È stata pubblicata la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. decreto ristori). La disposizione, in vigore dal 25 dicembre 2020, oltre a convertire il decreto ristori, incorpora le disposizioni degli altri “decreti ristori”: i decreti-legge n. 149, n. 154 e n. 157 del 2020 (cc.dd. ristori-bis, ristori-ter e ristori-quater), che sono stati abrogati, con salvezza degli effetti nel frattempo prodotti, e contiene anche interventi ulteriori rispetto ai decreti-legge non convertiti.
Di seguito si riassumono i principali contenuti di carattere giuslavoristico e previdenziale del provvedimento.
integrazione salariale
In tema di trattamenti di integrazione salariale, il decreto dispone:
- la concessione di ulteriori trattamenti di cassa integrazione, ordinaria e in deroga, e di assegno ordinario relativi alle conseguenze dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 esclusivamente per periodi intercorrenti tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e per una durata massima di sei settimane, con il pagamento – tranne specifiche esclusioni – del contributo addizionale previsto dalla normativa vigente;
- la possibilità di applicazione dei trattamenti in oggetto relativi a periodi dal 13 luglio 2020 al 31 gennaio 2021 ai lavoratori alle dipendenze del datore richiedente la prestazione al 9 novembre 2020.
divieto di licenziamento
Fino al 31 gennaio 2021 resta il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi (con sospensione delle procedure in corso) per i datori di lavoro che non fruiscono integralmente dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e riconosciuti per periodi dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, ovvero dell’esonero contributivo riconosciuto a chi non fruisce dei suddetti trattamenti.
sgravi contributivi
In materia di sgravi contributivi si prevede:
- un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di quattro settimane, fruibile entro il 31 gennaio 2021 per i datori di lavoro che non richiedano gli interventi di integrazione salariale previsti dal decreto in oggetto;
- la proroga per l’anno 2021 dello sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nel medesimo anno, riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.
sospensione dei versamenti
In materia previdenziale e fiscale il decreto, in particolare:
- sospende i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dalle misure restrittive previste dal DPCM 24 ottobre 2020, che ha disposto la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale sospensione è estesa (ad eccezione dei premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL) anche ai datori di lavoro privati appartenenti a determinati settori produttivi o operanti in determinate zone;
- sospende i termini dei versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale e all’IVA a beneficio dei soggetti che esercitano le attività economiche danneggiate dalle misure previste dal DPCM 3 novembre 2020 e dal decreto ristori;
- sospende i termini dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, alle ritenute alla fonte, alle addizionali regionali e comunali e all’IVA, in scadenza nel mese di dicembre 2020, per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 che hanno registrato un calo almeno del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Tale sospensione si applica, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi e al fatturato, a tutte le attività economiche sospese a seguito del DPCM 3 novembre 2020, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per le attività dei servizi di ristorazione in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse. I versamenti sospesi sono effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021;
- proroga al 10 dicembre 2020 il termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP a beneficio di alcuni soggetti contribuenti e il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP.
indennità in favore di diverse categorie di lavoratori
Si prevede l’erogazione di un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro (alle quali può essere erogata sino ad un massimo di due volte – a cui si può aggiungere una terza volta sulla base di quanto disposto dall’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 – a seconda del periodo temporale nel quale si verifica il possesso dei requisiti richiesti):
- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, nonché ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori, che hanno cessato involontariamente l’attività lavorativa tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;
- ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, iscritti alla gestione separata che siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del Codice civile nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 o tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;
- ai lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali in possesso dei seguenti requisiti: titolarità, nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei suddetti settori di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; titolarità nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale in uno dei due settori summenzionati, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate.
detassazione di contributi, indennità e altre misure relativi all’emergenza Covid-19
I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima dell’emergenza, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
smart working e congedo straordinario
Si dispone l’estensione dell’ambito di applicazione del diritto al lavoro agile o ad un congedo straordinario riconosciuto in favore dei genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio convivente, prevedendo che tale diritto sia riconosciuto con riferimento ai figli fino a sedici anni (a differenza dei quattordici precedentemente previsti) ed aggiungendo alle possibili fattispecie, finora costituite da casi di quarantena precauzionale, l’ipotesi che il figlio sia interessato da un provvedimento di sospensione dell’attività didattica in presenza. In caso di figli di età compresa fra quattordici e sedici anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa. Inoltre – limitatamente alle regioni ad alto rischio epidemiologico e nei soli casi in cui l’attività lavorativa non possa essere svolta in modalità agile – viene riconosciuto un congedo straordinario in favore dei lavoratori dipendenti genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, nonché dei genitori di figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la medesima sospensione o ospitati in centri assistenziali diurni per i quali sia stata disposta la chiusura. Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione e la contribuzione figurativa.