Il Parlamento ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge “Rilancio”, recante nuove misure urgenti di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Sintetizziamo di seguito le disposizioni di maggiore interesse.

modifica della disposizione sui voucher (articolo 182, comma 3)

In sede di conversione del decreto-legge rilancio, ed in ottemperanza all’invito dell’Autorità per la Concorrenza ed il Mercato e della Commissione europea, il Parlamento ha provveduto a modificare l’articolo 88 bis del decreto-legge “cura Italia” anche nella parte applicabile ai contratti di soggiorno. Con le modifiche introdotte, nei casi di sopravvenuta impossibilità della prestazione a causa dell’emergenza Covid-19, ai sensi dell’articolo 1463 del Codice civile, la struttura ricettiva, entro 30 giorni dalla comunicazione del cliente, procede al rimborso del corrispettivo versato per il soggiorno ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro 18 mesi dall’emissione. Viene confermata la possibilità per le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l’attività, in tutto o in parte, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di offrire al cliente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure di procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, di emettere un voucher, che potrà essere utilizzato entro 18 mesi, anziché un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. Anche nel caso di pacchetti turistici, si prevede che il voucher rilasciato dagli organizzatori abbia durata minima di 18 mesi dalla sua emissione. Le strutture ricettive procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all’emissione in suo favore di un voucher di pari importo da utilizzare entro 18 mesi dall’emissione. Relativamente ai viaggi e iniziative di istruzione sospesi a causa dell’emergenza Covid-19, ai casi in cui si prevede l’obbligo di restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, si aggiungono i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell’ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Si prevede inoltre che, per tutti i rapporti inerenti ai contratti di soggiorno instaurati con effetto dall’11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall’estero, quando le prestazioni non sono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta possa essere restituita mediante un voucher di pari importo emesso entro 14 giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per 18 mesi dall’emissione. Si conferma la disposizione che consente l’emissione dei voucher senza alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. Può essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validità, purché le relative prenotazioni siano state effettuate entro il termine di validità. Si conferma inoltre l’applicazione della disposizione ai casi in cui il soggiorno sia stato acquistato o prenotato per il tramite di un’agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite. La durata della validità dei voucher pari a 18 mesi si applica anche ai voucher già emessi. In ogni caso, decorsi 18 mesi dall’emissione, per i voucher non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi, la struttura ricettiva dovrà rimborsare, entro 14 giorni dalla scadenza, l’importo versato.

soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA (articolo 123)

Sono state definitivamente soppresse le clausole di salvaguardia in materia di IVA. Pertanto, l’aliquota del 10% rimarrà invariata e non aumenterà al 12% a decorrere dal 2021. L’aliquota ordinaria rimarrà fissata al 22%, e non aumenterà al 25% dal 2021 e al 26,5% dal 2022.

contributo a fondo perduto (articolo 25)

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, che nel periodo d’imposta precedente a quello in corso abbiano avuto ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo è pari a una percentuale della differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019:

  1. a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro;
  2. b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra 400 mila e 1 milione di euro;
  3. c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra 1 milione e 5 milioni di euro.

Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche (limite di 800 mila euro per impresa).

rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (articolo 26)

Vengono istituiti incentivi fiscali per le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, anche semplificata, le società cooperative, con ammontare di ricavi superiore a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, che nei mesi di marzo e aprile 2020 abbiano subito una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%. Gli incentivi sono subordinati all’aumento del capitale sociale, integralmente versato, deliberato ed eseguito dopo il 19 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020.

