L’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione dell’esonero contributivo introdotto dall’articolo 3 del c.d. decreto lavoro 1° maggio (decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62), destinato ai datori di lavoro privati che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato presso sedi o unità produttive ubicate nelle regioni ricomprese nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.
La misura si inserisce nel quadro delle politiche di incentivazione dell’occupazione stabile nelle aree del Mezzogiorno ed è disciplinata nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di Stato.
natura e misura dell’agevolazione
L’agevolazione consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore assunto.
Per i rapporti instaurati o cessati nel corso del mese, il massimale deve essere riproporzionato su base giornaliera nella misura di euro 20,96 al giorno, mentre nei rapporti part-time l’importo deve essere ridotto proporzionalmente in relazione all’orario di lavoro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, a condizione che il lavoratore abbia compiuto 35 anni e risulti disoccupato da almeno 24 mesi alla data dell’assunzione. La misura è inoltre subordinata al requisito dimensionale del datore di lavoro, che nel mese dell’assunzione non deve occupare più di 10 dipendenti.
condizionalità e compatibilità con altre forme di incentivo
L’agevolazione è subordinata al rispetto delle condizioni generali previste dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e dell’articolo 1, c. 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con particolare riferimento alla regolarità contributiva, all’assenza di violazioni in materia di lavoro e sicurezza e al rispetto della contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
L’INPS richiama inoltre le ipotesi ostative al riconoscimento dell’incentivo, tra cui le assunzioni effettuate in attuazione di obblighi di legge o di precedenza, le violazioni dei diritti di precedenza alla riassunzione, la presenza di sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazioni aziendali e le assunzioni di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da imprese collegate o riconducibili al medesimo assetto proprietario.
Ulteriore condizione essenziale è il mantenimento dell’incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti, da determinare secondo il criterio delle Unità di Lavoro Annuo (ULA) previsto dal regolamento UE n. 651/2014. L’incremento deve essere verificato mensilmente e mantenuto per tutta la durata dell’agevolazione. L’istituto precisa che non rilevano negativamente, ai fini dell’incremento, le cessazioni derivanti da dimissioni volontarie, pensionamento, invalidità, riduzione volontaria dell’orario o licenziamento per giusta causa.
Con riferimento ai licenziamenti, la norma prevede che il datore di lavoro non abbia effettuato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Analogo divieto opera nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata: l’eventuale violazione comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio fruito.
Sotto il profilo della compatibilità, l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive riferiti alla contribuzione datoriale, inclusa la “Decontribuzione Sud”, l’incentivo NASpI e gli incentivi per l’assunzione di lavoratori disabili. È invece compatibile con la maggiorazione del costo deducibile prevista dalla legge di Bilancio 2025, con l’esonero per la certificazione della parità di genere e con gli sgravi riferiti alla contribuzione a carico del lavoratore, quali l’esonero IVS per lavoratrici madri.
modalità di presentazione della domanda
La richiesta di accesso al beneficio deve essere trasmessa esclusivamente tramite il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus ZES 2026” presente sul sito INPS. Nell’istanza devono essere indicati i dati aziendali, il numero dei dipendenti occupati, le informazioni relative al lavoratore assunto, la retribuzione media mensile, l’aliquota contributiva datoriale e la sede effettiva di svolgimento dell’attività lavorativa.
INPS, CIRCOLARE 15 MAGGIO 2026, N. 56