L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici.

L’articolo 22 del decreto-legge n. 124/2019 (cosiddetto “decreto fiscale”) ha previsto che agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetti un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari.

Lo stesso credito d’imposta spetta altresì per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

In particolare, il credito d’imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi dell’esercente, relativi all’anno d’imposta precedente, siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

Per tale motivo, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in oggetto, la risoluzione n. 48/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo: 6916 Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Si segnala infine che ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia dello scorso 21 aprile 2020, i prestatori di servizi di pagamento devono trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici e le informazioni relative alle commissioni addebitate, i cui termini e modalità sono state definite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 aprile 2020.