La legge di bilancio per l’anno 2021 (legge 30 dicembre 2020 n. 178, commi 599 e 600), ha esonerato dalla prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2021 gli immobili delle strutture ricettive a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate; analoga esenzione è riconosciuta per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché per gli immobili degli stabilimenti termali. Il dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la nota in oggetto, relativamente alle esenzioni dell’IMU previste per l’anno 2020 e 2021 dalle norme emergenziali, ha fornito alcuni chiarimenti utili per comprendere in quali casi può ritenersi soddisfatto il criterio della coincidenza tra soggetto passivo e gestore dell’attività ricettiva.
Secondo il dipartimento delle Finanze, se le attività sono gestite da società di persone che le esercitano in immobili posseduti dai soci persone fisiche a titolo di proprietà o di altro diritto reale, il requisito della coincidenza tra soggetto passivo d’imposta e gestore dell’attività può considerarsi osservato se al socio soggetto passivo IMU spetta l’amministrazione della società secondo l’insegnamento del Codice civile. Nelle società semplici e nelle società in nome collettivo, se non diversamente pattuito, la gestione dell’amministrazione viene affidata indistintamente e illimitatamente ai soci. In queste ipotesi, secondo il MEF, la fruizione del beneficio fiscale da parte del socio è legittima e pertanto risulta confermata.
Nel caso di società in accomandita semplice, invece, l’amministrazione delle società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari con la conseguenza che, nell’ipotesi in cui l’immobile destinato all’esercizio dell’attività appartenga a un socio accomandante e non al socio accomandatario, l’IMU sarà dovuta secondo le regole ordinarie.
Nel caso di più soggetti passivi, la verifica dei requisiti va effettuata in capo a ciascuno.