È stato convertito in legge il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 “ristori”. Nel corso dell’approvazione in Parlamento, all’interno del provvedimento è stato inserito, con modifiche e integrazioni, il contenuto dei decreti legge n. 149 “ristori bis”, n. 154 “ristori ter” e n. 157 “ristori quater”, che conseguentemente sono stati abrogati.

Si riepilogano, di seguito, gli aspetti di natura tributaria e di sostegno di principale interesse per le strutture turistico ricettive e gli stabilimenti termali.

contributo a fondo perduto (articolo 1)

È stato previsto un contributo a fondo perduto per le imprese dei settori elencati nella tabella di cui all’Allegato 1 della legge di conversione, a condizione che l’ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 sia stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato del mese di aprile 2019. Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato alle imprese dei settori elencati nella tabella di cui al suddetto Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019. Per gli alberghi e le altre attività ricettive l’ammontare del contributo è pari al 150% del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto “rilancio”). Per gli stabilimenti termali e i ristoranti la percentuale di ristoro è del 200%. Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030 gelaterie e pasticcerie, 561041 gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000 bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000 alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (aree arancioni e rosse), il contributo a fondo perduto è aumentato di un ulteriore 50%. Pertanto, per gli alberghi localizzati in aree arancioni e rosse l’ammontare del contributo è pari al 200% del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto-legge n. 34 “rilancio”. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, l’ammontare del contributo è determinato applicando le predette percentuali agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Si rammenta che il contributo previsto dal decreto-legge “rilancio”, è stato calcolato applicando una percentuale (variabile tra il 10% e il 20%, in relazione all’ammontare di ricavi e compensi dell’anno 2019) alla differenza tra l’importo del fatturato del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019. Si evidenzia, inoltre, che – a differenza di quanto previsto dal decreto-legge “rilancio” – il nuovo contributo a fondo perduto spetta anche alle aziende con fatturato superiore ai cinque milioni di euro, per le quali la percentuale sulla differenza tra il fatturato e i corrispettivi tra aprile 2020 e aprile 2019 è pari al 10%.

L’importo del nuovo contributo non può essere superiore a euro 150.000.

La disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final  “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

buoni vacanze (articolo 5)

Il periodo di utilizzabilità dei buoni vacanze, inizialmente previsto dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, viene esteso al 30 giugno 2021. La richiesta di accesso all’agevolazione da parte dei nuclei familiari deve però essere effettuata entro il 31 dicembre 2020, mediante l’applicazione per dispositivi mobili IO, resa disponibile da PagoPA S.p.A.

credito d’imposta sugli affitti (articolo 8)

L’articolo 8 del decreto-legge prevede che il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto “rilancio”) spetta, altresì, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Si rammenta che l’articolo 77 del decreto-legge n. 104 del 2020 (cosiddetto decreto “agosto”), come modificato dalla legge n. 126 del 2020, ha stabilito che per le strutture turistico ricettive e gli stabilimenti termali “il credito d’imposta spetta fino al 31 dicembre 2020”. Il credito di imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche. Si rammenta infine che l’articolo 1 comma 602 della legge di bilancio, in corso di definitiva approvazione in Parlamento, prolunga il credito di imposta sino al 30 aprile 2021.

cancellazione della seconda rata IMU (articolo 9 e 9 ter)

Per l’anno 2020, viene cancellata la seconda rata dell’imposta municipale propria per le imprese dei settori elencati nella tabella di cui all’Allegato 1 del decreto-legge.

Oltre alle strutture turistico ricettive e agli stabilimenti termali, già esentati dal pagamento della seconda rata ai sensi dell’articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, sono ora ricomprese altre attività tra cui ristoranti, gelaterie, bar, eccetera. L’esenzione dal pagamento della seconda rata IMU per gli immobili in cui si esercitano le già menzionate attività (e per le relative pertinenze) è applicabile a condizione che i soggetti passivi dell’imposta municipale propria (IMU), come individuati dal comma 743 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività economiche esentate. La disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro  temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Si rammenta che l’articolo 1 comma 599 della legge di bilancio 2021, in corso di definitiva approvazione in Parlamento, esenta le imprese alberghiere e ricettive anche dal pagamento della prima rata IMU per il 2021.

esonero Tosap e Cosap per le imprese di pubblico esercizio (articolo 9 ter)

Le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ristoranti, trattorie, bar, caffè, gelaterie, eccetera), titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate dal pagamento della tassa o canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019 n. 160) fino al 31 marzo 2021. Fino alla stessa data, sono prorogate le procedure semplificate per le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, nonché per la posa in opera di strutture amovibili.

sospensione del versamento tributari del mese di novembre (articolo 13 ter)

Sono stati sospesi per alcune categorie di contribuenti i termini in scadenza nel mese di novembre 2020 relativi:

– ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 23 e 24, dpr n. 600/1973) e alle trattenute relative all’addizionale IRPEF regionale e comunale, da parte dei soggetti che operano in qualità di sostituti d’imposta;

– ai versamenti relativi all’IVA.

La sospensione è valida fino al 16 marzo 2021, data entro la quale occorre versare l’intero importo (senza sanzioni e interessi) o, per chi opta per la rateazione, la prima delle 4 rate mensili.

La sospensione riguarda i soggetti che:

– esercitano le attività economiche sospese (articolo 1 del dpcm 3 novembre 2020) quali, ad esempio, palestre, piscine, musei, discoteche, eccetera, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (zone gialle);

– esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse o arancioni (individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del dpcm 3 novembre 2020);

– operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 oppure esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse (individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del dpcm 3 novembre 2020).

sospensione dei versamenti tributari e contributivi del mese di dicembre (articolo 13 quater)

Sono stati sospesi i versamenti di contributi previdenziali, ritenute alla fonte e Iva in scadenza nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono stati sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019. La sospensione si applica, inoltre, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi e alla diminuzione del fatturato, ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese dal dpcm 3 novembre 2020, ai ristoranti delle zone arancioni e rosse, nonché ai soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP (articolo 13 quinquies)

Il versamento della seconda o unica rata dell’acconto di Irpef, Ires e Irap è stato prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. La proroga è stata estesa al 30 aprile 2021 per tutte le imprese con ricavi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.  Analoga proroga al 30 aprile 2021 è stata prevista, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi e alla diminuzione del fatturato, per le imprese che operano nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2 (tra i quali rientrano le attività ricettive e gli stabilimenti termali) e che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, nonché per i soggetti che gestiscono ristoranti nelle zone arancioni e rosse. Resta confermata la proroga al 30 aprile 2021 per tutti i soggetti ISA che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.