FAST è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo (alberghi, affittacamere, bed-and-breakfast, campeggi, residence, altre strutture ricettive, porti turistici, etc.). Tutte le informazioni e dettagli sul sito  www.fondofast.it

 

soggetti beneficiari

Al Fondo sono obbligatoriamente iscritti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti con l’esclusione dei lavoratori con qualifica di quadro, che sono iscritti alla Cassa di assistenza sanitaria quadri (QuAS).

L’iscrizione di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi è consentita, a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta all’azienda per iscritto all’atto dell’assunzione, assumendo a proprio carico l’intero onere relativo ai periodi dell’anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto.

 

contribuzione e modalità di versamento

La contribuzione dovuta al Fondo è pari a 12 euro mensili per ciascun lavoratore, di cui 10 euro a carico datore di lavoro e 2 euro a carico del lavoratore. Il datore di lavoro è tenuto a versare anche la quota a carico del lavoratore, che verrà trattenuta mensilmente dalla busta paga.

In vista dell’inizio della prossima annualità contributiva, il sistema informativo del Fondo provvederà a calcolare i contributi dovuti per l’intera annualità. Le aziende sono invitate a verificare ed eventualmente aggiornare le anagrafiche azienda e dipendenti all’interno della propria area riservata del sito www.fondofast.it.

Per poter accedere all’area riservata, ogni azienda dovrà indicare come “Username” la propria matricola INPS (quella che viene utilizzata per i versamenti con F24). In caso di primo accesso alla nuova piattaforma, l’azienda potrà ottenere la nuova password utilizzando la funzione “Recupera Password”.

Il mancato aggiornamento delle anagrafiche dipendenti, il versamento non puntuale della contribuzione ed eventuali anomalie che dovessero derivare dall’incrocio dei flussi contributivi e anagrafici, potrebbero impedire una corretta rendicontazione e determinare una sospensione, una tardiva o una mancata attivazione delle coperture necessarie per l’erogazione delle prestazioni ai lavoratori interessati.

Ricordiamo che l’Agenzia delle entrate, su richiesta dell’INPS, ha istituito la causale contributo “FAST”, per la riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento del Fondo.

La modalità di versamento dei contributi mensile posticipata è una possibilità che si aggiunge a quella attualmente vigente (pagamento annuale anticipato attraverso MAV), che rimane attiva per le aziende che vorranno continuare a utilizzarla.

Pertanto, il pagamento dei contributi per l’annualità, potrà essere effettuato, a scelta dell’azienda, mediante il modello MAV o mediante il modello F24.

Le aziende che preferiscano continuare a versare in maniera annuale anticipata con MAV, dovranno espressamente richiederne l’emissione all’interno della propria area riservata del sito di FAST.

Si evidenzia che il modello F24 può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dei contributi correnti e delle quote di iscrizione. Eventuali somme relative ai periodi pregressi (debiti contributivi, somme aggiuntive, interessi di mora, etc.) dovranno continuare ad essere versate mediante MAV.

 

Prestazioni Straordinarie per Covid-19 per gli iscritti al fondo di assistenza sanitaria integrativa Fast

Il fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo (FAST), con decisione unanime e concordata con i soci (Federalberghi, Faita, Filcams, Fisascat, Uiltucs), ha inserito tra le prestazioni garantite ai propri iscritti, una prestazione straordinaria per ricoveri o isolamento domiciliare derivante da contagio Covid-19.
Ne avranno diritto tutti i lavoratori iscritti che, a seguito dell’effettuazione del tampone, siano risultati positivi al virus COVID-19, con certificazione rilasciata dalle Autorità competenti su conferma del Ministero della Salute e/o dell’Istituto Superiore di Sanità e per questo necessitino di ricovero in strutture ospedaliere o di isolamento domiciliare:
– in caso di ricovero presso strutture pubbliche individuate per il trattamento del virus dal Ministero, l’Assicurato avrà diritto a un’indennità di €. 40,00 per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni all’anno (si specifica che la giornata di ingresso e dimissione costituiscono un’unica giornata ai fini della corresponsione della diaria);
– qualora, secondo le prescrizioni dei sanitari e con attuazione delle disposizioni in esso contenute, si renda necessario un periodo di isolamento domiciliare, a seguito di positività al virus, l’Assicurato avrà diritto a un’indennità di € 30,00 al giorno per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio per un periodo non superiore a 10 giorni all’anno. La diaria giornaliera per isolamento domiciliare verrà corrisposta anche qualora l’Assicurato non abbia preventivamente subito un ricovero.