L’articolo 1, commi 201 e seguenti, della legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), modificando l’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2026, un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato, in sostituzione del precedente meccanismo dell’adesione con modalità tacite.
Il nuovo meccanismo si applica sia ai dipendenti di prima assunzione che, con alcune specificità, ai dipendenti non di prima assunzione, mentre non riguarda chi ha già un rapporto di lavoro dipendente in essere e non è interessato, successivamente al 30 giugno 2026, da una nuova assunzione come lavoratore dipendente.
Nel rinviare alla consultazione delle FAQ predisposte dal Ministero del lavoro sul Portale della previdenza complementare (https://t.ly/VRXeB) e alla lettura delle deliberazioni della COVIP (riportate in calce), di seguito si riassumono alcune indicazioni riguardanti le disposizioni di prossima entrata in vigore.
dipendenti di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026
Per i dipendenti di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026, intendendo per tali i lavoratori assunti per la prima volta in qualità di dipendenti, il nuovo meccanismo di adesione automatica implica che, al momento della prima assunzione, il lavoratore sia considerato aderente alla previdenza complementare salvo che il lavoratore rinunci all’adesione automatica nel termine di 60 giorni dalla data di assunzione.
In particolare, il meccanismo di adesione automatica comporta che il TFR e la contribuzione a carico dipendente e a carico datore di lavoro vengano versati alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi – nel caso del CCNL Turismo il Fondo Fon.Te. – a partire dal mese successivo alla scadenza del termine dei 60 giorni comprendendo quanto maturato dalla data di prima assunzione.
Al lavoratore è concessa la facoltà di rinunciare espressamente all’adesione automatica, entro il termine di 60 giorni dall’assunzione, con efficacia retroattiva dalla data di assunzione.
La rinuncia all’adesione automatica è diretta conseguenza della scelta espressa del dipendente:
di mantenere il TFR, secondo il regime previsto dall’articolo 2120 del Codice civile, presso il datore di lavoro o presso il Fondo di tesoreria INPS, nel caso in cui il datore di lavoro sia soggetto all’obbligo di versamento al suddetto fondo (cfr. nostra circolare n. 46 del 2026);
di destinare il TFR a una forma pensionistica complementare da lui prescelta, diversa da quella prevista dalla contrattazione collettiva.
La norma impone precisi obblighi informativi in capo al datore di lavoro al momento dell’assunzione: egli è tenuto a fornire un’informativa dettagliata al neoassunto sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.
dipendenti riassunti
Per i dipendenti riassunti, intendendo per tali i titolari di un pregresso rapporto di lavoro, il datore è tenuto a fornire un’adeguata informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e, qualora risultino già iscritti a previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.
Per il corretto adempimento dell’informativa riveste fondamentale importanza la dichiarazione che il lavoratore, in fase di assunzione, deve fornire circa il fatto di essere o meno iscritto a una forma di previdenza complementare con destinazione, in tutto o in parte, del TFR, poiché da tale circostanza deriva l’applicazione del meccanismo di adesione automatica e del conseguente termine di 60 giorni.
lavoratori con adesione in essere alla previdenza complementare
Il meccanismo di adesione automatica opera anche per i lavoratori riassunti che attivano un nuovo rapporto di lavoro dipendente successivamente al 30 giugno 2026 e che, sulla base della dichiarazione fornita in fase di assunzione, risultino avere in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare con destinazione del TFR, qualora gli stessi non vi rinuncino espressamente nel termine di 60 giorni.
Anche per i lavoratori riassunti con adesione in essere alla previdenza complementare valgono le regole di decorrenza, versamento e individuazione del fondo di riferimento dell’adesione automatica già esposte relativamente ai lavoratori di prima assunzione.
Il meccanismo di adesione automatica non opera per il lavoratore che pur risultando già iscritto a una forma di previdenza complementare, non conferisce alla stessa neanche parzialmente il TFR maturando (adesione con versamento dei soli contributi) o che nel precedente rapporto di lavoro ha aderito alla previdenza complementare e ha poi riscattato interamente la posizione individuale maturata.
Il meccanismo di adesione automatica opera, invece, per i lavoratori per i quali la variazione del rapporto di lavoro ha comportato anche la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione precedentemente scelto, ma non abbiano riscattato interamente la posizione individuale maturata.
Anche per i lavoratori riassunti che abbiano in essere, al momento dell’assunzione, un’adesione a una forma pensionistica complementare con destinazione del TFR è concessa la facoltà di rinunciare espressamente all’adesione automatica alla forma pensionistica collettiva prevista dal contratto collettivo, entro il termine di 60 giorni dall’assunzione con efficacia retroattiva dalla data di assunzione.
In questo caso particolare, la rinuncia all’adesione automatica prevede tuttavia come unica possibilità, a differenza di quanto previsto per i lavoratori di prima assunzione, di destinare il TFR a una forma pensionistica complementare scelta dal lavoratore, versando il TFR e l’eventuale contribuzione, se prevista, dalla data di assunzione. Per tali lavoratori non è infatti possibile mantenere il TFR in azienda o presso il Fondo di tesoreria.
Per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, tale percentuale non può tuttavia essere inferiore al 50%.
lavoratori riassunti senza adesione in essere alla previdenza complementare
I lavoratori che, sulla base della dichiarazione da fornire in fase di assunzione, risultano aver in precedenza mantenuto il TFR presso il datore di lavoro o al Fondo di tesoreria INPS, non sono soggetti al meccanismo dell’adesione automatica. Per questi dipendenti non opera il termine di 60 giorni per la scelta e il datore continuerà ad applicare la disciplina prevista dall’articolo 2120 del Codice civile.
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