L’articolo 6 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. decreto agosto) ha previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dall’entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2020.

E’ stata fatta richiesta alla Federazione Nazionale di chiarire se il beneficio in questione possa essere fruito in caso di assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore precedentemente in forza con contratto a tempo determinato e cessato. Federalberghi Nazionale ha interpellato al riguardo la Direzione generale dell’INPS, che ha espresso l’orientamento di seguito riportato.

Con la circolare n. 133 del 2020 l’istituto  ha espressamente richiamato quanto prevede la norma, con riferimento al requisito della insussistenza di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro: <<con riferimento ai requisiti dei lavoratori, si fa da ultimo presente che, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge in esame, dall’esonero per l’assunzione a tempo indeterminato sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa>>.

In relazione al quesito specifico, l’avviso espresso dall’istituto è che: <<fermo restando che la norma fa espresso riferimento all’assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro, con riferimento ai precedenti rapporti a termine occorre tener presente i principi generali in materia di incentivi all’occupazione. In particolare, è necessario verificare se il lavoratore abbia o meno maturato un diritto di precedenza e se il datore di lavoro abbia un obbligo di riassumerlo.

Se il precedente rapporto a tempo determinato col medesimo datore di lavoro ha avuto durata superiore a sei mesi, il lavoratore ha maturato il diritto di precedenza. Qualora il lavoratore abbia esercitato questo diritto, manifestando la volontà di essere riassunto, l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo. Quindi, per i principi generali in materia di incentivi, l’esonero non spetta.

Viceversa, se il contratto a tempo determinato ha avuto durata inferiore ai sei mesi ovvero il lavoratore non ha esercitato il diritto di precedenza (e cioè non ha espressamente dichiarato di voler essere preferito in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato), l’assunzione non costituisce attuazione di un obbligo e, pertanto, l’incentivo spetta>>.

In relazione a quest’ultimo aspetto, ci riserviamo di approfondire l’interpretazione suggerita dall’istituto, anche in considerazione del fatto che il richiamo al diritto di precedenza, come prospettato, potrebbe indurre a preferire soluzioni organizzative suscettibili di tradursi in un pregiudizio per il lavoratore.