Il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ha implementato l’insieme delle misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, introducendo un ulteriore periodo di integrazione salariale, che – nell’arco temporale ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 – può essere richiesto sia dai datori di lavoro cui siano state autorizzate le diciotto settimane (9+9) previste dal decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, sia dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, come sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive. L’impianto normativo del decreto-legge n. 137 conferma altresì, in alcuni casi, l’obbligo del versamento di un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che utilizzano i citati strumenti di sostegno del reddito. Successivamente, il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 ha integrato e modificato in alcune parti la disciplina dettata dal decreto-legge n. 137. Da ultimo, sulla materia è intervenuto anche il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157. Ravvisando l’esigenza di un coordinamento interpretativo delle disposizioni richiamate, l’INPS ha fornito indicazioni CLICCA QUI in materia di ammortizzatori sociali legati all’emergenza epidemiologica da Covid-19, i cui contenuti sono di seguito riassunti.

modifiche in materia di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario con causale Covid-19

L’articolo 12 del decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. decreto ristori) prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per una durata massima di sei settimane. Questa nuova disciplina deve essere coordinata con quella precedentemente introdotta dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. decreto agosto) che parallelamente regolamenta l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale per il periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Conseguentemente, i datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno periodi rientranti in tale ultima disciplina potranno, nel rispetto dei presupposti di legge, accedere ai trattamenti per i periodi (9+9 settimane) e alle condizioni dalla stessa previsti anche per periodi successivi al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020. I periodi già richiesti e autorizzati riferiti al decreto agosto, successivi al 15 novembre 2020, sono imputati alle sei settimane del decreto ristori.

L’istituto propone due esempi:

esempio 1 – azienda che non ha utilizzato le settimane del decreto agosto
Se un’azienda ha sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi legati al Covid-19 a far data dal 26 ottobre 2020, in assenza di precedenti autorizzazioni per periodi successivi al 12 luglio 2020 (il decreto agosto ha decorrenza dal 13 luglio 2020), potrà richiedere le prime 9 settimane ex decreto agosto con causale Covid-19 nazionale, senza così dover pagare il contributo addizionale.
esempio 2 – azienda che ha già utilizzato tutte le settimane del decreto agosto
Qualora l’azienda abbia già utilizzato tutte le settimane del decreto agosto, potrà accedere alle sei settimane previste dal decreto ristori per il periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.

L’istituto evidenzia come l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 137 stabilisce che i periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 104, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle sei settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto-legge n. 137. A titolo esemplificativo, se un’azienda ha già richiesto – con la causale “Covid-19 con fatturato” e per un periodo continuativo dal 19 ottobre 2020 al 19 dicembre 2020 – le seconde nove settimane previste dal decreto-legge n. 104 e dette settimane sono state autorizzate dall’istituto, la medesima azienda, in relazione alla previsione di cui al decreto-legge n. 137, potrà ancora beneficiare di una ulteriore settimana di nuovi trattamenti fino al 31 gennaio 2021.

destinatari del nuovo periodo di trattamenti con causale Covid-19

L’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020 prevede che le sei settimane di trattamenti di cui alla nuova disciplina possono essere riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo delle nove settimane del decreto agosto, purché lo stesso sia integralmente decorso, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori dai vari decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che dispongono la limitazione o chiusura delle attività economiche e produttive. Con riferimento alla prima tipologia di soggetti, ovvero a coloro che, avendo completato le diciotto settimane di trattamenti (9+9) di cui alla precedente disciplina declinata dal decreto-legge n. 104, richiedono periodi regolamentati dal decreto-legge n. 137, l’INPS precisa che la trasmissione delle domande riferite alle nuove sei settimane di trattamenti – che deve riguardare periodi non antecedenti al 16 novembre 2020 e non successivi al 31 gennaio 2021 – sarà possibile, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle seconde nove settimane previste dal decreto-legge n. 104. In sede di istruttoria sarà verificato il rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 137, ovvero che il periodo precedente (9+9 settimane), richiesto ai sensi del decreto-legge n. 104, sia stato interamente autorizzato e che la domanda si riferisca a un periodo successivo.

contributo addizionale

In linea con quanto già stabilito dal decreto-legge n. 104, l’articolo 12, comma 2 del decreto-legge n. 137 stabilisce che, in presenza di determinati presupposti, i datori di lavoro che presentano domanda di accesso ai trattamenti di cassa integrazione salariale  per le sei settimane previste dal medesimo decreto-legge sono tenuti al versamento di un contributo addizionale, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, determinato secondo le misure che seguono:

