Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 19 marzo 2021, ha approvato un decreto-legge recante nuove misure urgenti di sostegno economico connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Di seguito, riepiloghiamo il contenuto delle disposizioni di principale interesse per le imprese, con riserva di fornire ulteriori indicazioni dopo che le amministrazioni competenti avranno fornito le relative istruzioni operative.

contributo a fondo perduto (articolo 1, commi da 1 a 9) 

È previsto un contributo a fondo perduto per le imprese con fatturato non superiore a 10 milioni di euro, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 risulti inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Il contributo è pari a una percentuale della differenza di fatturato:

  1. 60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100 mila euro;
  2. 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
  3. 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
  4. 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  5. 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui sopra, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. Per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, il contributo non potrà essere superiore a 150 mila euro, né inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le persone giuridiche. Le imprese potranno scegliere tra bonifico e credito d’imposta.

santuari (articolo 1, comma 11)

Il contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici, di cui all’articolo 59 del decreto-legge “agosto” n. 104 del 2020, era stato esteso dalla legge di bilancio 2021 ai comuni ove sono situati santuari religiosi. Per tali comuni viene introdotto come ulteriore requisito per ottenere il contributo la presenza di popolazione superiore a diecimila abitanti. Rimane inoltre il requisito della presenza di turisti stranieri, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi.

limiti e condizioni in materia di aiuti di Stato (articolo 1, commi da 13 a 17)

Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze saranno stabilite le modalità di verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni dettati dal “temporary framework” in materia di aiuti di Stato. Si rammenta che, a seconda del tipo di aiuti, il massimale è pari a un milione e ottocentomila euro o dieci milioni di euro e che sono previsti ulteriori limiti relativi all’intensità degli aiuti concernenti i costi fissi non coperti.

misure di sostegno per i comuni a vocazione montana (articolo 2)

È istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2021 destinato alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d’intesa con la Conferenza tra Stato, regioni e province autonome, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, le risorse del fondo sono ripartite tra le regioni e province autonome sulla base delle presenze turistiche registrate nell’anno 2019 nei comuni classificati dall’Istat E (Comuni con vocazione montana) ed H (Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica) appartenenti a comprensori sciistici. Entro 30 giorni dall’emanazione del decreto, le regioni e le province autonome provvedono ad assegnare le risorse loro ripartite:

  1. a) per una quota non inferiore al 70% in favore dei suddetti comuni in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune, venduti nel 2019;
  2. b) la restante quota è destinata ai comuni del medesimo comprensorio sciistico, per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato del triennio 2017-2019 dei soggetti che svolgono attività di vendita di beni e servizi al pubblico, nonché in favore dei maestri e delle scuole di sci.

fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica (articolo 26)

È istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze un fondo di 200 milioni di euro per l’anno 2021 da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza sanitaria, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici nonché alle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Il Fondo sarà ripartito tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, sulla base della proposta formulata dalle regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore dalla legge di conversione del decreto-legge in oggetto.

contributo in favore delle regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all’emergenza da COVID-19 (articolo 27)

La norma procede alla ripartizione tra le regioni a statuto ordinario di un contributo, pari a 110 milioni di euro per il 2021, destinato al ristoro delle categorie soggette a misure restrittive statali e regionali adottate per far fronte all’emergenza COVID-19.

sostegno alle grandi imprese (articolo 37)

Per sostenere le grandi imprese che sono entrate in difficoltà finanziaria a causa della pandemia da Covid-19, viene istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un fondo con dotazione da 200 milioni di euro per l’anno 2021. Il fondo, che opererà sulla base dei limiti e delle condizioni previste nel Temporary Framework (Quadro temporaneo degli aiuti di stato), sarà utilizzato per concedere alle grandi imprese finanziamenti da restituire in massimo 5 anni. Il Ministero dello Sviluppo Economico stabilirà criteri, modalità e condizioni di attuazione, in particolare per la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento.

proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e ulteriori interventi fiscali di agevolazione (articoli 4 e 5)

Con riferimento alle entrate tributarie e non, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo compreso dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 (anziché dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021), derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi. I versamenti oggetto di sospensione devono essere, quindi, eseguiti in unica soluzione entro sessanta giorni dal nuovo termine del periodo di sospensione. Viene prevista una nuova proroga dei termini relativi al pagamento delle rate delle definizioni agevolate (c.d. “rottamazione ter” e “saldo e stralcio”). Le definizioni agevolate mantengono la propria efficacia qualora il versamento delle rate, scadenti nell’anno 2020 e di quelle scadenti entro il 31 luglio 2021, venga effettuato integralmente:

– entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre del 2020;

– entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio del 2021.

