È stato pubblicato il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto sostegni) che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19.
Il provvedimento, in vigore dal 23 marzo 2021, prevede uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro destinato al potenziamento degli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 e al contenimento dell’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate. Rilevante interesse rivestono le misure riguardanti i rapporti di lavoro, che sono di seguito riassunte.
trattamenti di integrazione salariale (articolo 8, commi 1-8)
Il decreto sostegni proroga la cassa integrazione Covid, introdotta dal decreto cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e poi rinnovata, attraverso i decreti rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104) e ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137) e dalla legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178). I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021, domanda senza l’applicazione di alcun contributo addizionale:
- per una durata massima di tredici settimane, tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in relazione al trattamento ordinario con causale “emergenza Covid-19”;
- per una durata massima di ventotto settimane, tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021, a titolo di assegno ordinario o cassa integrazione guadagni in deroga.
Le domande devono essere presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto. È confermata la possibilità di richiedere l’anticipazione del trattamento da parte dell’INPS nella misura del 40%. Per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta dei trattamenti, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa è effettuata attraverso il flusso telematico “UniEmens-Cig”.
divieto di licenziamento (articolo 8, commi 9-11)
È confermato fino al 30 giugno 2021 il blocco dei licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo, con le deroghe già attualmente previste in caso di cambi di appalto, cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, fallimento senza esercizio provvisorio o di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Resta vietato dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 il ricorso al licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo da parte delle aziende beneficiarie di cassa integrazione in deroga emergenziale o assegno ordinario.
indennità di disoccupazione (articolo 16)
Per le indennità NASpI concesse a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 non è richiesto il rispetto del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
proroga o rinnovo di contratti a termine (articolo 17)
Fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare i contratti a termine per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, senza indicare le causali ordinariamente previste. La disposizione in questione ha efficacia a far data dal 23 marzo 2021 e nell’applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.
indennità per i lavoratori stagionali del turismo (articolo 10)
Viene erogata una nuova indennità una tantum di 2.400 euro ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto ristori. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI al 23 marzo 2021, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità ed alle stesse condizioni è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali. È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro:
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità è erogata una indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro; la medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro. Le indennità predette non concorrono alla formazione del reddito e non sono tra loro cumulabili; sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità. La domanda per le indennità è presentata all’INPS entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dall’istituto.
reddito di cittadinanza, reddito di emergenza e fondi speciali (articoli 11-14)
Il decreto rifinanzia il reddito di cittadinanza con un miliardo di euro, mentre il reddito di emergenza viene prorogato per un periodo di ulteriori tre mesi (da marzo a maggio 2021) ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il provvedimento, inoltre, incrementa il Fondo per il reddito di ultima istanza dei professionisti e il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore.
lavoratori fragili (articolo 15)
Sono prorogati gli interventi per i lavoratori in condizioni di fragilità previsti dall’art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto cura Italia. In particolare, fino al 30 giugno 2021 quando la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile per i lavoratori dipendenti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. I periodi di assenza dal servizio in questione non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini delle erogazioni delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 giugno 2021, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Le disposizioni dell’articolo 26, commi 2 e 2-bis del decreto cura Italia si applicano retroattivamente dal 1° marzo 2021.
fondo autonomi e professionisti (articolo 3)
Viene aumentato da 1 a 2,5 miliardi lo stanziamento del Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali per autonomi e professionisti di cui all’articolo 1, comma 20, della legge di bilancio 2021. Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato e la sua efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
proroga certificazione unica e precompilata (articolo 5, commi 19 e 22)
Il decreto prevede il differimento dei seguenti termini:
- il termine per la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni è prorogato al 31 marzo 2021;
- il termine entro cui il sostituto d’imposta deve consegnare la certificazione unica agli interessati è differito al 31 marzo 2021;
- la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate della certificazione unica viene spostato al 31 marzo 2021;
- la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni, con scadenza al 16 marzo, è effettuata entro il 31 marzo 2021;
- il termine entro cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata è spostato al 10 maggio 2021.
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto in esame (23 marzo 2021). Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 marzo 2021 alla gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla gestione Separata, alla data del 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
- titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
- titolari di pensione.
- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.