Al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva, l’articolo 1, commi 5 – 10, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza) ha istituito gli indici sintetici di affidabilità contributiva, rinviando a un successivo decreto ministeriale la disciplina della sperimentazione nel settore alberghiero ed extralberghiero.
Lo strumento è modellato sulla base dell’analogo istituto in materia fiscale degli indici sintetici di affidabilità.
Le imprese riceveranno una informativa (c.d. lettera di compliance) con la quale il Ministero del lavoro e l’INPS comunicheranno i risultati dell’analisi delle dichiarazioni reddituali e contributive effettuate dall’impresa considerata, evidenziando gli eventuali scostamenti di un insieme di voci esaminate (indicatori) dai valori medi di settore.
Le imprese potranno comunicare all’amministrazione le loro osservazioni in relazione a quanto riportato nella lettera di compliance, aprendo per questa via un canale di comunicazione al fine di prevenire eventuali accertamenti ispettivi e permettendo l’affinamento delle capacità di analisi e previsione degli ISAC.
A seguito dell’adozione da parte del Ministero del lavoro del decreto 27 febbraio 2026 l’INPS ha diramato le istruzioni operative relative agli interventi sulla promozione della compliance in materia contributiva attraverso l’utilizzo degli ISAC, i cui contenuti sono di seguito riassunti.
promozione della compliance in materia contributiva
Le misure connesse all’introduzione sperimentale degli ISAC previste nel decreto-legge n. 160 del 2024 e nei relativi provvedimenti di attuazione si inseriscono nell’ambito degli interventi che mirano al rafforzamento della compliance contributiva attraverso l’utilizzo di strumenti di analisi preventiva quali, appunto, gli ISAC.
La comunicazione di compliance specifica la presenza di eventuali scostamenti, lievi o significativi, rispetto ai valori rientranti nella c.d. fascia di normalità, così come determinata nel modello identificativo degli ISAC.
L’istituto precisa che lo scopo della comunicazione è di promuovere la corretta contribuzione, atteso che la stima, derivante dal modello econometrico sotteso alla determinazione degli ISAC, ha carattere indicativo e non comporta alcuna irregolarità a carico del datore di lavoro (articolo 2, c. 1, decreto 27 febbraio 2026).
Il Consiglio di amministrazione dell’INPS, con la deliberazione n. 14 del 18 febbraio 2026, ha individuato:
i criteri e le modalità con cui gli elementi e le informazioni sono messi a disposizione del datore di lavoro;
le fonti informative e la tipologia di informazioni da fornire al datore di lavoro;
le fattispecie di esclusione;
i criteri, le modalità e i termini di comunicazione tra il datore di lavoro e l’amministrazione, assicurati anche a distanza mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici;
i livelli di assistenza e i rimedi per la regolarizzazione spontanea di eventuali inadempimenti contributivi, di cui il datore di lavoro si dovesse rendere conto, a seguito delle verifiche della propria posizione contributiva. In tale ultimo caso, trovano applicazioni le disposizioni di cui all’articolo 30, c. 7, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.
fonti informative e indicatori
Le fonti informative utilizzate ai fini dell’individuazione dei datori di lavoro ai quali inviare la comunicazione di compliance a seguito dell’introduzione degli ISAC sono sia interne (flussi UniEmens) che esterne all’istituto (dati ISA), nonché derivanti dalla cooperazione applicativa (dati UNISOMM tratti dalle comunicazioni obbligatorie inviate al Ministero del lavoro).
