L’INPS ha reso note le nuove aliquote contributive da applicare, nell’anno 2021, ai soggetti iscritti alla gestione separata.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 per i collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, l’aliquota contributiva è pari al 33%. Sono in vigore, inoltre, le seguenti aliquote:

  • 0,50%, utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera (articolo 59, comma 16, legge 27 dicembre 1997, n. 449);
  • 0,22%, per il finanziamento delle prestazioni economiche a tutela e sostegno della maternità per le lavoratrici iscritte alla gestione separata (articolo 7, decreto 12 luglio 2007);
  • 0,51%, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA (legge 22 maggio 2017, n. 81).

L’articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha disposto un aumento dell’aliquota di cui all’articolo 59, comma 16, della legge n. 449 pari a:

  • 0,26%, per l’anno 2021;
  • 0,51%, per l’anno 2022 e per l’anno 2023.

Il contributo è a carico dei lavoratori autonomi, che esercitano per professione abituale le attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, iscritti alla gestione separata e non assicurati ad altre gestioni di previdenza, né pensionati. Il contributo è finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 386 dello stesso articolo 1 della legge n. 178, che ha previsto l’erogazione da parte dell’INPS dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO). Ne consegue che per l’anno 2021 le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’IVA, iscritti alla gestione separata e non assicurati ad altre gestioni di previdenza, né pensionati, sono:

  • aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in misura pari al 25% così come stabilito all’articolo 1, comma 165, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449 e dall’articolo 7 del decreto 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della legge n. 296;
  • aliquota contributiva aggiuntiva ISCRO pari allo 0,26% istituita dall’articolo 1, comma 398, della legge n. 178 del 2020.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, per l’anno 2021, l’aliquota è confermata al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate che per i professionisti. Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, le aliquote dovute per la contribuzione alla gestione separata per l’anno 2021 sono complessivamente fissate come segue:

collaboratori e figure assimilate aliquote
soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 34,23%

(33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive)

soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 33,72%

(33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%
professionisti  
soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 25,98%

(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,26 ISCRO)

soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). L’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico per i datori privati. Per quanto concerne i professionisti iscritti alla gestione separata, l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2020, primo e secondo acconto 2021).

Per l’anno 2021:

  • il massimale di reddito è pari a 103.055 euro;
  • il minimale è pari a 15.953 euro.