In sede di conversione del decreto-legge n. 145 del 2023, è stato introdotto l’articolo 13-ter, che stabilisce la procedura di assegnazione del codice identificativo nazionale – CIN e definisce alcune prescrizioni di sicurezza per le unità immobiliari locate per finalità turistiche e per locazione breve.
scopo e campo di applicazione (comma 1)
Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità, il Ministero del turismo assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e detiene e gestisce la relativa banca dati nazionale.
adempimenti delle regioni e province autonome che hanno attivato propri codici identificativi (commi 2 e 5)
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che hanno già attivato procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle medesime unità immobiliari e strutture ricettive soggette al CIN, sono tenute a ricodificare come CIN i codici identificativi assegnati, aggiungendo ai codici regionali e provinciali un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del turismo, e alla trasmissione al medesimo Ministero dei CIN e dei relativi dati in loro possesso ai fini dell’iscrizione nella banca dati nazionale. Riguardo ai codici assegnati antecedentemente alla data di entrata in vigore delle disposizioni in oggetto, la ricodificazione e la trasmissione avvengono nel termine di trenta giorni decorrenti da tale data. In tutti gli altri casi, la ricodificazione e la trasmissione avvengono immediatamente e comunque entro sette giorni dall’attribuzione del codice regionale o provinciale. La ricodificazione dei codici identificativi regionali, provinciali o locali assegnati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore delle disposizioni in oggetto è subordinata all’attestazione dei dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura da parte dell’istante e, per i locatori, alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 7.
casi in cui è necessaria l’istanza da parte dei locatori e dei titolari di strutture ricettive (comma 3)
Il CIN è assegnato dal Ministero del turismo previa presentazione in via telematica di un’istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva, corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7, nei seguenti casi:
a) nel caso di regioni e province autonome che non hanno disciplinato le procedure di attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale ovvero nel caso di regioni e province autonome che hanno già attivato banche dati territoriali e che non hanno attribuito il codice regionale o provinciale nel termine di conclusione del procedimento previsto dalla propria normativa. In tale ultima ipotesi, l’istanza deve essere presentata nel termine di dieci giorni decorrenti dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento;
b) nel caso di omessa ricodificazione dei codici da parte delle regioni e delle province autonome che hanno già attivato banche dati territoriali e di omessa trasmissione dei codici e dei relativi dati al Ministero del turismo, secondo le modalità e nei termini previsti dal comma 2. In tale ipotesi, l’istanza deve essere presentata, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati antecedentemente alla data di entrata in vigore delle disposizioni in oggetto, nel termine di sessanta giorni decorrenti da tale data e, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni in oggetto, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di attribuzione del codice regionale o provinciale. Il Ministero del turismo trasmette immediatamente il codice così generato agli enti detentori di una banca dati territoriale funzionante e resa interoperabile con la propria banca dati o comunque entro sette giorni dalla sua attribuzione.
obblighi dei comuni (comma 4)
La ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici sono assicurati, ai fini dell’inserimento nella banca dati nazionale, anche dai comuni che, nell’ambito delle proprie competenze, hanno attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e locazioni brevi e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
pubblicizzazione del CIN (comma 6)
Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o per locazione breve, una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
I soggetti di cui sopra sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle normative regionali e provinciali di settore. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell’unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche o alla locazione breve, ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera.
prescrizioni di sicurezza per le unità immobiliari locate per finalità turistiche e per locazione breve (comma 7)
Le unità immobiliari ad uso abitativo locate per finalità turistiche o per locazione breve, gestite in forma imprenditoriale, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. Tutte le unità immobiliari devono comunque essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021.
locazione turistica e locazione breve in forma imprenditoriale (comma 8)
Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l’attività di locazione per finalità turistiche o di locazione breve in forma imprenditoriale, è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l’attività. Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante. Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1, comma 595, della legge di bilancio 2021, l’attività di locazione breve di più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del Codice civile.
sanzioni (commi 9 e 10)
Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN, nonché chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o per locazione breve, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile. La mancata esposizione e indicazione del CIN ai sensi del comma 6 da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato. Chiunque concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o per locazione breve, prive di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge, è punito con la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata. Chiunque concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o per locazione breve, in forma imprenditoriale, in assenza dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente, è punito con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile. L’esercizio dell’attività di locazione per finalità turistiche o di locazione breve in forma imprenditoriale, direttamente o tramite intermediario, in assenza della SCIA di cui al comma 8, è punito con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile. Le sanzioni previste dal comma 9 non trovano applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.
attività di vigilanza (commi 11 e 12)
Alle funzioni di controllo e verifica e all’applicazione delle sanzioni amministrative provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l’unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Al fine di contrastare l’evasione nel settore delle locazioni per finalità turistiche e delle locazioni brevi, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza effettuano, con modalità definite d’intesa, specifiche analisi del rischio orientate prioritariamente all’individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive di CIN. A tal fine, le informazioni contenute nella banca dati nazionale sono rese disponibili all’Amministrazione finanziaria, oltre che agli enti creditori per le finalità istituzionali.
interoperabilità tra le banche dati nazionale e regionali (comma 13)
Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro il 16 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere individuate le modalità di interoperabilità tra le banche dati nazionale e regionali.
entrata in vigore (comma 15)
Le nuove disposizioni entrano in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.