L’Agenzia delle entrate, in risposta ad uno specifico interpello, si è pronunciata in merito ai requisiti richiesti per accedere alla rivalutazione gratuita dei beni di impresa di cui all’articolo 6 bis del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 “liquidità” (cfr. nostra comunicazione mail del 05/01/2021).

Al riguardo, si rammenta che l’articolo 6 bis del decreto-legge n. 23 del 2020 prevede che, al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

L’istante, imprenditore con codice ATECO 55.1 – alberghi e strutture simili, costituito sotto forma di società in accomandita semplice, ha concesso in affitto la propria azienda, mediante contratto nel quale si è derogato a quanto previsto dall’art. 2561 del codice civile, convenendo che gli ammortamenti dei beni aziendali concessi in affitto continueranno ad essere fatti dall’affittante. L’istante, precisando che l’attività svolta consiste unicamente nella concessione in affitto dell’azienda alla società affittuaria, con i cui soci non sussistono rapporti personali e/o patrimoniali di alcun tipo, ha chiesto di poter effettuare la rivalutazione gratuita dei beni di impresa ai sensi dell’articolo 6 bis del decreto legge n. 23 del 2020. Con riferimento alle operazioni di affitto d’azienda, l’Agenzia delle entrate ha in più occasioni precisato che, qualora le parti, come nel caso prospettato, in deroga all’articolo 2561 del codice civile, abbiano previsto che il concedente continui a calcolare gli ammortamenti, la rivalutazione può essere effettuata solo da quest’ultimo. Relativamente al primo requisito soggettivo richiesto dalla norma per effettuare la rivalutazione gratuita (soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir) l’Agenzia delle entrate ritiene che dal punto di vista formale l’istante rientri in astratto tra i potenziali beneficiari della disposizione in esame, anche se costituito nella forma giuridica di società di persone, qual è la società in accomandita semplice.

Inoltre, secondo l’Agenzia delle entrate, poiché l’istante è titolare di un’azienda alberghiera concessa in affitto ad un soggetto terzo, e ritrae i propri ricavi unicamente dai canoni di affitto, il fine della norma di «sostenere i settori alberghiero e termale» deve intendersi realizzato.

Alla luce di quanto sopra, ferma restando la presenza degli ulteriori requisiti previsti dalla norma, l’Agenzia delle entrate ritiene che la società istante rientri nell’ambito soggettivo di applicazione della rivalutazione prevista dall’articolo 6 bis del decreto “liquidità”.