Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al numero massimo di proroghe applicabile a un contratto a termine, disciplinato dall’articolo 21, c. 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con particolare riferimento all’applicabilità di tale limite ai contratti a termine stipulati per attività stagionali.
Il principio stabilito dalla sentenza è che i contratti a tempo determinato per attività stagionali non siano soggetti al limite massimo delle proroghe previsto dal citato articolo 21, c. 1, in quanto tale disposizione presuppone l’esistenza del limite di durata complessiva dei contratti a termine (36 mesi all’epoca dei fatti cui la sentenza si riferisce), dal quale le attività stagionali sono espressamente escluse.
Nel rinviare a una attenta lettura della sentenza e a una prudente applicazione del principio ivi stabilito, di seguito si riassumono i termini del contenzioso e le motivazioni addotte dalla Corte.
Il pronunciamento si riferisce alla disciplina vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal c.d. decreto dignità (decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87), quando il limite complessivo dei rapporti a termine era pari a 36 mesi – ora 24 – e il numero massimo di proroghe pari a 5 – ora portate a 4; nonché, prende in considerazione un settore produttivo diverso da quello turistico, ma anch’esso caratterizzato da stagionalità.
La vicenda trae origine da una controversia nella quale la Corte d’Appello di Milano aveva confermato la decisione di primo grado che aveva accertato il diritto del lavoratore alla conversione del rapporto di lavoro stagionale in rapporto a tempo indeterminato, nonché alla corresponsione di un’indennità risarcitoria, sul presupposto che l’azienda avesse superato il limite massimo di cinque proroghe nell’arco di 36 mesi previsto dal citato articolo 21.
La Corte territoriale aveva ritenuto che tale limite fosse applicabile anche ai contratti stagionali, sul rilievo che, mentre il legislatore aveva espressamente escluso tali contratti dal limite di durata complessiva e dalla regola del c.d. stop-and-go, non aveva previsto analoga deroga con riferimento al numero massimo di proroghe, con la conseguenza che tale limite doveva ritenersi operante anche per i rapporti di lavoro caratterizzati da stagionalità.
La Corte di Cassazione giunge a conclusioni opposte richiamando l’articolo 19, c. 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015, che esclude espressamente le attività stagionali dal limite massimo di durata complessiva dei rapporti a termine (al tempo 36 mesi); e l’articolo 21 che disciplina le proroghe e i rinnovi, all’epoca prevedendo, al comma 1, che il termine del contratto a tempo determinato potesse essere prorogato, con il consenso del lavoratore, per un massimo di cinque volte nell’arco di 36 mesi, e, al comma 2, che la regola del c.d. stop-and-go non si applichi ai lavoratori impiegati nelle attività stagionali.
Secondo l’avviso espresso dalla Corte di Cassazione, se è vero che “il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato (…) solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 mesi”, come afferma la norma, è pur vero che l’esplicito riferimento ai 36 mesi quale termine massimo di durata delimita l’applicazione dell’istituto delle proroghe alle ipotesi in cui tale limite sia operativo e cogente, esonerando in tal modo dall’applicazione del limite massimo di proroghe le fattispecie, come quelle stagionali, per le quali, appunto, non vige il limite dei 36 mesi.
Aggiunge la Corte che la disciplina delle proroghe è, infatti, riferita a quei contratti a termine che non possono, comunque, superare i 36 mesi, e le proroghe sono consentite unicamente nell’ipotesi in cui il termine inizialmente apposto al contratto sia al di sotto dei 36 mesi (e purché le proroghe medesime, non determinino il superamento del confine temporale dei 36 mesi).
Il fatto che il legislatore non abbia esplicitamente previsto l’eccezione del numero di proroghe per le attività stagionali (come ha fatto per altri istituti) “può dirsi diretta conseguenza della estraneità di questa categoria rispetto al limite dei 36 mesi”, afferma la sentenza.
L’interpretazione contraria (adottata in primo grado) determinerebbe un esito irragionevole: renderebbe applicabile ai contratti stagionali un limite numerico alle proroghe, pur consentendo, per espressa previsione normativa, un numero potenzialmente illimitato di rinnovi anche senza soluzione di continuità, in virtù della deroga alla regola dello stop-and-go.
Sotto l’aspetto della compatibilità con l’ordinamento comunitario, secondo la Cassazione tale soluzione interpretativa appare, inoltre, pienamente compatibile con la disciplina e i limiti dettati dalla clausola n. 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE che individua, tra le misure di prevenzione degli abusi, la presenza di “ragioni obiettive” per la giustificazione del rinnovo dei contratti a termine.
In tal senso la Corte afferma che “il carattere stagionale dell’attività può già di per sé costituire una ragione oggettiva che giustifica il ricorso al lavoro a tempo determinato, essendo la stagionalità riconosciuta nell’ordinamento nazionale (…) solo in ipotesi tipiche e tassative, ricomprese nelle attività elencate dal d.P.R. 1525/1963 e nelle ulteriori ipotesi tipizzate dai contratti collettivi”.