L’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e l’articolo 39 del decreto legislativo n. 33 del 2025 prevedono l’applicazione di una ritenuta sulle provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.
A partire dal 1° maggio 2026, tale ritenuta sarà applicabile anche alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, che erano in precedenza esonerate.
I senatori Bevilacqua, Centinaio, Croatti, Durnwalder, Garavaglia, Sabina Licheri, Naturale, Orsomarso, Patton, Potenti, Spagnolli, Tajani, Tubetti e Turco, accogliendo le istanze di Federalberghi Nazionale, Fto e Fiavet, hanno presentato emendamenti volti a ripristinare il regime previgente e pertanto a escludere dal campo di applicazione della norma le provvigioni pagate dagli alberghi alle agenzie di viaggio e turismo.
Tali emendamenti dovrebbero essere discussi in Commissione la prossima settimana ma, anche se approvati, entreranno in vigore solo dopo la conversione in legge del decreto 27 marzo 2026, n. 38.
In considerazione del fatto che l’obbligo di effettuare la ritenuta scatta all’atto del pagamento delle provvigioni, a prescindere dal momento della loro maturazione, si ritiene opportuno prospettare la possibilità che le imprese turistico ricettive contattino gli agenti di viaggio e i tour operator con i quali intrattengono rapporti per concordare di sospendere il pagamento delle provvigioni sino alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di conversione, che dovrebbe avvenire entro il 26 maggio 2026.