La legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, contiene numerose disposizioni di carattere giuslavoristico e previdenziale. Di seguito si riassumono gli aspetti di maggiore interesse per le imprese del settore. Il testo integrale del provvedimento può essere visualizzato alla pagina web https://rb.gy/maqpug.

integrazione salariale

Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l’anno 2021 mediante trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, è istituito un apposito Fondo. I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda per la concessione di ulteriori dodici settimane del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga. Per i trattamenti di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Con riferimento a tali periodi, le predette dodici settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. decreto ristori), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle suddette dodici settimane aggiuntive previste. Tutti i benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021).

esonero alternativo all’integrazione salariale

Ai datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

assunzione di giovani under 35

Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. L’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

occupazione femminile

Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

decontribuzione sud

Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’epidemia di Covid-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l’esonero contributivo parziale di cui all’articolo 27, comma 1, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, si applica fino al 31 dicembre 2029, modulato in misura pari:

  • al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
  • al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
  • al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.Per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, la misura è concessa in conformità al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), mentre per il periodo successivo, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029, l’agevolazione è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea.contratti a tempo determinato

    È disposta la proroga fino al 31 marzo 2021 del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta – anche in assenza delle condizioni poste dall’articolo 19, comma 1, decreto n. 81 del 2015.

    divieto di licenziamento

    Viene prorogato fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici, con sospensione delle procedure in corso. Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

  • dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del Codice civile;
  • -nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuta la NASpI;
  • in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.indennità straordinaria di continuità reddituale e operativaNelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, è istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi. L’indennità è riconosciuta ai suddetti soggetti che presentano i seguenti requisiti:

    La domanda è presentata dal lavoratore all’INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

    L’indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle entrate e viene erogata dall’INPS in sei mensilità, di importo variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese.

    lavoratori autonomi e professionisti

    Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, è istituito il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l’anno 2021, destinata a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019. Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’INAIL.

    fondo a sostegno dell’impresa femminile

    È istituito il Fondo a sostegno dell’impresa femminile, destinato a promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell’imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese. Gli interventi del Fondo possono consistere in: contributi a fondo perduto; finanziamenti senza interesse; incentivi per rafforzare le imprese femminili costituite da almeno trentasei mesi nella forma di contributo a fondo perduto per l’integrazione del fabbisogno di circolante nella misura massima dell’80% della media del circolante degli ultimi tre esercizi; percorsi di assistenza tecnico-gestionale per attività di marketing e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di voucher per accedervi; investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le start-up innovative.

    programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori”

    Al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali, è istituito un fondo denominato “Fondo per l’attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell’ambito del programma React EU”, con una dotazione di 500 milioni di euro nell’anno 2021.  Nei limiti delle risorse residue è istituito un programma denominato “Garanzia di occupabilità dei lavoratori”, quale programma nazionale di presa in carico finalizzata all’inserimento occupazionale, mediante l’erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro, nell’ambito del patto di servizio di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

    contratto di espansione

    Viene prorogata al 2021 l’operatività del contratto di espansione, e ne viene estesa l’applicazione anche alle imprese con almeno 500 dipendenti, in luogo dei 1.000 finora previsti. Il contratto di espansione può essere attivato anche dalle imprese con almeno di 250 unità nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni ad uno scivolo per i lavoratori più vicini all’età pensionabile. Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che, all’atto dell’indicazione del numero dei lavoratori da assumere si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore.

    lavoratrici madri e lavoratori padri

    Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, il Fondo per le politiche della famiglia (articolo 19, comma 1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223), per l’anno 2021, è incrementato di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto. Alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Con riferimento ai padri lavoratori:

  • il congedo obbligatorio e facoltativo del padre di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92 del 2012, viene riconosciuto anche in caso di morte perinatale;
  • la durata del congedo obbligatorio concesso al padre lavoratore dipendente per l’anno 2021 viene incrementata da 7 a 10 giorni.
  1. non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  2. non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
  3. avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
  4. aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro;
  5. essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  6. essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

lavoratori fragili e con disabilità grave

Viene estesa al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. cura Italia), che prevedono l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, compresi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità. I suddetti lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.