L’INPS ha fornito indicazioni in merito all’attuazione delle nuove misure di riduzione della pressione fiscale (c.d. bonus IRPEF), previste dal decreto 5 febbraio 2020, n. 3, a beneficio dei titolari di redditi da lavoro dipendente e di taluni redditi ad essi assimilati, tra i quali sono incluse numerose prestazioni erogate direttamente dall’istituto in qualità di sostituto di imposta.

Gli interventi sono costituiti da un trattamento integrativo e da un’ulteriore detrazione fiscale, aggiuntiva a quella prevista dall’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, correlati a determinati limiti reddituali.

Il decreto n. 3 prevede, a partire dal 1° luglio 2020, due distinte agevolazioni fiscali in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, in luogo del bonus di 80 euro previsto dal decreto 24 aprile 2014, n. 66, che è, pertanto, abrogato dalla medesima decorrenza.

Innanzitutto, ai titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilati, il cui importo complessivo non è superiore a 28.000 euro annui e aventi un’imposta lorda superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti, è riconosciuto un trattamento integrativo pari a 100 euro mensili, per un importo rispettivamente di 600 euro con riferimento al secondo semestre del 2020, e di 1.200 euro annui dal 2021.

Il trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito, deve essere riconosciuto, in via automatica, da parte dei sostituti di imposta, a partire dalle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 ed è rapportato al periodo di lavoro.

Inoltre, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, è previsto il riconoscimento di una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, nella seguente misura:

  • 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo annuo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
  • 480 euro per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro se il reddito complessivo annuo è superiore a 35.000 euro, ma non a 40.000 euro.

L’istituto fa presente che, al momento, l’ulteriore detrazione è prevista solo per il secondo semestre dell’anno 2020, in quanto riconducibile ad una più ampia revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali.

Salvaguardia dei soggetti incapienti

L’articolo 128 del decreto n. 34 del 2020 ha previsto che il credito di 80 euro di cui all’articolo 13, comma 1-bis), del TUIR, spettante fino al 30 giugno 2020, e il trattamento integrativo di 100 euro di cui al decreto n. 3, spettante a decorrere dal 1° luglio 2020, siano riconosciuti anche nel caso in cui i lavoratori risultino incapienti per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nel 2020 a causa delle conseguenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale

Le prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in argomento in quanto considerate redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ai sensi degli articoli 6 e 49 del TUIR.

Il trattamento integrativo verrà riconosciuto in via automatica dall’INPS solo per le prestazioni pagate direttamente all’assicurato, per le quali l’istituto svolge le funzioni di sostituto d’imposta.

Nei casi in cui il trattamento sia stato anticipato dal datore di lavoro, come avviene per le prestazioni in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione, malattia, maternità, ecc.), sarà il datore di lavoro a dover riconoscere detto trattamento.

Prestazioni escluse

Alcune prestazioni sono escluse dall’agevolazione in parola, tra queste: il Reddito di cittadinanza, gli assegni familiari e gli assegni per il nucleo familiare, l’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, le indennità Covid-19 previste dal decreto 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. cura Italia) e dal decreto 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. rilancio), l’anticipazione del 40% dei trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto n. 18 del 2020, l’assegno di maternità e per il nucleo familiare concesso dai comuni; il premio alla nascita, l’assegno di natalità (c.d. bonus bebè), il bonus baby-sitting.