L’INPS ha fornito indicazioni operative in merito alla modalità di fruizione – da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato – del congedo Covid-19 per la quarantena scolastica dei figli previsto dall’articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111. Per la fruizione del congedo il figlio, minore di quattordici anni, deve essere stato messo in quarantena con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente. Il congedo può essere fruito per periodi di quarantena che vanno dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020, alternativamente da entrambi i genitori se non possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. La domanda per ottenere l’indennità va presentata esclusivamente in modalità telematica sul portale web dell’istituto indicando gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, rilasciato a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Nel caso di più provvedimenti che dispongono di periodi di quarantena scolastica, parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità.

I casi di incompatibilità tra il congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio sono:

  • congedo parentale,
  • riposi giornalieri della madre o del padre;
  • cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa;
  • strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
  • lavoro agile;
  • part-time o lavoro intermittente.

indicazioni operative

Come anticipato, la domanda per la fruizione del congedo deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il portale web dell’istituto.

Nel caso in cui il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento di messa in quarantena, lo stesso si impegna a fornire, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, il numero del provvedimento stesso, la data di emissione e l’ASL emittente, a pena di rigetto della domanda.

Nel flusso UniEmens è stato previsto un nuovo codice evento riferito ai lavoratori dipendenti del settore privato:

  • MV9: DL n. 111/2020 – art. 5 – Quarantena scolastica dei figli.

Nella compilazione del flusso, dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento < CodiceEvento > di < Settimana > procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si colloca l’evento. Dovrà essere indicato nell’elemento < DiffAccredito > il valore della retribuzione persa relativa all’assenza. È prevista la compilazione dell’elemento < InfoAggEvento > in cui va precisato il codice fiscale del figlio minore di anni quattordici per cui si fruisce il congedo.