Le fonti informative sono combinate in modo tale che il confronto tra le informazioni di origine fiscale, contenute nei modelli ISA, con i dati contributivi relativi alla forza lavoro impiegata dai datori di lavoro, desunti dai flussi UniEmens, oltre che da UNISOMM per la parte relativa all’utilizzo di lavoratori in somministrazione, generi specifici indicatori, distinguibili nelle seguenti cinque categorie:
indicatori che mettono a confronto una grandezza fiscale dichiarata in ISA (es. “valore dei beni strumentali”) e una grandezza contributiva (es. “gli addetti utilizzati” espressi in “giornate di lavoro”);
indicatori che confrontano il numero di giornate prestate da una categoria contrattuale sul totale (es. “quota di impiego part-time su totale”);
un indicatore complesso che utilizza molteplici dati in input ed è costituito da un modello di stima predittivo della forza lavoro teorica, tenuto conto dei modelli di business attribuiti a ciascun datore di lavoro nell’ambito del sistema ISA;
indicatori di “presenza/assenza dichiarazione”, che mettono in evidenza l’anomalia secondo cui il datore di lavoro potrebbe avere dichiarato la presenza di lavoro dipendente in un ambito ma non nell’altro (es. dichiarando la presenza di dipendenti nel flusso UniEmens, ma non nel corrispondente modello ISA, per il medesimo anno);
indicatori specifici di ciascun settore (es. “posti letto fissi per addetto”).
L’indicatore complesso, in particolare, scaturisce da modelli econometrici che, attraverso l’elaborazione di una serie di variabili in input, effettuano una stima della forza lavoro teorica per ciascun datore di lavoro e rilevano, conseguentemente, uno scostamento rispetto a quanto effettivamente dichiarato.
Di seguito è riportato l’elenco degli ISAC calcolati per i settori oggetto della prima applicazione.
indicatori comuni:
assenza dipendenti dichiarazione ISA – presenza dipendenti dichiarazione INPS;
assenza dipendenti dichiarazione INPS – presenza dipendenti dichiarazione ISA;
valore dei beni strumentali per addetto;
costo del venduto e per la produzione di servizi per addetto;
quota di impiego di lavoro part-time;
quota di impiego di lavoro a termine;
quota di impiego di lavoro stagionale;
quota di impiego di lavoratori con contratti di collaborazione;
quota di impiego di apprendisti;
forza lavoro dipendente (indicatore complesso).
indicatori specifici del settore “Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere”:
presenze per addetto;
numero totale dei posti letto fissi per addetto;
tasso medio di occupazione.
descrizione dei dati ISA utilizzati
I dati ISA utilizzati per la costruzione degli ISAC sono quelli contenuti nella modulistica ufficiale reperibile, per ciascun settore, sul sito dell’Agenzia delle entrate e inseriti dai datori di lavoro in sede di dichiarazione ISA, per le annualità oggetto di analisi.
In particolare, il quadro A del modello ISA è inerente al personale utilizzato dal datore di lavoro comprensivo di tutta l’area del lavoro autonomo (collaboratori, associati in partecipazione, soci, familiari, etc.).
L’utilizzo di tali informazioni ha consentito di ricostruire interamente il fattore lavoro utilizzato dal datore di lavoro, comprensivo della parte non dipendente, con l’obiettivo di cogliere le peculiarità di ciascun datore di lavoro.
I quadri B e C dei modelli ISA contengono, invece, tutte le informazioni specifiche relative ai datori di lavoro di ciascun settore, utili a ricostruire le peculiarità organizzative di ciascuno e a definire il “Modello di business” (“Mob”) di appartenenza. I “Mob” sono derivati dalle elaborazioni effettuate in ambito ISA e consentono di effettuare confronti tra i datori di lavoro con organizzazione e risorse simili. Alcuni dati di tali quadri, inoltre, sono direttamente utilizzati per il calcolo degli indicatori.
Il quadro F, infine, contiene una serie di dati contabili, tra cui, in particolare, il “Costo per acquisti” e il “Valore dei beni strumentali”, anch’essi utilizzati per la costruzione degli indicatori.
elaborazione dei dati del flusso UniEmens utilizzati per il calcolo degli indicatori
I dati del flusso UniEmens forniti per l’elaborazione sono stati aggregati a livello di codice fiscale, al fine di consentire un confronto omogeneo con i dati ISA. La rilevazione ha a oggetto la forza lavoro dichiarata distinta per ciascuna tipologia contrattuale, sia in termini di “unità di lavoro” che in termini di “giornate” effettivamente lavorate, aggregate per soggetto giuridico e senza alcun riferimento a dati individuali dei lavoratori.
