Con gli articoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, cosiddetto Decreto rilancio sono stati introdotti, rispettivamente, i seguenti crediti d’imposta:

  • per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19 (articolo 120 del decreto Rilancio, “credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro”);
  • per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (articolo 125 del decreto Rilancio, “credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione”).

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento prot. n. 259854/2020, definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti di imposta. Il provvedimento, inoltre, definisce le modalità con le quali i soggetti beneficiari comunicano all’Agenzia delle entrate, in luogo dell’utilizzo diretto dei crediti d’imposta, l’opzione per la cessione dei crediti stessi, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari I soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere ai crediti d’imposta, devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020. Con una stessa comunicazione è possibile indicare le spese relative a entrambi i crediti d’imposta di cui all’articolo 120 e 125 del decreto Rilancio. La comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, o i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Con la Circolare 20/E, inoltre, l’Agenzia delle entrate fornisce alcuni chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d’imposta.

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120 del decreto Rilancio)

Tra i beneficiari del credito di imposta rientrano le attività aperte al pubblico tra cui le imprese ricettive di cui ai codici Ateco 55.1 e 55.2, nonché bar, ristoranti, eccetera (anche imprese individuali che producono reddito d’impresa, e indipendentemente dal regime contabile adottato). Non rientrano tra i beneficiari le strutture ricettive che svolgono attività occasionale e non abituale. Rientrano tra gli interventi e investimenti agevolabili:

  • gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza;
  • gli investimenti in attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti. Rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.

Il credito d’imposta è pari al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro. L’ammontare del credito non può quindi eccedere il limite di 48.000 euro. Poiché la disposizione fa riferimento alle spese sostenute nel 2020, l’Agenzia delle entrate ritiene che l’agevolazione spetti anche nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto, nel corso dell’anno, prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto legge Rilancio. Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA, laddove dovuta. Ai sensi dell’articolo 110 del TUIR, l’IVA indetraibile va inclusa nel costo fiscale dei beni cui commisurare il credito d’imposta, come avviene per gli oneri accessori capitalizzabili all’investimento principale. Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 (modello F24);

o, in alternativa:

  • entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Il credito potrà essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario ovvero da parte dei cessionari dello stesso solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021; pertanto, eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ulteriormente ceduti oppure richiesti a rimborso. Per accedere al credito di imposta, la comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’ammontare delle spese ammissibili prevista dal provvedimento prot. n. 259854/2020 può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. Nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020. Il credito d’imposta, fino all’ammontare massimo fruibile, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel 2020, dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa comunicazione e in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021. Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile. La comunicazione della cessione avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. La comunicazione della cessione del credito può avvenire a decorrere dal 1° ottobre 2020, ovvero, se la comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’ammontare delle spese ammissibili è inviata successivamente al 30 settembre 2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della comunicazione stessa. Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto utilizzando direttamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Dopo l’accettazione, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, il cessionario utilizza il credito d’imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.  La quota del credito d’imposta ceduto che non è utilizzata dal cessionario non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso, oppure ulteriormente ceduta successivamente al 31 dicembre 2021. In alternativa all’utilizzo diretto, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti. La comunicazione dell’ulteriore cessione del credito avviene esclusivamente da parte del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Il successivo cessionario utilizza il credito d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario con le medesime funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (articolo 125 del decreto Rilancio)

Beneficiano del credito di imposta le imprese, comprese le imprese individuali che producono reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato. In sede di conversione in legge del decreto Rilancio, la Camera dei deputati ha inserito tra i beneficiari del credito di imposta le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo (di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34). Dal momento che l’integrazione della norma non è ancora in vigore, l’Agenzia delle entrate non chiarisce al momento le modalità di fruizione del credito per tali attività. Rientrano tra le spese ammissibili:

  • quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • quelle sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, prodotti detergenti e disinfettanti, termometri, e termoscanner conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione, dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Con riferimento alle attività di “sanificazione”, deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti. L’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna. In questo caso, l’ammontare della spesa agevolabile può essere determinato, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all’azienda). Possono essere aggiunte, ai fini del credito in esame, anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. Resta fermo che l’ammontare delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti così determinato, in ogni caso, dovrà essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi similari. Il credito di imposta è pari al 60% delle spese sostenute nell’anno 2020, e non può superare il limite di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite dello stazionamento complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. Pertanto, nel caso in cui le spese sostenute superino l’importo di 100.000 euro, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo di 60.000 euro. L’agevolazione spetta nel caso in cui il sostenimento delle spese sia avvenuto nel corso dell’anno 2020 e, quindi, anche antecedentemente alla data del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto legge Rilancio istitutivo del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione. Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA, laddove dovuta. Ai sensi dell’articolo 110 del TUIR, l’IVA indetraibile va inclusa nel costo fiscale dei beni cui commisurare il credito d’imposta, come avviene per gli oneri accessori capitalizzabili all’investimento principale.

Il credito d’imposta è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:

  • in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);
  • -nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

o, in alternativa:

  • entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Nel caso di cessione del credito, il cessionario può utilizzare esclusivamente il credito:

  • -nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale la cessione del credito è stata comunicata all’Agenzia delle entrate;
  • in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

Per accedere al credito di imposta, la comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’ammontare delle spese ammissibili prevista dal provvedimento prot. n. 259854/2020 può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020. Ai fini del rispetto dello stanziamento previsto dalla norma (200 milioni di euro per l’anno 2020), l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa di 200 milioni di euro all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%. L’eventuale utilizzo del credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 può avvenire a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile. La comunicazione della cessione avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Tale comunicazione può avvenire a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto utilizzando direttamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Dopo la comunicazione dell’accettazione, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, il cessionario utilizza il credito:

  • -nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata comunicata la cessione;
  • in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione.

In alternativa all’utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti.

Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19

Il comma 5 dell’articolo 120 del decreto Rilancio dispone espressamente che il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è fruibile nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final (limite di 800 mila euro per impresa). Le misure temporanee di aiuto possono essere cumulate conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche delle stesse e con gli aiuti previsti dai regolamenti de minimis o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

Quanto appena descritto non è riferibile anche al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125 del decreto Rilancio, in assenza di elementi di selettività della misura.