L’articolo 3, comma 6, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli importi dei c.d. tetti dei trattamenti di integrazione salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto, sono aumentati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. In applicazione di tale previsione, l’INPS ha comunicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, validi per l’anno 2021.

trattamenti di integrazione salariale

Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale in vigore dal 1° gennaio 2021 e la retribuzione lorda mensile oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, pari attualmente al 5,84%, sono i seguenti:

trattamenti di integrazione salariale
retribuzione (euro) tetto importo lordo (euro) importo netto (euro)
2.159,48 basso 998,18 939,89
> 2.159,48 alto 1.199,72 1.129,66

L’articolo 26 della legge n. 41 del 1986 prevede che per i periodi settimanali decorrenti da quello in corso al 1° gennaio 1986, le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale, nonché quelle corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della retribuzione, che danno luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della retribuzione non inferiore all’80%, sono ridotte in misura pari all’importo derivante dall’applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti. La riduzione non si applica ai trattamenti di malattia e di maternità, nonché all’indennità di richiamo alle armi.

indennità di disoccupazione NASpI

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, decreto legislativo 4 marzo 2015,n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari, per il 2021, a 1.227,55 euro. Per l’anno 2021 l’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26,legge n. 41 del 1986, non può in ogni caso superare  1.335,40 euro.

indennità di disoccupazione DIS-COLL

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, per il 2021, a 1.227,55 euro. Per l’anno 2021 l’importo massimo mensile non può in ogni caso superare 1.335,40 euro.