Il 27 marzo 2026 è stata pubblicata sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la versione aggiornata delle domande ricorrenti (FAQ) relative alle attività formative per la sicurezza sul lavoro connesse all’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione (cfr. allegato clicca qui).
Nel rinviare alla lettura del documento, si segnalano in particolare i contenuti del quesito n. 9, riguardante la decorrenza della formazione, che si riporta integralmente:
“Nell’anno transitorio di attuazione del nuovo Accordo SR sulla formazione dei lavoratori c’è ancora la possibilità di fare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione oppure no?
Risposta No. La formazione deve avvenire in coerenza con le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 37 del D. Lgs. 81/2008 (norma primaria) ovvero al momento: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione, qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose, così come puntualmente richiamato dall’Accordo SR 59/2025. Il periodo transitorio previsto dall’attuale Accordo deve intendersi riferito alla possibilità di avviare i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore dell’attuale Accordo”.
Tuttavia, con riferimento agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistico ricettive, l’articolo 1-bis del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 ha disposto che:
“1. In considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come definiti dall’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l’eventuale addestramento specifico di cui all’articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro”.
Stante il fatto che la disposizione prevede una diversa tempistica di erogazione della formazione, Federalberghi, d’intesa con FIPE, ha richiesto al Ministero di integrare le indicazioni fornite evidenziando la disciplina speciale prevista dal legislatore
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