Nelle giornate di lavoro elaborate non sono incluse le assenze a qualsiasi titolo, anche se coperte da contribuzione figurativa, ciò al fine di fornire una misura più precisa del fattore lavoro realmente impiegato nell’attività produttiva nel periodo temporale di riferimento.
Per quanto riguarda i dati relativi alla presenza di eventuali appalti e/o subappalti, l’istituto precisa che nell’ambito dei dati ISA, la variabile “Costo per acquisti” contiene, sebbene in forma aggregata, anche i costi sostenuti da ciascun datore di lavoro per eventuali esternalizzazioni.
A tale specifico riguardo, Federalberghi Nazionale ha fatto rilevare che i dati presenti negli ISA potrebbero non consentire una adeguata rilevazione del ricorso delle imprese allo strumento dell’appalto di servizi, determinando una sottovalutazione dell’impiego di manodopera e la rilevazione di c.d. falsi positivi, cioè di apparenti scostamenti derivanti dalla non corretta valutazione delle modalità organizzative adottate dalle imprese.
Nella nota in commento è altresì precisato che gli ISAC, allo stato e in sede di prima applicazione per gli otto settori complessivi, non hanno come obiettivo quello di effettuare un controllo puntuale sulla corretta applicazione dei contratti collettivi e dei relativi minimali retributivi, costituendo, gli stessi, indicatori di rischio di potenziale lavoro sommerso che si propongono di misurare la probabilità che i datori di lavoro abbiano omesso, del tutto o in parte, la dichiarazione dei rapporti di lavoro instaurati, senza alcun tipo di valore accertativo di irregolarità contributiva.
Federalberghi Nazionale, d’intesa con Confcommercio e in consonanza con tutte le associazioni datoriali e sindacali interessate, ha inoltre eccepito che la mancata verifica della contrattazione collettiva applicata, attraverso l’evidenziazione del codice contratto applicato, costituisce una diminuzione delle capacità di analisi degli ISAC.
A riprova della validità della posizione espressa da Federalberghi Nazionale sullo specifico punto, la nota INPS in commento chiarisce che “per la verifica dei contratti collettivi applicati e del rispetto dei relativi minimali retributivi, restano ferme le competenze e i poteri degli organi di vigilanza preposti, già previsti a legislazione vigente” e anticipa che “in un’ottica di potenziale e futuro utilizzo generalizzato e/o di estensione degli ISAC a ulteriori settori, con conseguente possibile valorizzazione dello strumento anche in chiave accertativa, il modello sotteso alla loro determinazione potrà essere arricchito di ulteriori fonti e dati”.
la lettera di compliance
A seguito dell’elaborazione degli ISAC viene effettuato un primo invio di lettere di compliance ai datori di lavoro rientranti nei settori interessati, tra i quali il settore alberghiero ed extralberghiero, utilizzando i modelli allegati alla presente circolare (allegati n. 2 e n. 3).
Nella lettera di compliance vengono comunicati ai datori di lavoro, anche se privi di scostamenti (ciò in un’ottica di valorizzazione della premialità), i risultati derivanti dal calcolo degli ISAC.
La lettera di compliance non ha la natura giuridica di un atto di accertamento, né determina, di per sé, alcuna irregolarità nei confronti del datore di lavoro (articolo 2, c. 1, decreto 27 febbraio 2026).
