L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in tema di detassazione del premio di risultato, precisando che se nel contratto aziendale venga attestato che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione, perché l’andamento del parametro adottato in sede di contrattazione è suscettibile di variabilità, l’azienda, sotto la propria responsabilità, può applicare l’imposta sostitutiva del 10% qualora al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale. L’articolo 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha reintrodotto, dal periodo di imposta 2016, una modalità di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10% ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con decreto ministeriale 25 marzo 2016 . L’articolo 2, comma 2, del decreto, nello stabilire che i contratti collettivi devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, individua, con una elencazione esemplificativa, alcuni criteri di misurazione degli indici incrementali ai quali devono essere commisurati i premi. Al termine del periodo previsto dal contratto (c.d. periodo congruo) ovvero di maturazione del premio, deve essere, quindi, verificato un incremento di uno degli obiettivi indicati, costituente il presupposto per l’applicazione del regime agevolato. Non è, pertanto, sufficiente che l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che è, altresì, necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio. Il requisito dell’incrementalità, rilevabile dal confronto tra il valore dell’obiettivo registrato all’inizio del periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso, costituisce una caratteristica essenziale dell’agevolazione, così come prevista dalla legge di stabilità 2016, che differenzia la misura dalle precedenti norme agevolative, in vigore dal 2008 al 2014, che premiavano fiscalmente specifiche voci retributive a prescindere dall’incremento di produttività. Il regime fiscale di favore può applicarsi sempreché il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio – previamente definiti nel contratto e misurati nel periodo congruo stabilito su base contrattuale – e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto. Pertanto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi. Tale circostanza è da intendersi in senso assoluto, non necessariamente ancorata ad uno specifico riferimento temporale, in ragione del quale si presumerebbero incerti gli obiettivi individuati nei contratti aziendali/territoriali sottoscritti entro una certa data del periodo congruo. Pertanto, qualora nel contratto aziendale/territoriale venga attestato che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione perché l’andamento del parametro adottato in sede di contrattazione è suscettibile di variabilità, l’Agenzia evidenzia che l’azienda, sotto la propria responsabilità, può applicare l’imposta sostitutiva del 10% qualora al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale. Il sostituto d’imposta deve verificare e legittimare l’effettiva sussistenza o meno dei requisiti richiesti per la tassazione agevolata.