Per i conferimenti in denaro effettuati per l’aumento del capitale sociale, nel limite di 2 milioni di euro, spetta un credito d’imposta pari al 20%, sempre che non vengano distribuite riserve prima del 1° gennaio 2024. Alle società è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale, nel limite previsto per le misure di aiuto (800.000 euro per ciascuna società). La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, unitamente agli interessi legali. Viene istituito un fondo, denominato “Fondo Patrimonio PMI”, finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, emessi dalle società con ammontare di ricavi superiore a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro che effettuano l’aumento di capitale. Gli strumenti finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione. Non sono dovuti interessi qualora la società emittente abbia mantenuto fino al rimborso degli strumenti finanziari il numero di occupati al 1° gennaio 2020 ovvero abbia effettuato investimenti per finalità di digitalizzazione dell’attività, innovazione produttiva o sostenibilità ambientale.

abolizione IRAP (articolo 24)

Le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro non sono tenute al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020.  La disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche (limite di 800 mila euro per impresa).

abolizione prima rata IMU per il settore turistico (articolo 177)

Sono esentati dalla prima rata IMU relativa all’anno 2020 in scadenza il prossimo 16 giugno 2020:

– gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;

– gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

La disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche (limite di 800 mila euro per impresa).

credito di imposta per attività in locazione o affitto di azienda (articolo 28)

È istituito un credito d’imposta in favore dei soggetti che non sono proprietari dell’immobile in cui si svolge l’attività, pari al 60% del canone in caso di contratti di locazione immobiliare, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività, e al 30% in caso di affitto d’azienda o di contratto di servizi a prestazioni complesse. Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il credito d’imposta spetta anche in assenza della diminuzione di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

Di norma, tale credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso. Tale limite non si applica alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator.

I soggetti beneficiari del credito d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche (limite di 800 mila euro per impresa).

tax credit vacanze (articolo 176)

Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona. Il credito è riconosciuto a pena di decadenza alle seguenti condizioni:

– le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione presso una singola impresa turistico ricettiva,

– il corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

– il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80%, d’intesa con l’impresa ricettiva, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto. Lo sconto applicato dall’impresa ricettiva viene rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.

credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120)

Per le imprese che esercitano attività in luoghi aperti al pubblico rientranti nell’elenco di cui all’allegato 1 del decreto (in cui sono comprese tutte le strutture ricettive di cui ai codici Ateco 55.1 e 55.2, nonché bar, ristoranti, eccetera) è previsto un credito di imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nell’anno 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. Il credito d’imposta, cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione. I soggetti beneficiari del credito d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche (limite di 800 mila euro per impresa).

credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (articolo 125)

Le imprese nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo (di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34) hanno diritto ad un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nell’anno 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo dello stanziamento di 200 milioni di euro per l’anno 2020.Tra le spese ammissibili, sono ricomprese quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, di prodotti detergenti e disinfettanti, di termometri e termoscanner, di barriere e pannelli protettivi. I soggetti beneficiari del credito d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

consiglio di amministrazione Enit (articolo 179)

Relativamente al Consiglio di amministrazione dell’Enit, composto dal Presidente, da un membro nominato dal Mibact, con funzioni di amministratore delegato, e da un altro membro nominato dal Mibact su designazione della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome, il Parlamento ha previsto che la nomina dell’amministratore delegato venga effettuata “sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative”.

sospensione dei versamenti (articolo 127)

Per le imprese turistico ricettive, i versamenti sospesi relativi a ritenute, contributi e IVA, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

registratori telematici (articolo 140)

Vengono sospese fino al 1° gennaio 2021 le sanzioni per gli operatori con fatturato fino a 400 mila euro che non sono in grado di dotarsi di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Resta fermo l’obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi e trasmetterli telematicamente con cadenza mensile all’Agenzia delle Entrate.

lotteria dei corrispettivi (articolo 141)

Viena differita dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 la data di decorrenza della lotteria dei corrispettivi.

incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24 (articolo 147)

A decorrere dall’anno 2020 è elevato da 700 mila euro a 1 milione di euro il limite annuo dei crediti compensabili attraverso l’istituto della compensazione, ovvero rimborsabili in conto fiscale.

fondo turismo (articolo 178)

Al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato, è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive.

fondo per la promozione del turismo in Italia (articolo 179)

