È stato pubblicato il decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale al c.d. AI Act (Regolamento UE 2024/1689), il quadro europeo che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale.
Il provvedimento disciplina i poteri delle autorità competenti, i meccanismi di vigilanza, l’apparato sanzionatorio e le tutele per l’impiego dell’IA in settori strategici quali lavoro, sanità e pubblica amministrazione.
L’entrata in vigore delle disposizioni è fissata al 23 ottobre 2026.
governance e autorità nazionali
Il decreto affida la governance dell’ecosistema IA a due istituzioni principali, con competenze distinte e complementari:
– Agenzia per l’Italia Digitale (AgID): agisce come autorità di notifica degli organismi di valutazione della conformità; si occupa del coordinamento istituzionale (anche in sede europea) e promuove l’adozione dell’IA nei processi di trasformazione digitale della pubblica amministrazione;
– Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN): opera come autorità di vigilanza del mercato; detiene poteri ispettivi, adotta misure correttive contro i sistemi non conformi e presidia i requisiti di affidabilità e sicurezza informatica.
La vigilanza sui sistemi IA impiegati in settori specifici è demandata alle autorità di settore (Banca d’Italia, CONSOB, IVASS), mentre il Garante per la protezione dei dati personali mantiene la competenza esclusiva sui profili relativi alla privacy.
impianto sanzionatorio
Il quadro sanzionatorio nazionale integra le previsioni dell’AI Act con la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689. A fronte di violazioni – quali l’uso di pratiche vietate, la violazione degli obblighi di trasparenza o la fornitura di informazioni inesatte – le autorità possono disporre:
– sanzioni amministrative pecuniarie;
– ordini di cessazione o rimozione delle condotte illecite;
– misure correttive e dichiarazioni pubbliche sulle violazioni.
Per i soggetti vigilati del settore finanziario trovano applicazione anche le procedure previste dal testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) e dal Codice delle assicurazioni private.
spazio di sperimentazione
Il decreto istituisce lo Spazio di sperimentazione italiano per l’IA, sotto l’egida di AgID e ACN. Declinazione nazionale delle AI Regulatory Sandbox europee, questo ambiente controllato permette lo sviluppo e il test di sistemi innovativi prima dell’immissione sul mercato, prevedendo sinergie con la sperimentazione FinTech per favorire il trasferimento tecnologico.
disposizioni in materia di formazione, lavoro e professioni
Il decreto promuove lo sviluppo delle competenze digitali e dell’alfabetizzazione in materia di IA attraverso percorsi di istruzione, formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale destinati a studenti, lavoratori e professionisti. L’obiettivo è favorire un utilizzo consapevole delle nuove tecnologie e accompagnare la trasformazione digitale dei processi produttivi e organizzativi.
Nell’ambito dei rapporti di lavoro, l’intelligenza artificiale è configurata come strumento di supporto alle attività umane e non come sostituto dell’intervento umano nelle decisioni che incidono sui diritti e sulle condizioni di lavoro delle persone. Il decreto richiama espressamente il principio della supervisione umana e della responsabilità delle decisioni assunte mediante sistemi automatizzati.
Un’attenzione particolare è riservata alla tutela dei lavoratori mediante:
– trasparenza nell’utilizzo dei sistemi di IA;
– protezione della dignità, della riservatezza e dei dati personali;
– prevenzione delle discriminazioni derivanti da processi decisionali automatizzati;
– tracciabilità dei processi decisionali;
– mantenimento di un controllo umano effettivo sulle decisioni che incidono sull’assunzione, sull’organizzazione del lavoro, sulla valutazione delle prestazioni, sulla progressione professionale e sulla cessazione del rapporto di lavoro.
L’utilizzo dell’intelligenza artificiale viene inoltre ricondotto nell’ambito degli obblighi già previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevedendo che i datori di lavoro valutino e gestiscano i rischi derivanti dall’impiego di tali tecnologie nell’organizzazione aziendale.
Per quanto riguarda le professioni, il decreto stabilisce che l’IA costituisce uno strumento di supporto all’attività professionale, fermo restando che la responsabilità delle decisioni e delle prestazioni rese continua a gravare sul professionista. Sono inoltre incoraggiati percorsi di formazione specifica promossi dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria.
disposizioni in materia di sanità e pubblica amministrazione
Nel settore sanitario l’intelligenza artificiale può essere impiegata a supporto delle attività cliniche, diagnostiche, terapeutiche e organizzative. Resta tuttavia fermo il principio secondo cui le tecnologie non possono sostituire l’autonomia professionale degli operatori sanitari né il rapporto fiduciario tra professionista e paziente.
Per la pubblica amministrazione l’IA rappresenta uno strumento volto a migliorare l’efficienza, la qualità e la rapidità dei servizi pubblici. Il suo utilizzo deve però avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità, non discriminazione e controllo umano, soprattutto nei procedimenti suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche dei cittadini.