È stato pubblicato il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. decreto ristori-bis), recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Il decreto, in vigore dal 9 novembre 2020, reca importanti disposizioni di natura giuslavoristica e previdenziale: la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive; la proroga al 15 novembre 2020 dei termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso all’integrazione salariale Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo e l’estensione dei lavoratori beneficiari; il congedo straordinario e un bonus baby-sitter per le c.d. regioni rosse nelle quali sono sospese le attività scolastiche nelle scuole secondarie di primo grado.
A integrazione e parziale rettifica di quanto comunicato sul Decreto “ristori bis” sulla specifica materia, di seguito sono riassunti i contenuti del provvedimento, con riserva di successive comunicazioni all’atto dell’emanazione di eventuali chiarimenti amministrativi.
sospensione dei versamenti contributivi (articolo 11)
Il provvedimento dispone estende la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 prevista dall’articolo 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. decreto ristori) ai datori di lavoro appartenenti ai settori individuati nell’allegato 1 del decreto. La sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL. È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto-legge n. 149, appartenenti ai settori individuati nell’allegato 2 del medesimo decreto. I dati identificativi relativi ai datori di lavoro interessati dalla misura verranno comunicati, a cura dell’Agenzia delle entrate, all’INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi ai sensi dell’articolo 11 in esame, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
integrazione salariale (articolo 12)
I trattamenti di integrazione salariale previsti dall’articolo 12 del decreto-legge n. 137 del 2020 sono riconosciuti ai lavoratori in forza al 9 novembre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 149 del 2020. Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. cura Italia) e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo che si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020. È abrogato il comma 7 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 137 del 2020, che fissava la scadenza dei termini al 31 ottobre 2020.
congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (articolo 13)
Nelle (aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. regioni rosse) nelle quali è stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado e, nel caso in cui la prestazione di lavoro non possa essere resa in modalità agile, è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, il congedo straordinario con il riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione mensile per i genitori lavoratori dipendenti. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.
bonus baby-sitting (articolo 14)
A decorrere dal 9 novembre 2020, limitatamente alle c.d. regioni rosse nelle quali è stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla gestione separata o iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il beneficio si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020. Le disposizioni in questione trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari. Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari ed è erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.