Possono, altresì, presentare proposte di investimento:
a) le imprese attive da almeno tre anni che, pur non svolgendo attività identificate con quelle sopra elencate, dimostrino dalle scritture contabili di aver realizzato più del 50% del fatturato in attività turistiche.
b) i proprietari delle strutture interessate dal piano di investimento agevolato, a condizione che siano costituiti nella forma di impresa, avvalendosi dei requisiti dei gestori, qualora questi ultimi siano legittimati, prestino il consenso e il rapporto venga mantenuto per tutta la durata dell’investimento.
Sono ammissibili, inoltre, le domande di imprese estere che dimostrino, tra l’altro, di avere una sede sul territorio italiano alla data di presentazione della domanda ed essere in possesso di codice fiscale/P.IVA italiano.
Il piano di investimento può essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete. In tal caso, le reti devono essere costituite come Reti soggetto e non devono essere composte da più di cinque imprese.
In caso di gruppi imprenditoriali, può essere presentata individualmente una domanda per ciascuna entità giuridica del gruppo; nel caso di Gruppi che detengano più unità locali, site in comuni diversi, possono presentare una domanda per ogni unità locale purché non si superi l’importo complessivo di progetto.
programmi e piani ammissibili (articolo 6)
Sono ammissibili i programmi di investimento, con un importo minimo di spesa di 1 milione di euro e massimo di 15 milioni di euro, avviati dopo la presentazione della domanda.
Le spese, sulla base di quanto previsto dall’Allegato 3 del decreto direttoriale 18 giugno 2026, devono essere finalizzate, in via prevalente, al miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture turistiche (ad es. coibentazione dell’involucro edilizio e delle reti di distribuzione; sostituzione dei serramenti e delle superfici vetrate; sostituzione delle caldaie esistenti con caldaie ad alta efficienza a condensazione, realizzazione di pareti ventilate, riqualificazione energetica di piscine, impianti termali, wellness, ecc.) e/o alla produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (ad es. pannelli fotovoltaici, impianti solari termici, impianti geotermici, pompe di calore, sistemi di accumulo BES, ecc.).
Tali interventi, definiti “trainanti” devono rappresentare almeno il 51% del valore degli investimenti ammissibili del programma presentato.
Essi possono essere combinati anche con altri interventi definiti “trainati”. Gli investimenti trainati possono essere finalizzati, tra l’altro, alla digitalizzazione dell’ecosistema turistico, delle filiere turistiche, agli investimenti per il rispetto di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), alla dotazione di sistemi di automazione, alla misurazione intelligente per aumentare l’efficacia delle misure di efficienza energetica, alla limitazione del consumo di energia e ad altri interventi accessori.
Ai suddetti interventi possono inoltre aggiungersi investimenti per l’acquisizione di servizi di consulenza esclusivamente in favore delle PMI nonché di servizi di consulenza in materia di tutela dell’ambiente e di energia in favore delle imprese di qualunque dimensione.
Ciascuna impresa può presentare un’unica domanda, che deve riferirsi ad un programma o piano di investimento unitario e organico relativo alla realizzazione di uno o più progetti di investimento su una o più strutture/unità locali.
Gli investimenti devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni e, in ogni caso, non oltre il 30 settembre 2028.
termini e modalità di presentazione delle domande (articolo 8)
Ciascuna impresa proponente può presentare la domanda di accesso alle agevolazioni esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione dedicata all’intervento agevolativo del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12:00 del giorno 15 luglio 2026 e fino alle ore 17.00 del giorno 15 settembre 2026.
Le domande non sono valutate secondo il criterio del “click day”. Tutte le domande presentate entro la scadenza sono valutate secondo una graduatoria di merito, sulla base di criteri qualitativi e tecnici.
Ciascuna domanda deve riferirsi ad un programma di investimento o piano di investimento unitario e organico relativo alla realizzazione di uno o più progetti di investimento su una o più strutture/unità locali, purché l’importo complessivo non risulti inferiore o superiore alle soglie indicate. Al fine di facilitare i controlli, resta fermo che le medesime strutture/unità locali possono essere oggetto di una sola domanda di agevolazione.
Ciascun soggetto, singolo o partecipante ad un contratto di rete, può presentare una sola domanda relativa ad un unico programma di investimento, pena la non ammissibilità di tutte le istanze presentate o partecipate dallo stesso soggetto.
Qualora le risorse residue non consentano l’integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dall’ultima domanda ammessa, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all’ammontare delle predette risorse.
Si evidenzia che l’impresa proponente è tenuta a presentare la documentazione, redatta secondo gli schemi disponibili nell’apposita sezione del sito web del Soggetto gestore e pubblicati, altresì, nel sito istituzionale del Ministero.
indicazione sulle agevolazioni concedibili (articolo 9)
Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto ai sensi degli articoli applicabili del Regolamento GBER, nella forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato, in combinazione tra loro.
Al fine di rispettare la ripartizione delle risorse disponibili le agevolazioni sono concesse secondo un mix agevolativo predefinito, in relazione all’intensità agevolativa massima applicabile, articolato in una quota pari al 54% sotto forma di contributo a fondo perduto e una quota pari al 46% sotto forma di finanziamento agevolato.
