L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sull’applicazione delle imposte sostitutive del 5%, sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei CCNL sottoscritti nel triennio 2024-2026.
Le agevolazioni riguardano gli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti nel triennio 2024-2026, assoggettati a un’aliquota sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 5%. Nel rinviare a una attenta lettura della nota in oggetto (allegata) di seguito si fornisce un primo quadro riassuntivo dei chiarimenti forniti.
incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali
Gli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali firmati nel triennio 2024-2026, corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, beneficiano dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% anche se relativi ad annualità precedenti. Rimangono escluse le somme erogate una tantum, per le quali la natura di indennizzo o ristoro non consente l’assimilazione agli incrementi retributivi strutturali.
Per quanto concerne il superminimo assorbibile e gli accordi individuali, l’Agenzia aveva già chiarito che, quando l’aumento contrattuale assorbe un superminimo riconosciuto al lavoratore, anche quest’ultimo partecipa all’agevolazione.
Con i nuovi chiarimenti, l’Agenzia ha steso il principio al caso in cui il superminimo (o un analogo elemento retributivo) derivi da un accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore. L’Agenzia fonda la soluzione sull’identità di funzione economica e sulla comune natura retributiva dei due istituti; in altri termini, ciò che conta è che l’importo sia assorbito dall’incremento contrattuale, indipendentemente dalla fonte che lo aveva originariamente istituito. La posizione consente ai sostituti d’imposta di applicare l’agevolazione senza dover distinguere, in sede di calcolo, tra superminimi di fonte collettiva e superminimi di fonte individuale.
Da ultimo, l’Agenzia estende l’applicazione dell’imposta sostitutiva agli incrementi corrisposti in relazione alla retribuzione dei giorni di ferie, ritenendo che durante il periodo feriale il lavoratore percepisca la retribuzione ordinaria. Il medesimo ragionamento vale per le festività soppresse e per i permessi retribuiti di fonte contrattuale collettiva (c.d. ROL), in quanto anche tali istituti sono fruiti mensilmente e consentono, al lavoratore che li richiede, la percezione della retribuzione ordinaria.
Rientrano nell’agevolazione anche la gratifica feriale eventualmente prevista da singoli CCNL, assimilata alla quattordicesima mensilità, e il trattamento aggiuntivo riconosciuto da alcuni contratti per la festività soppressa del 4 novembre, in quanto entrambi confluiscono nella retribuzione ordinaria.
maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno
Con riferimento alle maggiorazioni e indennità previste dall’articolo 1, cc. 10 e 11 della legge di bilancio 2026 e richiamate nella circolare dell’Agenzia delle entrate in oggetto, si ricorda che per espressa previsione di legge (articolo 1, c. 11) sono escluse dal campo di applicazione della misura le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e il comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, poiché destinatarie di una specifica misura di sostegno del reddito, il trattamento integrativo speciale (articolo 1, c. 18).
condizioni di accesso e interazione con regimi speciali
Il presupposto oggettivo imprescindibile per l’attivazione di entrambi i regimi sostitutivi è l’applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro. L’Agenzia ribadisce il principio di derivazione contrattuale, stabilendo che, in assenza di un CCNL, le agevolazioni non possono essere legittimamente operate; tale esclusione coinvolge espressamente le somme erogate esclusivamente sulla base di accordi territoriali o aziendali.
AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE 24 GIUGNO 2026, N. 3/E/2026