L’obiettivo dell’attività di compliance, ad avviso dell’istituto, consiste nella possibilità per il datore di lavoro, sulla base dei dati trasmessi dall’INPS, di operare una valutazione complessiva dell’aderenza della prassi aziendale alla normativa in materia di lavoro, adeguandosi ove necessario; l’adeguamento spontaneo eventualmente posto in essere, pertanto, non deve riguardare solo l’anno oggetto di analisi ma può riguardare tutti i periodi, anche futuri, che, a seguito della valutazione condotta, necessitino di aggiustamenti.
Nella lettera di compliance, accanto a ciascun indicatore, sono riportate le seguenti tre colonne:
valori normali: indicano la soglia a partire dalla quale l’indicatore genera uno scostamento;
esito: specifica se vi è uno scostamento o meno rispetto alla soglia. Può assumere i valori “nella norma”, “scostamento lieve” o “scostamento significativo”; gli indicatori di presenza/assenza, invece, possono assumere esclusivamente i valori “anomalo” o “nella norma”;
stima delle giornate lavorative che riportano l’indicatore nella fascia di normalità: per ogni indicatore viene calcolato il numero di giornate lavorative che, se effettivamente esposto, riporterebbe l’indicatore nella fascia di normalità.
Inoltre, negli allegati n. 4 e n. 5 si riportano le soglie per ciascun indicatore, differenziate, a seconda dei casi, per Mob o per classi di dipendenti.
Per alcuni indicatori le soglie non sono applicabili e, pertanto, nella lettera di compliance il valore assunto dalla relativa cella sarà “non applicabile” (per l’indicatore complesso “Forza lavoro dipendente”, invece, la soglia minima è rappresentata dalla stima teorica delle giornate).
Entro il 31 marzo 2026 saranno inviate alle imprese dei settori interessati alla prima sperimentazione degli ISAC oltre 12.000 lettere di compliance (anno di riferimento 2023) con scostamento.
Da indicazioni fornite dall’istituto, il numero di lettere di compliance indirizzate in fase di sperimentazione alle imprese alberghiere ed extralberghiere sarebbe circa 8.000.
Progressivamente, le lettere saranno inviate a tutti i datori di lavoro rientranti nei settori ISA analizzati, anche se privi di qualsivoglia scostamento.
premialità
Ai sensi dell’articolo 2, c. 2, del decreto 27 febbraio 2026, il datore di lavoro che risulti conforme al modello ISAC, senza scostamenti “lievi” o “significativi”, è considerato rientrante nella c.d. fascia di normalità.
La lista dei datori di lavoro individuati viene trasmessa, da parte dell’INPS, al Ministero del lavoro e all’Ispettorato nazionale del lavoro, ai fini dell’orientamento e della programmazione delle attività di vigilanza in materia contributiva.
possibili azioni del datore di lavoro in relazione alle lettere di compliance
I datori di lavoro, a seguito della ricezione della lettera di compliance, possono, qualora dovessero ritenerlo necessario, fornire i riscontri del caso all’istituto.
A tale fine, è stato predisposto un apposito template (allegati n. 6 e n. 7) che prevede, per ciascun ISAC con scostamento, le seguenti opzioni presenti nel menu a tendina:
causa dello scostamento dell’indicatore: consente al datore di lavoro di esporre e documentare le ragioni plausibili per cui il valore dell’indicatore è fuori dalla fascia di normalità;
azioni correttive in UniEmens: il datore di lavoro può comunicare le eventuali trasmissioni del flusso UniEmens spontanee effettuate a seguito della ricezione della lettera di compliance;
richiesta di chiarimenti sui dati contributivi utilizzati: tale opzione può essere utilizzata per approfondimenti relativi ai dati del flusso UniEmens utilizzati.
Una volta compilato, il template deve essere inoltrato tramite la funzione Comunicazione bidirezionale del Cassetto previdenziale del contribuente con oggetto “ISAC”, unitamente all’ulteriore documentazione che il datore di lavoro dovesse ritenere utile ai fini del riscontro.
