Il comma 6 dell’articolo 13 ter del decreto-legge n. 145 del 2023 obbliga il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera ad esporre il codice identificativo nazionale all’esterno dello stabile in cui è collocata la struttura, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
L’obbligo di indicare il CIN negli annunci ovunque pubblicati e comunicati è previsto anche per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e per i soggetti che gestiscono portali telematici.
La mancata esposizione e indicazione del CIN ai sensi del comma 6 da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura, per ciascuna struttura per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.
Gli organi di informazione hanno recentemente riferito di numerosi casi in cui le strutture ricettive sono state sanzionate a seguito della mancata pubblicazione del CIN su un portale telematico.
Al fine di fornire le opportune indicazioni alle strutture ricettive e agli organi di vigilanza, Federalberghi Nazionale ha chiesto al Ministero del Turismo di chiarire ufficialmente che la struttura ricettiva non è responsabile per il comportamento del portale, sul quale grava l’obbligo di esporre il CIN all’interno degli annunci pubblicati sul portale stesso.
Il Ministero del Turismo ha pubblicato sul proprio sito una FAQ (riportata in calce) con la quale chiarisce che:
– nei casi in cui l’annuncio sia pubblicato direttamente dal titolare o dal locatore, l’eventuale omissione dell’indicazione del CIN è direttamente imputabile al soggetto che ha effettuato la pubblicazione;
– nei casi in cui l’annuncio sia pubblicato per il tramite di intermediari o gestori di piattaforme telematiche, ferma restando la sanzionabilità di questi ultimi per la mancata indicazione del CIN, il titolare (o il locatore) è sanzionabile solo qualora emerga, all’esito dell’accertamento e previo contraddittorio con l’interessato, l’inosservanza degli obblighi di comunicazione del CIN al soggetto incaricato della pubblicazione dell’annuncio.
Il Ministero ha altresì precisato che gli intermediari e i gestori delle piattaforme telematiche sono tenuti a garantire l’indicazione del CIN negli annunci pubblicati e ad adottare misure idonee a prevenire la pubblicazione di annunci privi del codice.
FAQ estratta dal sito www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/
1.7. A quali sanzioni sono soggetto?
Con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 13-ter, comma 9, del decreto-legge n. 145/2023, è possibile distinguere le seguenti fattispecie sanzionatorie, con i relativi destinatari:
l’assenza di CIN, punita con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, riferita al titolare della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, nonché a chiunque proponga o conceda in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, unità immobiliari o porzioni di esse;
la mancata esposizione e indicazione del CIN, punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare, riferita ai medesimi destinatari di cui al precedente punto n. 1;
la concessione in locazione di unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in assenza dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente, punita con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile, riferita al locatore in forma imprenditoriale;
la concessione in locazione di unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale e non imprenditoriale, in assenza di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge, ubicati secondo le modalità indicate al comma 7 del citato articolo 13-ter, punita con la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata, riferita al locatore;
l’esercizio dell’attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, direttamente o tramite intermediario, in assenza della SCIA di cui al comma 8 del presente articolo, punito con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, riferito al locatore in forma imprenditoriale.
Con particolare riferimento alla fattispecie n. 2) di cui sopra, va precisato che la disposizione di cui all’articolo 13-ter, comma 6, del decreto-legge n. 145/2023 prevede l’obbligo di indicare il CIN “in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato” gravante, da un lato, i) sui titolari delle strutture ricettive e sui locatori (primo periodo) e, dall’altro, ii) sugli intermediari e sui gestori di portali telematici (secondo periodo).
Ne consegue che:
i) nei casi in cui l’annuncio sia pubblicato direttamente dal titolare o dal locatore, l’eventuale omissione dell’indicazione del CIN è direttamente imputabile al soggetto che ha effettuato la pubblicazione;
ii) nei casi in cui l’annuncio sia pubblicato per il tramite di intermediari o gestori di piattaforme telematiche, ferma restando la sanzionabilità di questi ultimi per la mancata indicazione del CIN, il titolare (o il locatore) è sanzionabile solo qualora emerga, all’esito dell’accertamento e previo contraddittorio con l’interessato, l’inosservanza degli obblighi di comunicazione del CIN al soggetto incaricato della pubblicazione dell’annuncio.
Gli intermediari e i gestori delle piattaforme telematiche sono pertanto tenuti a garantire l’indicazione del CIN negli annunci pubblicati e ad adottare misure idonee a prevenire la pubblicazione di annunci privi del codice.