Con riferimento ai predetti versamenti, non si verifica l’inefficacia della definizione agevolata se il versamento è effettuato entro 5 giorni dalla scadenza della rata. Sono automaticamente annullati i debiti fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro. Per gli operatori che hanno subito una riduzione superiore del 30% del volume di affari nell’anno 2020 rispetto all’anno precedente, è prevista la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018.

riduzione degli oneri delle bollette elettriche (articolo 6, comma 1)

Sono previste misure volte alla riduzione degli oneri delle bollette elettriche per le micro e piccole imprese. In particolare, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 viene affidato all’Arera il compito di disporre, con proprio provvedimento, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”.  Viene inoltre disposto che la rideterminazione delle tariffe venga realizzata in modo che:

– sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell’anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;

– per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle voci “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema” non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell’anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

riduzione del canone speciale RAI (articolo 6, commi 5 e 6)

Viene ridotto del 30% il canone speciale RAI dovuto per l’anno 2021 dalle strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico. Per coloro che hanno versato il canone prima dell’entrata in vigore del decreto è previsto il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30% dell’importo versato.

occupazione suolo pubblico per i pubblici esercizi (articolo 30, comma 1, lettere a) e b)

Con riferimento alle imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, è prevista la proroga dell’esonero, dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari (cd. “Canone Unico”).

L’agevolazione si applica alle seguenti tipologie di esercizi:

  • esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  • esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  • esercizi di cui ai precedenti punti, in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
  • esercizi per la somministrazione di bevande, con esclusione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Vengono prorogate, dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021, le misure di semplificazione vigenti a sostegno dei pubblici esercizi relative alle richieste di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici concesse. Inoltre, per il medesimo periodo, vengono prorogate le misure di semplificazione in materia di posa in opera temporanea di strutture amovibili funzionali all’attività di pubblico esercizio (quali dehor, tavoli, sedute, ombrelloni, eccetera).

misure in materia di TARI (articolo 30, comma 5)

Viene disposta la proroga al 30 settembre 2021 del termine di approvazione da parte dei Comuni delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva. La proroga in oggetto ha effetto anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In relazione alla possibilità introdotta dall’articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 116 del 2020, che consente alle utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di conferire i propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico, viene precisato che tale scelta – che determina l’esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti – deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.

integrazione salariale (art. 8)

Il ricorso ai trattamenti di integrazione salariale (assegno ordinario e cassa integrazione in deroga) è consentito per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

sospensione dei licenziamenti (art. 8, commi 9 e 10)

Per i datori di lavoro che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale sono preclusi fino al 31 ottobre 2021 l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

indennità per i lavoratori stagionali (art. 10)

Ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo destinatari dell’indennità prevista dagli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cosiddetto decreto ristori) è erogata una tantum una ulteriore indennità di 2.400 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

indennità di disoccupazione NASpI (art. 16)

Per le prestazioni di disoccupazione NASpI concesse a decorrere dall’entrata in vigore del provvedimento in esame e fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

proroga o rinnovo di contratti a termine (articolo 17)

In deroga alle disposizioni del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. decreto dignità), è prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità di rinnovare o prorogare – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta – i contratti a termine in assenza di causali, fermo restando il limite di durata massima di 24 mesi. Viene specificato che le deroghe hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021) e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

covid hotel (articolo 21)

Vengono prorogate sino al 31 maggio 2021 le disposizioni che consentono alle regioni e alle province autonome di stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell’isolamento delle persone contagiate da SARS-CoV-2.

imposta di soggiorno (articolo 25)

È istituito un fondo, con dotazione di 250 milioni di euro per l’anno 2021, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno.

iter legis

Federalberghi seguirà attentamente l’iter del provvedimento, proponendo emendamenti volti ad una migliore considerazione delle esigenze e delle caratteristiche delle imprese associate.