La compilazione del template da parte del datore di lavoro è su base volontaria e non è previsto alcun termine perentorio entro cui il medesimo è tenuto a dare riscontro alla lettera di compliance. Parimenti, non sono richiesti adempimenti specifici di ricalcolo e/o conteggi da parte dei datori di lavoro, né alcuna rettifica/modifica obbligatoria dei dati.
Lo scopo della comunicazione di compliance, nell’ottica di favorire la corretta contribuzione e di creare un dialogo tra l’istituto e i datori di lavoro, consiste nell’opportunità, per questi ultimi, di verificare la propria posizione contributiva.
Pertanto, il datore di lavoro, ove lo ritenesse opportuno, può fornire chiarimenti in ordine agli eventuali scostamenti rilevati dal modello ISAC, con riferimento agli indicatori di interesse. È possibile, inoltre, chiedere chiarimenti all’istituto, in presenza di eventuali dubbi e/o incertezze rispetto agli scostamenti emersi, a cui l’istituto fornirà riscontro, come sopra indicato.
Ad avviso dell’INPS è auspicabile un proficuo dialogo con i datori di lavoro destinatari della lettera di compliance, al fine di rendere la misura sperimentale quanto più efficiente ed efficace possibile, per costruire un modello comune di compliance che favorisca, da un lato, l’emersione del lavoro irregolare e, dall’altro, che premi i datori di lavoro regolari, azzerando il rischio di generare possibili “falsi positivi” e contribuendo, in ultima analisi, anche a orientare l’attività ispettiva verso quelle situazioni caratterizzate da lavoro irregolare da contrastare e, ancora più, da prevenire.
azioni correttive nel flusso UniEmens
Nel caso in cui fosse necessario per il datore di lavoro effettuare azioni correttive, il flusso UniEmens deve essere validato dal software di controllo e trasmesso tramite portale o attraverso la procedura “Compilazione online”, disponibile nella sezione “Servizi per Aziende e Consulenti” del sito istituzionale www.inps.it, in caso di:
integrazione di una denuncia precedentemente inviata;
assenza di un DM virtuale in uno o più periodi di competenza.
In particolare, a seguito della ricezione della lettera di compliance, il datore di lavoro può trasmettere i flussi di regolarizzazione attraverso la nuova sezione denominata “Regolarizzazione da Compliance”, presente nella sezione “Scelta Variazioni” della procedura “Compilazione online”.
Per la trasmissione del flusso UniEmens è richiesto l’uso esclusivo del Tipo Regolarizzazione “RE” (“REGOLARIZZAZIONE DA COMPLIANCE – EVASIONE”). È obbligatoria la compilazione dei seguenti campi:
il protocollo della lettera di compliance ricevuta nell’elemento <IdentAtto>;
la data di notifica della lettera di compliance nell’elemento <DataAtto>.
L’utilizzo di tale tipo di regolarizzazione è essenziale ai fini dell’applicazione della misura delle sanzioni civili prevista all’articolo 30, c. 7, del decreto-legge n. 19 del 2024.
I modelli “Vig” generati dalla regolarizzazione possono essere consultati accedendo al “Portale contributivo aziende e intermediari”. L’importo dei contributi eventualmente dovuti deve essere versato tramite modello F24, con la causale “RC01”.
monitoraggio dell’andamento della sperimentazione
La valutazione che Federalberghi Nazionale ha espresso alle amministrazioni interessate sulle modalità e sui contenuti della sperimentazione degli ISAC nel settore alberghiero ed extralberghiero è fortemente critica.
Al fine di rappresentare alla Federazione Nazionale eventuali problematicità connesse al ricevimento delle lettere di compliance, ai loro contenuti e alle interlocuzioni con l’istituto si invitano le Aziende associate a darci tempestiva comunicazione di eventuali difficoltà riscontrate.
INPS, CIRCOLARE 6 MARZO 2026, N. 26
ALLEGATO 5 ALLA CIRC.INPS – INDICATORI E SOGLIE DI RIFERIMENTO