nel caso in cui un contratto di affitto d’azienda finisca e il proprietario decida di affidare immediatamente la gestione a qualcun altro (o anche di rinnovarlo allo stesso soggetto con un nuovo contratto) il proprietario non dovrà più reintestarsi temporaneamente la licenza per poi girarla al nuovo gestore ma il nuovo gestore subentrante potrà fare direttamente la comunicazione al SUAP
1. Il trasferimento della titolarità o della gestione delle strutture ricettive, per atto tra vivi o “mortis causa”, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione da effettuarsi dal subentrante al SUAP competente per territorio.
2 bis. Qualora, alla cessazione del contratto di affitto di azienda, il titolare del titolo abilitativo effettui contestualmente un nuovo trasferimento della gestione dell’attività, ad altro soggetto od anche al medesimo, non è tenuto a reintestarsi preliminarmente il titolo, ma la comunicazione di cui al comma 2 viene effettuata direttamente dal subentrante.
3. Il subentrante dichiara:
a) il trasferimento dell’attività;
b) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 50.
4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell’effettivo avvio dell’attività e comunque:
a) entro sessanta giorni dalla data dell’atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell’attività;
b) entro un anno dalla morte del titolare.
Art. 5 – Cessazione dell’attività.
Modifiche all’articolo 54 della l.r. 61/2024
1.La cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.
1 bis. La cessazione dell’attività, comunicata o accertata d’ufficio, comporta la dichiarazione di decadenza del titolo abilitativo.
Art. 6 – Criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività di locazione turistica breve.
Modifiche all’articolo 59 della l.r. 61/2024 che interviene per allargare la platea dei Comuni che hanno il potere di regolare e limitare gli affitti brevi, in questo modo potranno adottare i regolamenti sia i Comuni che si trovano nella fascia più alta di densità turistica, sia quelli che si trovano nella fascia subito sotto. Alleghiamo l’elenco dei Comuni interessati per una più agevole lettura e applicazione della norma.
1.I comuni a più alta densità turistica, ai quali è attribuito l’indice di sintesi maggiore più alto o immediatamente inferiore secondo la classificazione adottata dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 182, comma 2 bis, del d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020, e comunque tutti i comuni capoluogo di provincia, possono, con proprio regolamento, individuare zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento, per finalità turistiche, delle attività di locazione breve di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ( Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, esercitate anche in forma imprenditoriale.
2. I criteri e i limiti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione, sono individuati al fine di perseguire la corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale, la preservazione del tessuto sociale, nonché di garantire un’offerta sufficiente ed economicamente accessibile di alloggi destinati alla locazione a lungo termine. Tali criteri, in riferimento alla zona o area interessata, sono definiti tenendo conto, in particolare:
a) del rapporto tra il numero di posti letto nelle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione breve e la popolazione residente;
b) della distribuzione e della capacità ricettiva delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;
c) delle caratteristiche del tessuto urbano;
d) della necessità di tutelare, anche con riferimento alla sostenibilità ambientale, il valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico;
e) della necessità di garantire che il servizio di accoglienza sia effettuato con elevati standard qualitativi;
f) di ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell’impatto, diretto o indiretto, della diffusione delle locazioni brevi sulla disponibilità di alloggi a prezzo accessibile e sulla residenzialità, anche in termini qualitativi.
3. I criteri e i limiti di cui al comma 1, tenuto conto di quanto disposto al comma 2, possono consistere, in particolare:
a) nella limitazione, per determinate zone omogenee, dello svolgimento dell’attività di locazione breve;
b) nell’individuazione di uno specifico rapporto che deve sussistere fra superficie dell’immobile e numero di ospiti ammessi;
c) nella definizione di requisiti e standard di qualità che gli immobili adibiti a locazione breve devono possedere con riferimento, in particolare, all’accessibilità degli spazi, agli standard igienico-sanitari, al decoro degli ambienti, nonché alla presenza di servizi di connettività.
4. Nei comuni dotati del regolamento di cui al comma 1, l’esercizio dell’attività di locazione breve, per le zone o aree interessate, è subordinato al rilascio al locatore di un’autorizzazione di durata quinquennale per ciascuna unità immobiliare che si intende locare. Il comune può stabilire un limite massimo di autorizzazioni per determinate zone omogenee.
