In ragione del protrarsi dello stato di emergenza connesso all’epidemia da Covid-19, il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto sostegni), ha previsto ulteriori misure di sostegno, sia attraverso la previsione di apposite indennità una tantum e onnicomprensive in favore di alcune categorie di lavoratori, sia attraverso la semplificazione dei requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI fino al 31 dicembre 2021. L’INPS ha fornito alcune prime informazioni in ordine alle suddette prestazioni, in attesa che siano completati gli approfondimenti e i dettagli tecnici necessari per la pubblicazione della circolare attuativa e per l’adeguamento delle procedure informatiche.

indennità Covid-19

L’articolo 10, comma 1, del decreto sostegni ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. decreto ristori). In particolare, tale prestazione sarà erogata alle seguenti tipologie di lavoratori, già beneficiarie delle richiamate precedenti tutele:

  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dello spettacolo.

I lavoratori che hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto ristori non dovranno presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum in questione, ma la stessa sarà erogata dall’istituto ai beneficiari con le modalità indicate dagli stessi per il pagamento delle indennità già erogate. Ai successivi commi 2, 3, 5 e 6 dell’articolo articolo 10 il decreto sostegni prevede altresì il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 2.400 euro a favore delle suddette categorie di lavoratori che non siano stati già beneficiari delle indennità di cui ai citati articoli 15 e 15-bis. Le indennità sopra richiamate, per espressa previsione di legge, non sono tra loro cumulabili, ma sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. Le indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi) e per il periodo di fruizione delle stesse non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Ai fini dell’accesso ai suddetti benefici, i lavoratori destinatari che non siano stati già beneficiari delle indennità previste dal decreto ristori dovranno presentare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile 2021, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli enti di patronato nel sito internet dell’INPS.

semplificazione dei requisiti di accesso alla NASpI

L’articolo 16 del decreto sostegni prevede che per le indennità di disoccupazione NASpI concesse a decorrere dal 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto) e fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro di cui l’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Conseguentemente, fino alla data del 31 dicembre 2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione, quindi, del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo.