Il decreto legge “ristori bis” ha previsto la sospensione dei versamenti di ritenute, addizionali e IVA scadenti nel mese di novembre per alcune imprese localizzate in aree a maggior rischio.

È prevista la sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

– ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 23 e 24, dpr n. 600/1973) e alle trattenute relative all’addizionale IRPEF regionale e comunale, da parte dei soggetti che operano in qualità di sostituti d’imposta;

– ai versamenti relativi all’IVA.

La norma fa riferimento ai versamenti in scadenza a novembre, e quindi, relativi alle ritenute di ottobre o all’IVA mensile di ottobre o del terzo trimestre, tutti in scadenza il 16 novembre.

La sospensione è valida fino al 16 marzo 2021, data entro la quale occorre versare l’intero importo (senza sanzioni e interessi) o, per chi opta per la rateazione, la prima delle 4 rate mensili.

Si evidenzia però che la sospensione non riguarda tutti i contribuenti. Infatti, la norma si applica ai soggetti che:

– esercitano le attività economiche sospese (articolo 1 del dpcm 3 novembre 2020) quali, ad esempio, palestre, piscine, musei, discoteche, eccetera, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (zone gialle);

– esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse o arancioni (individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del dpcm 3 novembre 2020);

– operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al decreto legge “ristori bis”, oppure esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse (individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del dpcm 3 novembre 2020).