Viene istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020, attraverso il quale potranno essere realizzate iniziative finalizzate alla promozione del turismo in Italia e ad incentivare i flussi turistici sul territorio nazionale. Un decreto del Mibact determinerà i soggetti destinatari delle risorse e le modalità di assegnazione delle stesse.

imposta di soggiorno (articolo 180)

Viene stabilito il ruolo di “responsabile del pagamento” dell’imposta di soggiorno per il gestore della struttura ricettiva, al fine di evitare che venga considerato dalla giurisprudenza “agente contabile”, con la paradossale conseguenza di attribuirgli compiti e responsabilità previste per gli enti di riscossione. Il gestore della struttura ricettiva ha diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e cioè su coloro che alloggiano nelle strutture ricettive. È previsto inoltre l’obbligo di presentazione di una dichiarazione, oltre agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del MEF da emanare entro il prossimo 15 novembre, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’importo dovuto. Viene inoltre specificato che per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno si applicano le sanzioni amministrative tributarie previste in caso di violazione dei termini per il versamento delle imposte (articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, ridotta alla metà se il ritardo non supera 90 giorni, ridotta a 1/15 della metà per ciascun giorno, se il ritardo non supera 15 giorni).

esenzione Tosap per imprese di somministrazione al pubblico (articolo 181)

Le imprese di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari; bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari; esercizi in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari) sono esentate dal pagamento della tassa o canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020. A far data dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020 le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate mediante istanza all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria, per via telematica, in deroga alla normativa in materia di imposto di bollo. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di ristorazione, non è subordinata autorizzazioni di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, né all’obbligo di rimozione entro 90 giorni previsto dal testo unico in materia edilizia.

concessioni demaniali marittime (articolo 182)

Viene confermata la disposizione prevista dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1 commi 682 e seguenti), che prevede che, nelle more del riordino della materia, le concessioni vigenti siano valide fino al 31 dicembre 2033. Per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, si stabilisce che le amministrazioni competenti non possano avviare o proseguire a carico dei concessionari di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, per il rilascio o per l’assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione. Con il pagamento del canone il concessionario dei beni oggetto di tali procedimenti amministrativi conferma l’utilizzo dei beni e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Tali disposizioni non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l’assegnazione a terzi dell’area è stata disposta in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario.

contributo alle attività turistiche delle zone economiche ambientali (articolo 227)

Viene istituito un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l’anno 2020, volto a riconoscere un contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili nelle zone economiche ambientali (ZEA). Il contributo straordinario è corrisposto, sino ad esaurimento delle risorse, in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020, secondo le modalità definite con decreti del Ministro dell’ambiente di concerto con il MEF.

integrazione salariale (articoli 68 e 70)

I datori di lavoro del comparto turistico ricettivo che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono utilizzare le prestazioni del Fondo di integrazione salariale (assegno ordinario) o il trattamento di cassa integrazione in deroga per una durata massima di diciotto settimane, in luogo delle iniziali nove. Con una nuova disposizione, inserita nel corso dell’iter di conversione, che recepisce quanto già previsto dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, viene estesa a tutti i datori di lavoro che hanno interamente fruito delle prime 14 settimane di cassa integrazione, anche in deroga, o assegno ordinario, la facoltà – prima consentita unicamente alle imprese del settore turismo – di chiedere ulteriori 4 settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre 2020. Per beneficiare dell’integrazione salariale i lavoratori devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro alla data del 25 marzo 2020.

licenziamenti – sospensione dei termini (articolo 80)

È elevato a cinque mesi il termine entro il quale è precluso il ricorso ai licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, e sono sospese le procedure di licenziamento collettivo avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.  Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, può revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

trattamenti di disoccupazione (articolo 92)

Le prestazioni dei trattamenti di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) in scadenza tra il 1° febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 sono prorogate per ulteriori due mesi, a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (decreto Cura Italia), né di quelle di cui agli articoli 20, 21, 22 e 36 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

lavoratori stagionali del settore turismo (articolo 84, comma 5)

