L’articolo 16 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 introduce una proroga dei termini per i datori di lavoro obbligati, dal 1° gennaio 2026, al versamento del contributo al Fondo di tesoreria ai sensi dell’articolo 1, c. 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 1, c. 203, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).
La disposizione stabilisce che i versamenti relativi ai periodi di competenza da gennaio a giugno 2026, effettuati entro il 16 luglio 2026, si considerano tempestivi a tutti gli effetti di legge, senza applicazione di sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive.
La norma amplia il termine già previsto dall’INPS che consentiva il versamento delle quote arretrate di TFR entro il 16 maggio 2026 senza aggravio sanzionatorio (nostra precedente comunicazione).
Per l’assolvimento degli obblighi contributivi deve essere utilizzato il codice causale “CF05”, da indicare nell’elemento TipoImpPregCMT del flusso Uniemens, con il significato di “Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
Per quanto non espressamente derogato dall’articolo 16 del decreto-legge n. 62 del 2026, l’INPS conferma le istruzioni operative già fornite e riepilogate nella nostra precedente comunicazione
allegato
INPS, messaggio 6 maggio 2026, n. 1511
Oggetto: Disposizioni in materia di versamento al Fondo di Tesoreria e di destinazione del trattamento di fine rapporto per l’anno 2026
L’articolo 16 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2026, in vigore dal 1° maggio 2026, rubricato “Disposizioni in materia di versamento al fondo di tesoreria e di destinazione del trattamento di fine rapporto per l’anno 2026”, prevede che: “Per i datori di lavoro tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al versamento del contributo al fondo di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i versamenti relativi ai periodi di competenza da gennaio a giugno 2026, effettuati entro il 16 luglio 2026, si considerano tempestivi a tutti gli effetti di legge. Per i medesimi periodi non si applicano sanzioni civili, né interessi o somme aggiuntive”.
La norma in argomento dispone una proroga dei termini in favore dei datori di lavoro che, in ragione delle novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, legge di Bilancio 2026), risultano tenuti per la prima volta all’assolvimento dell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria, consentendo l’adempimento delle obbligazioni contributive riferite al primo semestre dell’anno 2026 entro un termine differito ed escludendo ogni conseguenza sanzionatoria connessa al mancato rispetto delle ordinarie scadenze mensili.
In tale ambito, con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026 – con la quale l’Istituto ha fornito le prime indicazioni amministrative e operative in ordine alle modifiche apportate alla disciplina del Fondo di Tesoreria dalla legge di Bilancio 2026, nonché le istruzioni concernenti la regolarizzazione dei periodi pregressi – è stato già previsto, in applicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, la possibilità di effettuare i versamenti delle quote arretrate del trattamento di fine rapporto al Fondo di Tesoreria, senza l’applicazione di sanzioni civili e interessi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della medesima circolare, ossia entro il 16 maggio 2026.
Rispetto a tale assetto, l’articolo 16 del decreto-legge n. 62 del 2026 ha introdotto una specifica deroga di fonte primaria, stabilendo che i versamenti dovuti per le competenze da gennaio 2026 a giugno 2026, se effettuati entro il 16 luglio 2026, sono considerati tempestivi a tutti gli effetti di legge e, conseguentemente, sottratti all’applicazione di sanzioni civili, interessi e somme aggiuntive. La norma, pertanto, estende ulteriormente il termine già individuato dall’Istituto in via amministrativa, ampliando, fino al 16 luglio 2026, il periodo di non applicabilità del regime sanzionatorio.
Ai fini dell’assolvimento dei predetti obblighi contributivi deve essere utilizzato il codice causale “CF05”, istituito con la circolare n. 12 del 2026, all’interno dell’elemento TipoImpPregCMT di GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso del flusso Uniemens, avente il significato di “Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
Per quanto non diversamente previsto dalla disposizione in argomento, si confermano le indicazioni e le istruzioni fornite con la citata circolare n. 12 del 2026.
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