Con riferimento alle spese agevolabili ai sensi dell’articolo 38 del Regolamento GBER, le agevolazioni sono concesse secondo un’intensità massima di aiuto del 30% delle spese ammissibili.
Le agevolazioni possono essere maggiorate:
a) di 20 punti percentuali per le piccole imprese e di 10 punti percentuali per le medie imprese;
b) di 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 107, comma 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale;
a) di 5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 107, comma 3 lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale.
Con riferimento alle spese agevolabili ai sensi dell’art.38-bis del Regolamento GBER, fermo restando il rispetto di quanto previsto ai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo, le agevolazioni sono concesse secondo un’intensità massima di aiuto del 30% delle spese ammissibili ovvero:
a) qualora l’intervento consista nell’installazione o nella sostituzione di un solo tipo di elemento edilizio quale definito all’articolo 2, paragrafo 9, della direttiva, l’intensità di aiuto non può superare il 25% delle spese ammissibili;
b) qualora l’intervento sia diretto a conformare l’edificio a disposizioni minime di prestazione energetica che costituiscono norme dell’Unione europea e il relativo aiuto è concesso meno di 18 (diciotto) mesi prima dell’entrata in vigore di tali norme, l’intensità di aiuto non può superare il 15% delle spese ammissibili nel caso il progetto consista esclusivamente nell’installazione o nella sostituzione di un solo tipo di elemento edilizio e il 20% in tutti gli altri casi.
Le intensità sopra menzionate possono essere maggiorate, anche cumulativamente, nei seguenti casi:
di 20 punti percentuali per le piccole imprese e di 10 punti percentuali per le medie imprese;
di 15 punti percentuali per gli investimenti effettuati nelle zone a e di 5 punti percentuali per gli investimenti effettuati nelle zone c;
di ulteriori 15 punti percentuali qualora gli interventi determinino un miglioramento della prestazione energetica dell’edificio misurata in energia primaria di almeno il 40% rispetto alla situazione precedente all’investimento. Tale elemento di premialità non si applica qualora gli interventi non migliorino la prestazione energetica dell’edificio oltre il livello imposto dalle disposizioni dell’Unione europea in termini di prestazione energetica, la cui entrata in vigore è prevista entro 18 (diciotto) mesi dal momento in cui l’investimento è attuato e completato.
formazione della graduatoria e procedure di concessione (articolo 10)
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a graduatoria.
L’ordine per l’avvio delle attività istruttorie delle domande viene stabilito, in base alle risorse disponibili, per effetto di una graduatoria articolata tramite punteggi attributi in relazione ai criteri di valutazione riportati nell’Allegato n.1 del decreto direttoriale 18 giugno 2026.
Ai fini della formazione della graduatoria, fermo restando le opportune verifiche, verranno prese in considerazione le informazioni fornite nell’ambito delle dichiarazioni e relazioni tecniche rilasciate dalle imprese in sede di domanda di agevolazione.
Le domande inserite in graduatoria che non troveranno copertura finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili saranno sospese dalla procedura di valutazione, fino all’accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso o dal rifinanziamento della misura.
L’istruttoria di merito si baserà sulla valutazione dei seguenti aspetti:
a) l’affidabilità tecnica, economica e finanziaria delle imprese proponenti;
b) gli indicatori e i criteri di premialità di cui all’avviso;
c) la sostenibilità finanziaria del piano di investimento;
d) la cantierabilità dei progetti di investimento;
e) la pertinenza e la congruità generale delle spese previste.
Per le istanze di agevolazione per i quali l’attività istruttoria verrà conclusa con esito positivo, il Ministero, con il supporto di Invitalia, procederà a concedere le agevolazioni spettanti mediante l’adozione di una determinazione di concessione delle agevolazioni.
indicazioni sulle procedure di erogazione (articolo 11)
Le modalità utili alla disciplina della fase di erogazione delle agevolazioni sono determinate in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del decreto ministeriale 16 marzo 2026, come ulteriormente dettagliate nel disciplinare di erogazione, approvato con successivo provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo del Ministero.
Ai sensi di quanto stabilito all’articolo 13, comma 4 del decreto ministeriale, il finanziamento agevolato deve essere rimborsato dall’impresa beneficiaria secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Il rimborso del finanziamento decorre effettivamente dalla prima scadenza utile successiva alla data di trasmissione, da parte del Soggetto gestore, della relazione finale.
Nel periodo intercorrente tra la data di erogazione del finanziamento agevolato e quella in cui avviene il rimborso della prima rata, l’impresa beneficiaria è tenuta a corrispondere gli interessi di preammortamento.
Si segnala che tramite la piattaforma Invitalia sarà possibile richiedere un appuntamento con il personale di Invitalia per approfondire la compatibilità dell’iniziava con lo strumento agevolativo
Per informazioni e richieste specifiche sarà possibile inviare quesiti compilando un Contact Form sulla piattaforma Invitalia.
DECRETO DIRETTORIALE 18 GIUGNO 2026.