L’INPS ha diramato chiarimenti in merito al computo dei dipendenti per il riconoscimento dei trattamenti erogati dal Fondo di integrazione salariale (FIS).
Al riguardo, dall’istituto ha inizialmente sostenuto che per la valutazione delle richieste di assegno ordinario per periodi che presentino o meno soluzione di continuità, si dovesse tenere conto del requisito occupazionale (media superiore ai cinque addetti nel semestre precedente) posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda. In discontinuità con tale interpretazione, l’istituto ha successivamente espresso l’avviso che l’assegno ordinario venga concesso ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione.
Al fine di sanare il conflitto interpretativo, l’INPS ha ora chiarito che tale ultima condizione riguarda esclusivamente le domande proposte da datori di lavoro che non hanno precedentemente richiesto l’accesso all’assegno ordinario ai sensi delle discipline introdotte dai decreti-legge 14 agosto 2020, n. 104 e 28 ottobre 2020, n. 137. Viceversa, per i datori di lavoro che hanno già richiesto l’accesso all’assegno ordinario ai sensi dei decreti-legge n. 104 del 2020 e n. 137 del 2020, ai fini della presentazione delle istanze di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), rimangono valide le indicazioni fornite in precedenza, e quindi per la valutazione delle richieste di assegno ordinario per periodi che presentino o meno soluzione di continuità, si potrà tenere conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda.
A garanzia di una corretta applicazione di quanto sopra riportato, l’istituto ha precisato che datori di lavoro potranno richiedere un riesame degli eventuali provvedimenti di reiezione adottati dalle sedi territoriali.