L’articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha esteso la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato di cui all’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (c.d. opzione donna), alle lavoratrici che abbiano perfezionato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2020.
L’INPS ha emanato chiarimenti in merito, evidenziando che possono conseguire il trattamento pensionistico in questione, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2020, abbiano maturato un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni, se lavoratrici dipendenti, o di 59 anni, se lavoratrici autonome.
Con riferimento al requisito anagrafico richiesto, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico in argomento, trovano applicazione le disposizioni previste dal menzionato articolo 12, comma 2, decreto (c.d. finestre mobili).
L’istituto sottolinea che, tenuto conto della data del 1° gennaio 2021, di entrata in vigore della legge n. 178 del 2020, la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2021, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2021, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.
Il trattamento pensionistico in esame, relativamente alle lavoratrici che hanno perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2020, può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile. L’istituto informa infine che le domande di pensione sono state aggiornate e devono essere presentate con le consuete modalità.