5. La richiesta di autorizzazione contiene gli elementi che costituiscono oggetto della comunicazione di cui all’articolo 60 o della SCIA di cui all’articolo 61. Il rilascio dell’autorizzazione esonera il richiedente dagli adempimenti previsti dai medesimi articoli.
6. Resta consentita, senza previa autorizzazione, la locazione breve di una porzione dell’unità immobiliare in cui il locatore ha la residenza e il domicilio, nonché di un singolo locale all’interno della medesima unità immobiliare.
7. I comuni, nell’ambito del regolamento di cui al comma 1, stabiliscono disposizioni transitorie volte ad assicurare un’attuazione graduale dei criteri e dei limiti previsti dal presente articolo. Tali disposizioni, in fase di prima attuazione del regolamento, escludono dall’applicazione dei medesimi limiti, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, gli immobili e le unità immobiliari già destinati, nel corso dell’anno 2024, all’attività di locazione breve, in conformità alla normativa vigente.
Art. 7 – Comunicazione delle locazioni turistiche in forma non imprenditoriale.
Modifiche all’articolo 60 della l.r. 61/2024
1. Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistica, in forma non imprenditoriale, anche nel caso di gestione in forma indiretta, comunica al comune SUAP competente per territorio contestualmente all’inizio dell’attività locativa , con modalità telematica:
a) l’ubicazione e i dati identificativi dell’alloggio;
b) le informazioni relative alle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;
c) le informazioni relative alla capacità ricettiva, alle dotazioni, alle attrezzature, alle caratteristiche e all’accessibilità dell’alloggio;
d) le informazioni relative all’attività di locazione.
1 bis. Le variazioni dei dati e delle informazioni di cui al comma 1, nonché la sospensione dell’attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale, sono comunicate al comune SUAP competente per territorio entro quindici giorni dal loro verificarsi.
1 ter. La cessazione dell’attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale è comunicata al comune SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.
1 quater. La cessazione dell’attività, comunicata o accertata d’ufficio, comporta la dichiarazione di decadenza della comunicazione di avvio attività
2. I comuni trasferiscono i dati e le informazioni di cui al comma 1 al comune capofila della comunità d’ambito turistico e alla Giunta regionale secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono specificati i dati e le informazioni, nonché le modalità per effettuare la comunicazione di cui al comma 1.
Art. 8 – Esercizio dell’attività di locazione turistica in forma imprenditoriale.
Modifiche all’articolo 61 della l.r. 61/2024
1. L’esercizio dell’attività di locazione turistica in forma imprenditoriale, ai sensi dell’articolo 13 ter, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, è soggetto a SCIA ai sensi dell’articolo 19 della l. 241/1990, da presentare, esclusivamente in via telematica, al SUAP competente per territorio. 2. La SCIA attesta l’esistenza dei requisiti soggettivi ai sensi dell’articolo 67 del d.lgs. 159/2011, di quelli strutturali previsti dalla legge e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.
3. La SCIA comprende le informazioni relative alla capacità ricettiva, alle dotazioni, alle attrezzature, alle caratteristiche e all’accessibilità dell’alloggio, nonché all’attività di locazione.
4. Ogni variazione relativa alla capacità ricettiva, alle dotazioni, alle caratteristiche e all’accessibilità dell’alloggio è soggetta al regime amministrativo della SCIA, da presentarsi al SUAP competente per territorio, con le modalità di cui al comma 1, entro quindici giorni dal suo verificarsi.
5. Ogni ulteriore variazione dei dati e delle informazioni contenute nella SCIA è soggetta al regime amministrativo della comunicazione, da presentarsi al SUAP competente per territorio, con le modalità di cui al comma 1, entro quindici giorni dal suo verificarsi.
5 bis. La sospensione dell’attività di locazione turistica in forma imprenditoriale è soggetta a comunicazione, da effettuarsi al SUAP competente per territorio entro quindici giorni dal suo verificarsi.
6. La cessazione dell’attività di locazione turistica in forma imprenditoriale è soggetta a comunicazione, da effettuarsi al SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.
6 bis. La cessazione dell’attività, comunicata o accertata d’ufficio, comporta la dichiarazione di decadenza della SCIA.
7. I comuni trasferiscono i dati della SCIA e delle relative variazioni al comune capofila della comunità d’ambito turistico e alla Giunta regionale secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 26 – Disposizioni transitorie.
