In relazione all’uso dei centri benessere la nostra Federazione regionale ha provveduto a chiedere chiarimenti interpretativi alla Regione la quale ha chiarito che, leggendo congiuntamente le disposizioni del DPCM del 14 gennaio 2021 e l’allegato 9 contenente la scheda tecnica per le attività ricettive, emerge quanto segue:

– l’attività di centro benessere è vietata (ex art.1 comma 9 lettera f) del DPCM di cui sopra), questo incide anche sulla possibilità per gli ospiti di un albergo di fruire del servizio di SPA;

– è però consentito il servizio “nella camera”, se esso equivale a fruire delle dotazioni annesse in via esclusiva alla singola camera;

– è interdetto il servizio di SPA centralizzato, anche quello mediante prenotazione con uso esclusivo.

Nel caso in cui si verifichi che la SPA, benché centralizzata, sia utilizzata come servizio esclusivo “annesso” ad una singola ed unica camera, e senza la prenotazione (che sottende un uso a rotazione di più nuclei di ospiti, seppure in via esclusiva), tale uso, alle condizioni ivi indicate, è considerato lecito e consentito.