La legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213), ai commi 142-155 dell’articolo 1, ha reso strutturale l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), già introdotta in via sperimentale dall’articolo 1, c. 386, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
L’ISCRO è destinata ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata (articolo 2, c. 26, legge 8 agosto 1995, n. 335) che esercitano abitualmente attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, c. 1, del testo unico delle imposte sui redditi (decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). Tra i beneficiari rientrano anche professionisti associati o partecipanti a società semplici, purché in possesso dei requisiti previsti, inclusa la regolarità contributiva e l’assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie.
L’INPS aveva originariamente chiarito che l’iscrizione alla gestione separata deve essere formalmente effettuata dal lavoratore e non deriva automaticamente dagli adempimenti contributivi.
Analogo requisito è previsto per l’accesso all’indennità di disoccupazione erogata a sostegno di collaboratori coordinati e continuativi, a progetto, assegnisti e dottorandi di ricerca (DIS-COLL), introdotta dall’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che richiede, tra l’altro:
iscrizione esclusiva alla gestione separata;
almeno un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente la cessazione del rapporto e la data di cessazione.
Con riferimento alla DIS-COLL, l’istituto ha precisato che il requisito di iscrizione si considera soddisfatto in presenza sia della formale iscrizione sia del versamento della contribuzione con aliquota piena.
In fase istruttoria delle richieste di indennità, l’istituto ha rilevato che numerosi soggetti, pur avendo versato regolarmente i contributi, non avevano formalizzato l’iscrizione alla gestione separata, con conseguente rigetto delle domande.
Alla luce di ciò, al fine di impedire che la mera irregolarità formale comportasse la decadenza dal beneficio per i soggetti regolarmente contribuenti, l’INPS ha chiarito che:
resta necessario l’adempimento formale dell’iscrizione alla Gestione separata ai sensi dell’articolo 2, cc. 26 e 27, della legge n. 335 del 1995;
tuttavia, ai fini dell’accesso alle prestazioni ISCRO e DIS-COLL, la mancata formalizzazione dell’iscrizione non preclude la liquidazione dell’indennità, qualora risulti comunque assolto l’obbligo contributivo.
Restano invariati tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa e dalla prassi circolari di riferimento, sia in fase di accesso sia durante la fruizione delle prestazioni.
Le imprese e i committenti sono invitati a:
verificare la corretta posizione previdenziale dei collaboratori e professionisti;
assicurare il regolare versamento dei contributi alla gestione separata;
considerare che eventuali carenze formali di iscrizione non costituiscono più, di per sé, causa ostativa all’accesso alle prestazioni, se la contribuzione è stata regolarmente versata.
Anche alla luce del nuovo orientamento, l’INPS raccomandata la piena regolarizzazione formale delle posizioni previdenziali per evitare criticità amministrative.
INPS, MESSAGGIO 31 MARZO 2026, N. 1129