  • contributo del 9%: imprese con una riduzione tra il fatturato del primo semestre 2019 e quello 2020 inferiore del 20%;
  • contributo del 18%: imprese senza nessuna riduzione tra il fatturato del primo semestre 2019 e quello del primo semestre del 2020;
  • -nessun contributo: imprese che hanno subito una riduzione tra il fatturato del primo semestre 2019 e quello del primo semestre 2020 pari o superiore al 20% oppure per le imprese appartenenti ai settori previsti dai vari DPCM a prescindere dalla zona di attività, che hanno richiesto comunque all’istituto l’apposito codice di autorizzazione “4X”.

lavoratori destinatari

In base all’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2020 (c.d. decreto ristori-bis), i trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario previsti dal decreto-legge n. 137 (sei settimane) trovano applicazione anche ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 149 del 2020). In relazione a quanto successivamente previsto dall’articolo 13 del decreto-legge n. 157 del 2020 (c.d. decreto ristori-quater), anche le richieste di trattamenti di cui alla disciplina delineata dal decreto-legge n. 104, potranno interessare i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 9 novembre 2020, purché la trasmissione delle istanze di ammissione ai relativi trattamenti avvenga nel rispetto della disciplina in materia di termini decadenziali prevista dall’articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 104. Infatti, in base a tale ultima disposizione, le domande relative ai trattamenti per causali collegate all’emergenza epidemiologica da Covid-19 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Conseguentemente, la previsione di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 157 potrà riguardare domande di accesso ai trattamenti di cassa (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario, disciplinati dal decreto-legge n. 104, i cui termini decadenziali non siano ancora scaduti (ad esempio, periodi con inizio di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa a novembre ovvero a dicembre 2020).  L’INPS evidenzia che sarà possibile integrare le domande relative ai periodi del decreto-legge n. 104 già utilmente trasmesse, finalizzate a consentire all’istituto di rivalutarle con riferimento esclusivamente ai lavoratori che risultino in forza alla data del 9 novembre 2020. Diversamente, i datori di lavoro che non hanno trasmesso precedenti istanze di integrazioni salariali per periodi ricadenti nell’arco temporale previsto dal decreto-legge n. 104 (dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), potranno includere i lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020 solamente in domande la cui trasmissione rispetti la disciplina in materia di termini decadenziali prevista dall’articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 104.

modalità di richiesta

Relativamente alle modalità di richiesta del nuovo periodo di trattamenti, l’INPS precisa che per le domande inerenti alle sei settimane, o al minor periodo che risulta scomputando i periodi già autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 16 novembre 2020 – da collocare all’interno dell’arco temporale dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 – tutti i datori di lavoro, sia quelli cui siano state autorizzate le diciotto settimane previste dal decreto-legge n. 104 sia quelli appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020, come sostituito dal DPCM 3 novembre 2020 e, da ultimo, dal DPCM 3 dicembre 2020, dovranno utilizzare la nuova causale “Covid-19 DL 137”.

assegno ordinario

Con riferimento all’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale, l’INPS richiama gli indirizzi già forniti e rammenta che, durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, limitatamente alle causali connesse all’emergenza, è erogata, ove spettante, la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare.

cassa integrazione in deroga

Con riferimento alla concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga è obbligatorio l’accordo sindacale con le rappresentanze comparativamente più rappresentative per le aziende con più di cinque dipendenti, anche in via telematica. AI lavoratori interessati dal trattamento di CIGD sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni familiari.

termini di trasmissione delle domande

Il decreto-legge n. 137, all’articolo 12, comma 5, conferma la disciplina inerente ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all’emergenza epidemiologica, secondo cui il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. La seconda parte del medesimo comma 5 prevede altresì che, in sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale di trasmissione delle domande di cui trattasi è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. In virtù di tale previsione, detto termine si sarebbe collocato alla data del 30 novembre 2020. Tuttavia, l’INPS evidenzia che, considerato che l’applicazione della disposizione contenuta nella seconda parte del citato comma 5 dell’articolo 12 non assolve la specifica finalità di introdurre un termine di maggior favore per la trasmissione delle istanze, le domande di trattamenti per causali collegate all’emergenza epidemiologica, relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno inizio nel mese di novembre 2020, potranno essere utilmente trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo, ossia entro il 31 dicembre 2020.

I termini decadenziali di cui trattasi non devono intendersi in modo assoluto ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta, potendo sempre il datore di lavoro inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente. Pertanto, laddove l’istanza riguardi un arco temporale di durata pluri-mensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto. L’articolo 12, comma 6, del decreto-legge n. 137, conferma altresì che, in caso di pagamento diretto da parte dell’istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale (modello SR41 semplificato) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

L’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 149, nell’abrogare la previsione di cui all’articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 137, differisce al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge n. 18 del 2020, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi (modelli SR41 e SR43 semplificati) che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.