Modifiche all’articolo 144 della l.r. 61/2024 che introducono alcune deroghe per le strutture ricettive extra-alberghiere, al comma 2 viene eliminata, per le strutture ricettive esistenti al 09/01/2025, la previsione dell’obbligo di non superare il numero di camere e la capacità ricettiva di una singola struttura per affittacamere e B&B ubicati in uno stesso edificio, che sarebbe decorsa dal 1° luglio 2026 per effetto della modifica operata dalla l.r. 61/2024, optando per la salvaguardia dei diritti acquisiti in base alla legge previgente. Al comma 3 è previsto che le strutture esistenti, alla data di entrata in vigore della l.r.61/2024, ovvero al 09/1/2025, possono mantenere la destinazione d’uso residenziale fino al verificarsi di condizioni di interruzione della continuità, come il cambiamento del gestore o del titolare della struttura oppure quando viene venduto l’immobile e cambia il proprietario (a meno che non ci sia un contratto di locazione in corso che prosegue). Questo “regime speciale” decade alle stesse condizioni sia per le persone fisiche che per le società. Segnaliamo in particolare, che, entro il 30 giugno 2027 limitatamente alle attività esistenti alla data di entrata in vigore della l.r.61/2024, è possibile modificare la destinazione d’uso in turistico-ricettiva anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali. Per le attività avviate nel periodo ricompreso tra il 09/01/2025 e il 30 giugno 2026 è obbligatorio cambiare la destinazione d’uso in turistico-ricettiva entro il 31 dicembre 2027. Per queste imprese, che hanno avviato la propria attività in destinazione d’uso turistico-ricettiva, nel caso in cui si verifichi la cessazione degli effetti del contratto di locazione immobiliare stipulato con il titolare o gestore della struttura ricettiva per il quale è stato ottenuto il mutamento della destinazione d’uso, oppure di cessazione dell’attività del medesimo, è concessa la reversibilità all’originaria destinazione d’uso residenziale, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Il comma 2bis tutela le residenze d’epoca esistenti alla data di entrata in vigore della legge, esentandole dai limiti del numero di camere totali nello stesso edificio previsti dalla l.r.61/2024
1. Coloro che esercitano l’attività di affittacamere e di bed and breakfast in forma non imprenditoriale alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare ad esercitare l’attività nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni di cui, rispettivamente, all’articolo 55, comma 4 e all’articolo 56, comma 4, della l.r. 86/2016. 1 bis. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, si applica la sanzione della chiusura dell’attività. Per ogni altra violazione si applicano le sanzioni di cui all’articolo 57 della presente legge.
2. Fino alla data del 30 giugno 2026, coloro che gestiscono in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o bed and breakfast nell’ambito del medesimo edificio alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare ad esercitare tale attività nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni della l.r. 86/2016. in deroga a quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.
2 bis. Le disposizioni di cui all’articolo 41, comma 4, non si applicano alle residenze d’epoca in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 41, comma 3, si applicano a far data dal 1° luglio 2026. Fino a tale data le abitazioni utilizzate per le attività di cui al medesimo articolo 41 possono avere, ai fini urbanistici, sia destinazione d’uso residenziale sia turistico ricettiva. non si applicano alle attività di cui all’articolo 41 in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
mutamento della titolarità o della gestione della struttura, fatta salva l’ipotesi di riassunzione della gestione da parte del titolare originario;
mutamento della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull’immobile o unità immobiliare interessata, fatta salva l’ipotesi in cui il mutamento avvenga in costanza del rapporto di locazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge
3 bis Le condizioni di cui al comma 3 si applicano sia alle attività esercitate da persone fisiche sia alle attività esercitate in forma societaria o mediante altri soggetti collettivi
3 ter Per le attività di cui all’articolo 41 in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, resta ferma la possibilità di procedere, entro il 30 giugno 2027, al mutamento della destinazione d’uso verso la destinazione turistico-ricettiva, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali. Tale possibilità permane anche al verificarsi, entro il medesimo termine, di una delle condizioni di cui al comma 3
3 quater. Le disposizioni di cui all’articolo 41, comma 3, si applicano, a far data dal 31 dicembre 2027, alle attività di cui all’articolo 41, comma 1, avviate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 30 giugno 2026
3 quinquies. Per le attività di cui all’articolo 41 avviate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 30 giugno 2026 è sempre consentita, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, la reversibilità all’originaria destinazione d’uso residenziale richiesta dal proprietario o altro avente titolo sull’immobile o unità immobiliare interessata, in caso di cessazione degli effetti del contratto di locazione immobiliare stipulato con il titolare o gestore della struttura ricettiva per il quale è stato ottenuto il mutamento della destinazione d’uso, oppure di cessazione dell’attività del medesimo.
