FAST è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo (alberghi, affittacamere, bed-and-breakfast, campeggi, residence, altre strutture ricettive, porti turistici, etc.), costituito nel 2005 da Federalberghi, Faita, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.
Il Fondo garantisce ai lavoratori iscritti trattamenti di assistenza sanitaria integrativa attraverso il pagamento diretto o il rimborso delle spese sanitarie sostenute dagli iscritti, con le specifiche dettate dal regolamento e dal piano sanitario.
L’iscrizione al Fondo dei dipendenti da aziende alberghiere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e dei lavoratori assunti con la qualifica di apprendista è obbligatoria. È altresì consentita l’iscrizione in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta per iscritto al datore di lavoro all’atto dell’assunzione, assumendo a proprio carico l’intero onere relativo ai periodi dell’anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto.
misura della contribuzione
La contribuzione dovuta al Fondo, ai sensi del CCNL Turismo 5 luglio 2024, è pari a 12,00 euro mensili per ciascun lavoratore (10,00 euro a carico datore di lavoro e 2,00 euro a carico del lavoratore), per un importo complessivo annuo di 144,00 euro.
I contributi devono essere versati dall’azienda anche per la quota a carico del lavoratore, che dovrà essere trattenuta in busta paga mensilmente.
Ai fini del corretto e completo adempimento degli obblighi contributivi, le aziende interessate sono invitate a verificare e aggiornare le anagrafiche azienda e dipendenti all’interno della propria area riservata del sito www.fondofast.it.
Per poter accedere all’area riservata, ogni azienda dovrà indicare come “username” la propria matricola INPS (quella che viene utilizzata per i versamenti con F24). In caso di primo accesso alla piattaforma, l’azienda potrà ottenere la nuova password utilizzando la funzione “recupera password”.
Il mancato aggiornamento delle anagrafiche dipendenti ed eventuali anomalie che dovessero derivare dall’incrocio dei flussi contributivi e anagrafici, potrebbero impedire una corretta rendicontazione e determinare una sospensione, una tardiva o una mancata attivazione delle coperture necessarie per l’erogazione delle prestazioni ai lavoratori interessati.
modalità di versamento della contribuzione
versamento mensile posticipato
L’Agenzia delle entrate ha istituito la causale contributo “FAST”, per la riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento del Fondo. In allegato sono riportate le specifiche tecniche per il versamento con F24.
Il modello F24 può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dei contributi correnti e delle quote di iscrizione. Eventuali somme relative ai periodi pregressi (debiti contributivi, somme aggiuntive, interessi di mora, etc.) dovranno essere versate mediante MAV (cfr. infra).
versamento annuale anticipato
In vista dell’inizio della prossima annualità contributiva (1° luglio 2026 – 30 giugno 2027), il sistema informatico del Fondo FAST calcola i contributi dovuti per l’intera annualità per le aziende che opteranno per il versamento annuale anticipato della contribuzione. In tal caso, le aziende dovranno richiedere l’emissione del MAV all’interno della propria area riservata del sito di FAST e provvedere al pagamento entro il 30 giugno 2026.
ALLEGATO TECNICO
L’Agenzia delle entrate, su richiesta dell’INPS, ha istituito la causale contributo “FAST”, per la riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo.
modalità di compilazione del modello F24
La causale “FAST” deve essere esposta nella sezione “INPS” del modello F24, distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”.
Inoltre, nella stessa sezione:
nel campo “codice sede” va indicato il codice della sede INPS competente;
nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” è indicata la matricola INPS dell’azienda;
nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” è indicato il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.
modalità di compilazione del flusso UniEmens
I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo:
all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, valorizzeranno l’elemento <ConvBilat> inserendo nell’elemento <Conv> in corrispondenza di <CodConv> il valore “FAST” e in corrispondenza dell’elemento <Importo> l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod.F24 con il corrispondente codice.
L’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”.
protezione dei dati personali
I dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS, per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle connesse alla riscossione dei contributi dovuti al Fondo FAST.
fonti
FAST, circolari n. 1 e n 2 del 2019
INPS, circolari n. 190 del 28 dicembre 2017 e n. 37 del 31 marzo 2026
Agenzia delle entrate, risoluzione n. 148/E del 6 dicembre 2017