Per i lavoratori stagionali del settore turismo beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di 600 euro prevista dall’articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, tale indennità è riconosciuta anche per il mese di aprile. Per il mese di maggio l’indennità è pari a 1.000 euro.

lavoratori intermittenti (articolo 84, comma 8)

Ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio pari a 600 euro per ciascun mese.

contratti a termine (articolo 93)

Per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere anche in assenza delle condizioni previste dall’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

proroga dei termini contrattuali (articolo 93, comma 1-bis)

Con una disposizione inserita nel corso dell’iter di conversione, viene prorogata la durata dei contratti di apprendistato diversi da quello professionalizzante e dei contratti di lavoro a termine (anche in regime di somministrazione), che sono stati sospesi dall’attività lavorativa a causa delle misure di contenimento del contagio, in misura equivalente al periodo di sospensione.

bonus autonomi (articolo 84)

Ai professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 27 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, la medesima indennità, pari a 600 euro, è erogata anche per il mese di aprile 2020. E’ stata, inoltre, disposta l’erogazione di un’ulteriore indennità per il mese di maggio 2020, pari a 1.000 euro, per i liberi professionisti titolari di partita iva attiva al 20 maggio 2020, iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Il riconoscimento di tale indennità è subordinato alla riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito dello stesso bimestre dell’anno 2019, da individuarsi secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. Per accedere all’indennità in argomento è necessario inoltrare domanda all’INPS, corredata da autocertificazione sul possesso dei requisiti sopra richiamati, che provvede all’erogazione. Ai fini delle opportune verifiche in merito, è prevista una cooperazione tra l’istituto e l’Agenzia delle entrate tenute, rispettivamente, a comunicare i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione e a segnalare l’esito delle verifiche sui requisiti reddituali.  In favore, invece, dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020, pari a 1.000 euro. Per fruire di tale indennità, i lavoratori interessati devono aver cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del decreto. L’indennità di 600 euro introdotta dall’articolo 28 del decreto Cura Italia in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata, viene estesa al mese di aprile 2020. Per il mese di maggio 2020, invece, è previsto, al ricorrere di determinate condizioni, l’accesso al contributo a fondo perduto disciplinato dall’articolo 25 del decreto Rilancio.

reddito di emergenza (articolo 82)

Il provvedimento introduce il Reddito di emergenza (Rem), quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il Rem viene erogato dall’INPS in due quote del valore tra 400 e 800 euro, ed è riconosciuto ai nuclei familiari residenti in Italia e con un determinato valore del reddito familiare, del patrimonio mobiliare familiare e dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Con una modifica apportata in sede di conversione del decreto viene prorogato dal 30 giugno al 31 luglio il termine finale di presentazione delle domande per il Rem.

lavoro agile (smartworking) (articolo 90)

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid – 19 i genitori lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio minore di quattordici anni, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Inoltre, fino al 31 dicembre 2020, il lavoro agile può essere applicato dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali. Gli obblighi di informativa in materia di salute e sicurezza possono essere assolti in via telematica anche mediante la documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL.

congedo parentale (articolo 72)

La durata massima del congedo parentale per ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato con figli fino a 12 anni (senza limiti di età in caso di figli con disabilità) è elevata a trenta giorni. I periodi di congedo devono essere utilizzati alternativamente da entrambi i genitori lavoratori conviventi e che possono essere fruiti anche in forma giornaliera ed oraria. Con una modifica apportata in sede di conversione del decreto il termine finale per la fruizione del congedo è stato prorogato dal 31 luglio al 31 agosto 2020.

documento unico di regolarità contributiva (articolo 81)

Durante l’iter di conversione del decreto, è stato soppresso il comma 1 dell’articolo 81, che, modificando l’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), stabiliva che i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano validità sino al 15 giugno 2020, in deroga alla disposizione novellata. A seguito di tale abrogazione, pertanto, anche per il DURC troverebbe applicazione la disciplina stabilita in via generale dall’articolo 103, comma 2, che ha previsto la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi novanta giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.