4. Per le attività di cui all’articolo 41 in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve diverse disposizioni previste dai comuni, il mutamento di destinazione d’uso delle relative abitazioni in assenza di opere edilizie verso la categoria funzionale turistico-ricettiva non comporta la corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione.
Art. 27 – Disposizioni transitorie in materia di albergo diffuso.
Modifiche all’articolo 145 della l.r. 61/2024 che prevede anche per gli alberghi diffusi esistenti alla data di entrata in vigore della l.r.61/2024 la possibilità di mantenere la destinazione d’uso residenziale fino al verificarsi di condizioni di rottura della continuità di cui sopra.
1. Gli alberghi diffusi abilitati alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare ad esercitare secondo le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 2 e all’articolo 22, commi 2 e 5, (27) della l.r. 86/2016. 1 bis. In caso di mancato rispetto della disposizione di cui all’articolo 22, comma 5, della l.r. 86/2016, si applica la sanzione di cui all’articolo 57, comma 4, della presente legge.
2. Le disposizioni relative alla destinazione d’uso di cui all’articolo 47, commi 8 e 10, si applicano a far data dal 1° luglio 2026. Fino a tale data, gli alloggi utilizzati per l’attività di albergo diffuso, nonché i locali destinati ai servizi di ricevimento e accoglienza e di uso comune, possono avere, ai fini urbanistici, destinazione d’uso residenziale.
3. Per le attività di cui all’articolo 47 in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve diverse disposizioni previste dai comuni, il mutamento di destinazione d’uso dei relativi alloggi e dei locali destinati ai servizi di ricevimento e accoglienza e di uso comune in assenza di opere edilizie verso la categoria funzionale turistico-ricettiva non comporta la corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione.
3 bis. Alle attività di albergo diffuso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 144, commi 3, 3bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies relative al mutamento della destinazione d’uso e alla reversibilità alla destinazione residenziale, intendendosi il riferimento all’articolo 41 sostituito dal riferimento all’articolo 47.
Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio)
Art. 28 – Attività non soggette a requisiti comunali.
Modifiche all’articolo 53 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio) che precisa la non applicazione dei requisiti comunali degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non solo agli alberghi con ristorante ma a tutte le strutture ricettive alberghiere definite all’art.21 della l.r.61/2024 quindi anche alle residenze-turistico alberghiere, condhotel e academy hotel.
1. Non sono soggette al possesso dei requisiti di cui all’articolo 49 le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:
a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di:
1) spettacolo, trattenimento e svago, esclusa la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
2) sale da ballo, sale da gioco, locali notturni;
3) stabilimenti balneari, impianti sportivi;
4) cinema, teatri, librerie, gallerie d’arte;
5) alberghi con ristorante. strutture ricettive alberghiere, come definite dall’articolo 21 della l.r. 61/2024
5 bis) all’interno di quartieri fieristici o di spazi fieristici;
b) all’interno delle aree di servizio di impianti di distribuzione di carburanti;
c) all’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime ;
c bis) sui mezzi di trasporto pubblico ;
d) negli empori polifunzionali di cui all’articolo 25;
e) nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all’ articolo 2 del d.p.r. 235/2001 ;
f) nelle mense e nei bar aziendali; g) al domicilio del consumatore; h) senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, comunità religiose, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine, strutture d’accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno; i) esercitate in via diretta da amministrazioni, enti o imprese pubbliche a favore dei propri dipendenti e di coloro che sono autorizzati a fruire del servizio;
j) negli istituti e luoghi della cultura di cui all’ articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’ articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera f), dello stesso d.lgs. 42/2004 .
2. L’attività congiunta di cui al comma 1, lettera a), si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l’esercizio dell’attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi.
3. Le attività di cui al comma 1, fatta eccezione per quelle di cui alla lettera h), sono soggette a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio. 4. Le attività di cui al comma 1, lettera h), sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.
5. Abrogato.
Art. 31 – Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Il testo di legge è stato pubblicato sul BURT n.35 del 25 giugno u.s. ed entrato in vigore il giorno successivo.